La proprietà dei beni in capo all’affidatario è limitata nel tempo e si conclude con il raggiungimento del programma per cui il fondo è stato creato
Nel contratto di affidamento fiduciario l’elemento essenziale è costituto dal programma
L’affidamento fiduciario è una fattispecie atipica di contratto che permette, mediante il coinvolgimento di due soggetti, da un lato l’affidante che trasferisce i beni, dall’altro l’affidatario che ne diventa titolare, di dare origine ad un patrimonio segregato posto a favore di un beneficiario.
Più nello specifico, l’affidante, dopo aver predisposto un programma di gestione che l’affidatario si impegna ad attuare, trasferisce a quest’ultimo, che acquisisce la titolarità dei beni, determinati asset – mobili o immobili – che andranno a vantaggio di uno o più soggetti.
I soggetti coinvolti nel
contratto di affidamento fiduciario sono almeno tre: l’
affidante, che conferisce i beni nel fondo dell’affidatario e definisce un programma di gestione; l’
affidatario, che si obbliga ad attuare, a titolo gratuito od oneroso, il programma a vantaggio dei soggetti individuati dall’affidante; il
beneficiario. Infine, c’è la figura meramente eventuale del
garante, chiamato a vigilare sull’operato dell’affidatario.
È bene specificare che sia l’affidante che l’affidatario possono essere persone fisiche o giuridiche.
E invero, l’elemento essenziale del contratto in commento non si individua nel vincolo di destinazione posto sui beni segregati nel fondo dell’affidatario fiduciario, quanto nell’attività di attuazione del programma di affidamento predisposto dall’affidante.
In buona sostanza, il vincolo che discende dal contratto di affidamento fiduciario non insiste sui beni ma sull’attività di gestione degli stessi: in questi termini il contratto di affidamento si caratterizza per dinamicità, in quanto i beni del fondo sono sostituibili o modificabili in base alle esigenze.
Poiché il contratto di affidamento mira a determinare un patrimonio segregato, per certi aspetti come avviene per il trust, gli effetti che ne derivano sono funzionali a proteggere i beni conferiti nel fondo. Questi, infatti, non si confonderanno con il patrimonio personale dell’affidatario. Ad esempio, i beni che compongono il fondo non rispondono dei debiti dell’affidatario, né cadono nella successione ereditaria di quest’ultimo.
Le somiglianze tra il
trust e il contratto di affidamento fiduciario rendono quest’ultimo uno
strumento efficace per proteggere il proprio patrimonio (in particolare, a favore di determinate categorie di soggetti, si veda la cd. “Legge sul dopo di noi”), in quanto si tratta di un istituto (a differenza del trust) disciplinato e previsto dall’ordinamento italiano. Secondo parte della dottrina, non a caso, il contratto di affidamento fiduciario esalta le potenzialità del diritto civile e si propone quale valida alternativa rispetto ai trust.
La fattispecie in esame consente di beneficiare degli stessi vantaggi fiscali previsti per l’istituto del trust. È però necessario rispettare alcuni requisiti. Tra questi, il contratto in oggetto deve essere redatto per atto pubblico e recare l’indicazione dei soggetti coinvolti e dei soggetti nei cui confronti il fondo è costituito, nonché tutte le attività che devono essere poste in essere dall’affidatario e il termine finale della durata dell’istituto.
La proprietà dei beni in capo all’affidatario è limitata nel tempo e si conclude con il raggiungimento del programma per cui il fondo è stato creato
Nel contratto di affidamento fiduciario l’elemento essenziale è costituto dal programma
L’affidamento fiduciario è una fattispecie atipica di contra…