Il caso riguarda una società alla quale era stata contestata l’indeducibilità di alcune quote di ammortamento sui fabbricati, a causa di un difetto sulla documentazioni giustificativa
La Cassazione accoglie il ricordo e ricorda come “le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie”
Il caso riguarda una società alla quale era stata contestata l’indeducibilità di alcune quote di ammortamento sui fabbricati, a causa di un difetto sulla documentazioni giustificativa.
A sua discolpa il contribuente sosteneva che l’obbligo di conservazione delle scritture contabili è di 10 anni e quindi l’Agenzia delle entrate non poteva pretendere la presentazione di documenti vecchi.
La Crp di Lecce accoglieva il ricordo con pronuncia confermata anche in sede di appello. Secondo la Ctr la tesi dell’Amministrazione finanziaria era corretta ma si scontrava con il vincolo dei 10 anni.
L’Agenzia delle entrate non contenta di quanto deciso propone ricorso in Cassazione.
La Cassazione accoglie il ricordo e ricorda come “le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie”. E dunque significa che per fini tributari il limiti dei 10 anni, previsto dall’articolo 2220 del Codice civile, deve essere superato. E dunque l’obbligo di conservazione delle scritture contabili deve essere mantenuto per più di 10 anni. Su una questione simile la Corte si era già pronunciata, sottolineando come nel caso in cui il contribuente sia chiamato in giudizio deve fornire i documenti richiesti non potendo invocare il limite temporare dei 10 anni sulla conservazione delle scritture contabili.
Oltre a questo la Cassazione ha anche precisato come l’Agenzia delle entrate fin dal primo grado di giudizio aveva contestato come le quote di ammortamento dovevano essere considerate indeducibili, dato che non era stato rispettato il principio della certezza, della determinabilità e dell’inerenza del reddito. E questo perché non era stata esibita la documentazione relativa ai costi sostenuti. Inoltre, la Ctr aveva ritenuto non contestata da parte dell’Amministrazione finanziaria l’affermazione della contribuente secondo cui la documentazione in questione era stata prodotta in occasione di precedenti verifiche. Il principio di non contestazione, specificano i giudici, opera solo nel caso in cui ci si la presenza di una affermazione specifica proposta da una parte. A questa la controparte sia è però stata messa nelle condizioni di replicare. Nel caso esaminato la Ctr non indica, e neppure il contribuente, a quali siano le precedenti verifiche in questione, quando siano avvenuto, quale documentazione sia stata esaminata, quale fosse la finalità dell’accertamento e come si era concluso il tutto.