È prevista l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio
L’esenzione si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi per garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire
La ratio di questa agevolazione, osserva l’Agenzia nella risposta a interpello in commento, è ricavabile da una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 7966, 2019), nella quale i giudici di legittimità hanno specificato che l’obiettivo dell’art. 19 della L. n. 74/1987 è favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede.
A tal riguardo, la norma dispone l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi. Nel caso di specie trattasi di atto che prevede la partecipazione di una banca con la quale l’ex marito stipulava un mutuo per ottenere una somma destinata a estinguere un precedente mutuo aperto dai coniugi per l’acquisto dell’immobile coniugale.
Detta esenzione, continua l’Agenzia, richiamando la pronuncia della Corte, si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici.
Per tale ragione, spiega l’Agenzia, il contratto di mutuo stipulato dall’ex coniuge deve essere ricompreso tra i contratti della crisi coniugale, la cui causa è quella di definire in modo non contenzioso e definitivo la crisi; pertanto, esso rientra tra gli atti realizzativi degli accordi coniugali” che “debbono dunque farsi rientrare nella nozione di ‘atti relativi al procedimento di separazione o divorzio.