Art Bonus, come funziona: fare arte per bene (II parte)

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Prosegue il viaggio di We Wealth nel mondo dell'art bonus, strumento vantaggioso non solo per il nostro patrimonio d'arte ma anche per il carico fiscale di società ed enti commerciali

L'adesione all'art bonus disattiva automaticamente le detrazioni fiscali di sistema al fine di evitare una duplicazione del beneficio fiscale

Nei casi in cui sia applicabile, l'esborso finanziario netto nell'arco dei tre anni di utilizzo del credito di imposta è 35% dell'erogazione liberale per le persone fisiche

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Francesco Vullo, Napoleon Borntoparty
Ci eravamo lasciati con le altre agevolazioni di sistema applicabili alle erogazioni liberali fatte a favore di soggetti privati. Che come tali non possono beneficiare dell'art bonus. Dopo aver trattato quelle per le persone fisiche guardiamo cosa prevede il Tuir per società ed enti commerciali.

Per le società e gli enti commerciali trova applicazione un'altra norma di sistema. E cioè l'art. 100, comma 2, lettere f) e g), del D.P.R. 917/1986 in base alla quale è attribuita una deduzione piena, senza limiti, dall'imposta Ires degli oneri di utilità sociale destinati ai soggetti specificatamente individuati dalla norma.

La deducibilità per le erogazioni a favore delle onlus e delle associazioni


Il quadro viene completato dall'istituto di cui all'art. 1, comma 1, L. 80/2005 che prevede la deducibilità dal reddito del soggetto erogante (persone fisiche o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società) delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore di onlus. Ma anche associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al Codice dei beni culturali. La deduzione in questo caso è ammessa nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. E comunque, nella misura massima di 70 mila euro annui. Ai fini della determinazione della deduzione ci si deve riferire al valore normale del bene o al valore risultante da perizie di esperti in caso di elargizioni aventi ad oggetto beni in natura.

Tuttavia va tenuto presente che l'adesione all'art bonus disattiva automaticamente le detrazioni fiscali di sistema al fine di evitare una duplicazione del beneficio fiscale.

A chi conviene in sostanza l'art bonus


In termini semplificati potremmo dire che per le persone fisiche l'art bonus presuppone la produzione di un reddito da parte del destinatario. Di conseguenza l'assenza di un reddito su cui calcolare l'imposta dovuta rende non efficace questa forma di beneficio fiscale. Nei casi in cui sia applicabile, l'esborso finanziario netto nell'arco dei tre anni di utilizzo del credito di imposta è stimato essere nel 35% dell'erogazione liberale.

Per le imprese il trattamento fiscale consente l'utilizzo in compensazione del credito indipendentemente dal risultato annuale.

Anche le imprese in perdita fiscale possono fruire del credito d'imposta. Ciò, poiché la norma non prevede la determinazione dell'agevolazione su un reddito imponibile positivo.

In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tali importi nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.

10.361 erogazioni


Dal 2014 ad oggi risultano effettuate 10.361 erogazioni liberali da persone fisiche, imprese e enti e associazioni di varia natura. Non esistono limiti di importi. Si parte da somme inferiori a mille euro fino a quelle superiori ai centomila.

Tra gli interventi sostenibili ai fini di beneficiare dell'art bonus figurano quello della Fondazione del teatro alla Scala di Milano, quello del Teatro Regio di Torino, quello della Fondazione Arena di Verona e tanti altri ancora elencati sul sito istituzionale dell'art bonus.

In conclusione si può dire che, benché non si sia in presenza di una riforma organica dell'intero sistema arte e cultura e benché siano state lasciate fuori le forme private di investimento e di collezionismo, l'istituto può rappresentare una interessante forma di pianificazione fiscale, e, almeno in questo caso, per una buona causa.

A cura di Alessandro Montinari 
(per approfondimenti alessandro@avvocatomontinari.it)
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Lucio Fontana, Conctto Spaziale, La fine di Dio, 1963
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Specializzato in diritto tributario presso la Business School de Il Sole 24 ore e poi in diritto e fiscalità dell’arte, dal 2004 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed è abilitato alla difesa in Corte di Cassazione. La sua attività si incentra prevalentemente sulla consulenza giuridica e fiscale applicata all’impiego del capitale, agli investimenti e al business. E’ partner di Cavalluzzo Rizzi Caldart, studio boutique del centro di Milano. Dal 2019 collabora con We Wealth su temi legati ai beni da collezione e investimento.

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