Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da diversi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario
Per richiedere il bonus si può compilare la domanda in modo elettronico. Oppure se non si è pratici o si ha paura di commettere degli errori si può anche chiedere al proprio commercialista
Come chiedere l’agevolazione?
Per richiedere il bonus si può compilare la domanda in modo elettronico. Oppure se non si è pratici o si ha paura di commettere degli errori si può anche chiedere al proprio commercialista di farlo. Questo potrà fare la pratica o in modo online, utilizzando un software e il canale telematico “Entratel” oppure seguendo una specifica procedura online messa a disposizione proprio dall’Agenzia delle entrate. Una volta inviata la domanda questa sarà processata dall’Agenzia delle entrate che farà i dovuti controlli e successivamente comunicherà l’esisto della procedura.
A chi spetta
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da diversi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. Oltre a questo bisogna avere anche altri requisiti. E dunque nell’anno 2019, si deve aver conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro. oltre a questo, per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto, specifica la guida dell’Agenzia delle entrate, è necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.
Infine, nel caso dell’erede che ha deciso di proseguire l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. “Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede”, si legge nella guida dell’Amministrazione fiscale.
A chi non spetta
Il contributo a fondo perduto non spetta dunque:
- a soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- a soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
- a enti pubblici
- ad intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir contributo a fondo perduto
- a professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
Ammontare del bonus
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro. Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.