Attenzione: la società semplice non ha funzioni “simil trust”

Andrea Vasapolli
Andrea Vasapolli
6.10.2020
Tempo di lettura: 3'
Società semplice e trust sono strumenti giuridici profondamente diversi che assolvono a funzioni dissimili, per nulla sovrapponibili tra loro, e che sono regolamentati in modo profondamente differente. Ecco perché
La forma base di società prevista dal nostro ordinamento è la società semplice, che si caratterizza per il fatto che l'attività economica che può svolgere non può essere un'attività commerciale. I suoi ambiti di applicazione storici sono stati quindi lo svolgimento di un'attività agricola e di un'attività professionale. Negli anni, tuttavia, le modalità di utilizzo di tale società si sono evolute ed è oramai pacifico che la stessa possa svolgere attività di valorizzazione del proprio patrimonio, ad esempio operando quale holding o “cassaforte” di famiglia.
Per molti decenni l'utilizzo della società semplice “evoluta” si è sviluppato quasi esclusivamente in Piemonte, ove ha avuto una grande diffusione prevalentemente per finalità fiscali sfruttando gli effetti di una particolare clausola che però ormai da molto tempo il legislatore ha sterilizzato; fuori da tale regione la società semplice, nella sua funzione evoluta, era pressoché sconosciuta. Negli ultimi anni, tuttavia, l'utilizzo di tale strumento si è diffuso in molte parti d'Italia, non sempre però con un'adeguata comprensione delle sue peculiarità giuridiche e fiscali, delle sue potenzialità e dei limiti che tale strumento presenta.
Tra le tante modalità improprie con le quali viene oggi proposto l'utilizzo di una società semplice nell'ambito della pianificazione patrimoniale, in particolar modo in ambito successorio, vi è quello di presentarla come se potesse avere funzioni “simil trust”. Così non è ed è bene fare chiarezza sul punto.

Trust e società semplice sono strumenti giuridici profondamente diversi che assolvono a funzioni dissimili, tra loro per nulla sovrapponibili, e che sono regolamentati in modo profondamente differente. Provando a tratteggiare un parallelo tra un tipico trust liberale per il passaggio generazionale e la società semplice, ecco alcune considerazioni:

  • chi apporta il proprio patrimonio in una società semplice diventa titolare di una partecipazione che concorre a formare il suo patrimonio. Al contrario chi apporta il proprio patrimonio in un trust si distacca definitivamente da esso; inoltre, tale patrimonio non è più suo, anche se può continuare a trarne vantaggio se lo stesso disponente è tra i beneficiari del trust;

  • le quote di una società semplice, quindi, cadono in successione e si frazionano tra gli eredi, e inoltre rappresentano pur sempre un patrimonio aggredibile dai creditori del socio, a differenza del patrimonio istituito in trust che è segregato tanto dal patrimonio del disponente che dal quello del trustee;

  • le disposizioni che regolano i poteri degli amministratori di una società semplice sono quelle codicistiche, mentre i poteri del trustee sono poteri fiduciari;

  • gli amministratori di una società semplice possono operare nei limiti dell'oggetto sociale, il trustee deve invece eseguire il compito affidatogli;

  • nel caso in cui i soci debbano fare affidamento sul patrimonio conferito nella società semplice, lo stesso può essere a loro assegnato (ripartizione di utili o distribuzioni straordinarie), ma non può essere impiegato a loro favore, mentre il trustee ha di norma il compito di impiegare il fondo in trust nell'interesse dei beneficiari; si pensi a come allora i due istituti funzionano diversamente nel caso in cui i soci (o i loro eredi) della società semplice ovvero i beneficiari del trust siano incapaci (per malattia o minore età), soggetti deboli o a rischio di aggressione patrimoniale da parte di creditori, anche a titolo di responsabilità civile;

  • nella società semplice le decisioni dei soci sono prese, nel rispetto dei quorum deliberativi stabiliti nei patti sociali, da chi è (o è diventato in via successoria) socio in quel momento, mentre nel trust è il trustee (e non i beneficiari) che assume le decisioni gestorie per l'esecuzione del compito affidatogli.


Profondamente diverso, inoltre, è il regime fiscale della società semplice e dei trust, sia con riferimento al passaggio generazionale (successione) sia per quanto riguarda gli atti con i quali il patrimonio viene trasferito a tali veicoli.

Già questo breve elenco, che potrebbe proseguire a lungo, consente di comprendere le profonde diversità tra i due istituti e che la società semplice non può svolgere funzioni “simil trust”, come purtroppo spesso viene rappresentato.

Gli strumenti della pianificazione patrimoniale, anche ai fini successori, sono molteplici e vanno di volta in volta scelti e adattati alle specifiche esigenze del caso concreto, senza che siano applicabili soluzioni “ciclostilate”. La società semplice è un tipo di società poco costosa che può essere utilmente impiegata quale cassaforte, ovvero holding di famiglia, ed è uno strumento duttile che presenta, rispetto ad altre tipologie di società, limiti e vantaggi, sia civilistici sia fiscali, che vanno adeguatamente ponderati e valutati. Altro è il trust, che assolve finalità e funzioni differenti. Entrambi questi strumenti possono essere utilmente impiegati in sede di pianificazione patrimoniale, anche combinati tra loro, ma tra gli stessi non bisogna ingenerare confusione.

 
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Managing partner di Vasapolli & Associati, è specializzato in tutte le aree del diritto tributario e in particolare in tema di trust, pianificazioni patrimoniali e passaggio generazionale. È componente di diverse commissioni di studio in materia tributaria, autore di numerosi libri e di oltre 400 articoli pubblicati sulle principali riviste di diritto tributario, professionista accreditato dell’Associazione “Il trust in Italia” e full member della Step (Society of trust and estate practitioner).

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