Nel caso in esame il contribuente fa presente che nell’atto di acquisto agevolato della nuova abitazione le è stato riconosciuto un credito d’imposta, del quale, però, non ha potuto godere in sede di rogito notarile dato che la compravendita era soggetta all’Iva
L’Agenzia specifica che se non si è usato il credito d’imposta per il primo atto di acquisto, perché soggetto a Iva, e ne se ne si è fruito in diminuzione dell’Irpef solo parzialmente, per incapienza, si può utilizzare la parte residua del bonus per la seconda compravendita
Il quesito
Il contribuente chiede all’Agenzia delle entrate se può godere del bonus prima casa rimanente visto il suo caso di partenza. Il soggetto fa infatti presente che il 13 dicembre 2018 ha acquistato una porzione di un’immobile pari al 50% usufruendo delle agevolazioni previste per la prima casa, con l’impegno di vendere entro un anno dall’acquisto la casa di cui è proprietaria per il 60%, acquistata precedentemente con le agevolazioni prima casa. La vendita è dunque stata fatta l’11 febbraio 2019.
L’istante fa presente che nell’atto di acquisto agevolato della nuova abitazione le è stato riconosciuto un credito d’imposta, del quale, però, non ha potuto godere in sede di rogito notarile dato che la compravendita era soggetta all’Iva (i casi in cui questo può avvenire quando le vendite sono effettuate da aziende costruttrici che effettuano la cessione entro 5 anni dalla costruzione o ristrutturazione del fabbricato. O se le vendite di una o più unità abitative sono destinate ad alloggi sociali). Proprio per questo che l’istante ha scelto di recuperare il credito in diminuzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, in sede di dichiarazione dei redditi.
Nonostante ciò viene segnalato come il contribuente ha potuto recuperare solo una parte del credito, in quanto non vi era sufficiente capienza per poterlo recuperare totalmente. Per questo si chiede, dato che nel breve dovrà acquistare un immobile per la villeggiatura, se si può utilizzare il credito d’imposta residuo, per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all’atto di compravendita della casa di vacanza.
Il parare dell’Agenzia delle entrate
In primis l’Amministrazione ricorda la normativa sulla prima casa. E dunque “ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni … è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L’agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto”.
Dopodiché ricorda che il credito di imposta spetta anche nell’ipotesi in cui il contribuente acquista una nuova abitazione prima della vendite di quella vecchia. Con circolare 1° marzo 2001, n. 19/E, è stato anche chiarito come il contribuente possa utilizzare il credito d’imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo:
- a) per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,
- b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto,
- c) in compensazione delle somme dovute
I contribuenti possono dunque scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta spettante. La circolare del 24 aprile 2015, n. 17 ha però chiarito come nell’ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro solo parzialmente, “l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dunque, da quanto chiarito con il citato documento di prassi si evince che le opzioni contenute nel suddetto articolo 7 hanno carattere alternativo, ma non preclusivo”, precisa la risposta dell’Agenzia delle entrate. Quindi se non si è usato il credito d’imposta per il primo atto di acquisto, perché soggetto a Iva, e ne ha fruito in diminuzione dell’Irpef solo parzialmente, per incapienza, può utilizzare la parte residua del bonus in diminuzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale dovute per la seconda compravendita.