Tra gli interventi di natura fiscale di prossima emanazione, particolari novità si prevedono anche in materia di affrancamento del costo delle partecipazioni, che nel 2023 si estenderà ai titoli partecipativi negoziati.
Al riguardo, preliminarmente, ricordiamo che questa disciplina agevolativa, di carattere straordinario (e cioè non permanente), consente ai privati (ossia, alle persone fisiche non agenti nell’esercizio di attività commerciali, alle società semplici, agli enti non commerciali ed ai soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia) di ridurre o azzerare la tassazione loro derivante in caso di cessione a titolo oneroso (o comunque di realizzo) di partecipazioni societarie (oltre che di terreni), mediante rideterminazione (e cioè rivalutazione) del relativo costo fiscale.
Ora, il Ddl di Bilancio 2023 riapre i termini dell’agevolazione, secondo la disciplina inizialmente recata dalla Legge finanziaria per il 2002 e poi più volte riproposta nel corso degli anni, introducendo però un’importante novità e cioè la possibilità di estendere l’agevolazione ai titoli partecipativi negoziati nei mercati regolamentati (sinora esclusi).
Affrancamento del costo delle partecipazioni non negoziate
Entrando nel dettaglio della disciplina agevolativa in commento (e limitandone il focus alle partecipazioni), le previsioni contenute nel Ddl di Bilancio 2023 prevedono il seguente assetto normativo.
L’ambito oggettivo dell’agevolazione si riferisce, come in precedenza, alle partecipazioni societarie (azioni e quote) e ai titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (come ad esempio diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni). Ne sono esclusi, pertanto, i titoli aventi natura diversa da quella sopra indicata, come, ad esempio, le obbligazioni non convertibili. Rispetto al passato, però, come anticipato, l’ambito oggettivo viene esteso, questa volta, alle partecipazioni ed ai titoli negoziati nei mercati regolamentati, cui si applicano regole in parte differenziate.
Più in particolare, ai sensi del Ddl in oggetto, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria di cui articolo all’articolo 67 del Tuir può essere assunto, in luogo del relativo costo o valore di acquisto, il valore a tale data della corrispondente frazione del patrimonio netto della società o dell’ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, alle seguenti condizioni:
1. che detta perizia, redatta da soggetti qualificati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori contabili), sia asseverata entro il 30 giugno 2023 e
2. che entro la medesima data del 30 giugno 2023, il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, stabilita nella misura dell’14% (in un’unica soluzione o in massimo tre rate annuali di pari importo, con interessi annui del 3%).
Affrancamento del costo dei titoli negoziati
Per quanto riguarda invece i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati (o nei sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il Ddl di Bilancio 2023 dispone che, ai fini del relativo affrancamento (ossia, della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria di cui articolo all’articolo 67 del Tuir), può essere assunto, in luogo del relativo costo o valore di acquisto, il “valore il valore normale” ex articolo 9 del Tuir determinato con riferimento al mese di dicembre 2022, e quindi, in pratica, il valore corrispondente alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.
Anche in questo caso, la condizione prevista dalla disposizione è che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 14%, da versarsi entro il 30 giugno 2023 in un’unica soluzione o in massimo tre rate annuali di pari importo (con interessi annui del 3 per cento).
Costo della perizia e sorte delle minusvalenze
Infine, per completezza, si richiamano qui di seguito alcune previsioni di dettaglio.
In primo luogo, si ricorda che l’eventuale rivalutazione del costo della partecipazione non consente la deduzione di eventuali minusvalenze.
In secondo luogo, si ricorda che:
– qualora la perizia sia predisposta per conto della società, il costo della stessa può essere addebitato alla società medesima ed essere dedotto dal reddito d’impresa della società in quote costanti nell’esercizio in cui è stato sostenuto e nei quattro successivi;
– viceversa, qualora la perizia sia predisposta per conto dei soci, il relativo costo incrementa quello (rivalutato) della partecipazione.
Infine, per i soggetti che si siano già avvalsi dell’agevolazione in oggetto, giova rammentare che è possibile avvalersi nuovamente dei nuovi termini e a tal fine:
– detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta già versata in occasione di precedenti rivalutazioni delle stesse partecipazioni o in alternativa
– chiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’articolo 38 del Dpr. n. 602 del 1973.
Note conclusive
In conclusione, come già rilevato in occasione di precedenti interventi sulla riapertura dei termini per l’affrancamento del costo delle partecipazioni, riteniamo che questa ultima riapertura dei termini disposta dal Ddl di Bilancio 2023 sia da salutare con favore, costituendo una misura largamente attesa da contribuenti e operatori e anzi da più parti ormai invocata come da inserire a “sistema”.
Nonostante il progressivo innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (pari, in sede di introduzione della disciplina, al 4% per le partecipazioni qualificate e al 2% per quelle non qualificate e successivamente più volte modificata e, da ultimo, elevata al 14%), infatti, la disciplina agevolativa in commento continua a presentare profili di interesse (e possibilità di risparmio fiscale importante) in tutti i casi in cui vi sia la prospettiva concreta di una monetizzazione di quote o di titoli plusvalenti, ma anche nei casi in cui si presenti comunque l’esigenza di porre in essere atti dispositivi su partecipazioni (come ad esempio in ipotesi di riorganizzazione del patrimonio familiare) che ne comportino il realizzo.