L'amministrazione nelle società di persone

28.1.2022
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Le caratteristiche intrinseche delle società di persone inducono spesso alla scelta delle stesse quali strumenti di pianificazione patrimoniale
Le caratteristiche intrinseche delle società di persone (tra le quali l'effetto segregativo, la riservatezza, la flessibilità statutaria e la “snellezza” operativa) inducono spesso alla scelta delle stesse quali strumenti di pianificazione patrimoniale: molti optano infatti per il tipo della società semplice (che, com'è noto, può anche avere natura di “mero godimento”), ma anche per quello della società in accomandita semplice (e, più raramente, della s.n.c.) quale “cassaforte” del proprio patrimonio.
Considerate le potenziali responsabilità insite nell'ufficio di amministratore di società, è necessario individuare con attenzione – in prospettiva di protezione patrimoniale – il soggetto destinato ad assumere tale ruolo, così come verificare se vi sia la possibilità di prevedere una qualche limitazione di responsabilità in capo al socio non amministratore.
La disciplina codicistica della società semplice ammette la possibilità che vi siano uno o più soci non amministratori: l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, «salvo diversa pattuizione» (art. 2257, comma 1, c.c.). Il socio non amministratore potrà altresì pattuire con gli altri soci la propria esclusione da responsabilità (altrimenti solidale con gli altri) per le obbligazioni sociali, venendo la stessa limitata ai soli soci che abbiano agito in nome e per conto della società (art. 2267, comma 1, c.c.): il patto dovrà essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, non essendo altrimenti opponibile la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà a coloro che non ne abbiano avuto conoscenza (art. 2267, comma 2, c.c.).
Nelle società in accomandita semplice, l'amministrazione può essere conferita solamente a soci accomandatari (art. 2318, comma 2, c.c.): ben potrà aversi, quindi, un accomandatario non amministratore, ma egli risponderà comunque illimitatamente (e solidalmente con gli altri accomandatari) delle obbligazioni sociali. Chi intenda beneficiare di un regime limitativo della responsabilità dovrà necessariamente assumere il ruolo di accomandante, fermo restando che egli non potrà in alcun modo ingerirsi nell'amministrazione, a pena di responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali ed – eventualmente – di esclusione dalla società (art. 2320, comma 1, c.c.).
Nella società in nome collettivo non c'è invece alcun modo di prevedere una limitazione di responsabilità: indipendentemente dall'assunzione o meno della funzione di amministratore, ciascun socio risponde solidalmente ed illimitatamente insieme agli altri per le obbligazioni sociali ed il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi (art. 2291 c.c.).
Nella prospettiva di recidere il nesso tra responsabilità dell'amministratore e patrimonio personale dello stesso, può considerarsi la possibilità che una società di capitali partecipi, quale socio, alla società di persone, e che in tale qualità la amministri. La partecipazione di società di capitali a società personali è comunemente ammessa (ex artt. 2361, comma 2, c.c. e 11-duodecies disp. att. c.c.); di recente, in giurisprudenza (Tribunale Roma, 1° giugno 2020) si è confermata la possibilità che una società di capitali (nel caso di specie, s.r.l.) possa essere indicata come amministratore di una società di persone (nel caso specifico, s.n.c.), purché la prima designi in modo formale la persona fisica che in concreto svolgerà le funzioni di amministrazione della società personale.
Più dibattuto è invece il tema relativo alla possibilità che ad assumere l'amministrazione della società personale (s.s. ed s.n.c., potendo essere nelle s.a.s., come visto, l'amministrazione conferita solamente ad accomandatari) sia un terzo non socio.
Un'autorevole ed ampia parte della dottrina ammette tale possibilità, spesso motivandola sulla base dell'inesistenza di uno specifico divieto normativo in tal senso, mentre altri autori – non meno qualificati – la escludono.
Anche in giurisprudenza manca un indirizzo interpretativo costante: una risalente pronuncia di legittimità (Cass. 218/1968) l'ha esclusa, mentre una sentenza più recente, per quanto incidentalmente, ne ha ammesso la possibilità («… gli artt. 2252 e 2259 c.c. operano su piani diversi, essendo l'uno destinato a regolare il rapporto tra i soci, l'altro il rapporto tra la società e l'amministratore; anche perché può risultare nominato amministratore chi socio non è …»: Cass. 13761/2009).
Le corti di merito sono tuttora divise; si registrano in particolare due recenti sentenze, di segno opposto.
Il Tribunale di Udine, con decreto del 29 aprile 2018 (reso ad esito di un procedimento originato da un ricorso proposto dal Conservatore del Registro delle Imprese, che aveva richiesto la cancellazione d'ufficio sulla base della mancanza delle condizioni di legge per l'iscrizione della nomina di un soggetto non socio come amministratore di una società semplice) ha negato la possibilità dell'“amministratore estraneo”, sulla base di una serie di articolate considerazioni argomentative, tra le quali l'assenza di una previsione normativa ad hoc (contenuta, invece, nella disciplina delle società di capitali) e l'ineliminabilità, nelle società personali, dell'“immedesimazione organica” tra amministratore e società, essendo legate in maniera indissolubile l'amministrazione e la responsabilità per le obbligazioni sociali.
Considerate le potenziali responsabilità insite nell'ufficio di amministratore di società, è necessario individuare con attenzione – in prospettiva di protezione patrimoniale – il soggetto destinato ad assumere tale ruolo, così come verificare se vi sia la possibilità di prevedere una qualche limitazione di responsabilità in capo al socio non amministratore.
La disciplina codicistica della società semplice ammette la possibilità che vi siano uno o più soci non amministratori: l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, «salvo diversa pattuizione» (art. 2257, comma 1, c.c.). Il socio non amministratore potrà altresì pattuire con gli altri soci la propria esclusione da responsabilità (altrimenti solidale con gli altri) per le obbligazioni sociali, venendo la stessa limitata ai soli soci che abbiano agito in nome e per conto della società (art. 2267, comma 1, c.c.): il patto dovrà essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, non essendo altrimenti opponibile la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà a coloro che non ne abbiano avuto conoscenza (art. 2267, comma 2, c.c.).
Nelle società in accomandita semplice, l'amministrazione può essere conferita solamente a soci accomandatari (art. 2318, comma 2, c.c.): ben potrà aversi, quindi, un accomandatario non amministratore, ma egli risponderà comunque illimitatamente (e solidalmente con gli altri accomandatari) delle obbligazioni sociali. Chi intenda beneficiare di un regime limitativo della responsabilità dovrà necessariamente assumere il ruolo di accomandante, fermo restando che egli non potrà in alcun modo ingerirsi nell'amministrazione, a pena di responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali ed – eventualmente – di esclusione dalla società (art. 2320, comma 1, c.c.).
Nella società in nome collettivo non c'è invece alcun modo di prevedere una limitazione di responsabilità: indipendentemente dall'assunzione o meno della funzione di amministratore, ciascun socio risponde solidalmente ed illimitatamente insieme agli altri per le obbligazioni sociali ed il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi (art. 2291 c.c.).
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Più dibattuto è invece il tema relativo alla possibilità che ad assumere l'amministrazione della società personale (s.s. ed s.n.c., potendo essere nelle s.a.s., come visto, l'amministrazione conferita solamente ad accomandatari) sia un terzo non socio.
Un'autorevole ed ampia parte della dottrina ammette tale possibilità, spesso motivandola sulla base dell'inesistenza di uno specifico divieto normativo in tal senso, mentre altri autori – non meno qualificati – la escludono.
Anche in giurisprudenza manca un indirizzo interpretativo costante: una risalente pronuncia di legittimità (Cass. 218/1968) l'ha esclusa, mentre una sentenza più recente, per quanto incidentalmente, ne ha ammesso la possibilità («… gli artt. 2252 e 2259 c.c. operano su piani diversi, essendo l'uno destinato a regolare il rapporto tra i soci, l'altro il rapporto tra la società e l'amministratore; anche perché può risultare nominato amministratore chi socio non è …»: Cass. 13761/2009).
Le corti di merito sono tuttora divise; si registrano in particolare due recenti sentenze, di segno opposto.
Il Tribunale di Udine, con decreto del 29 aprile 2018 (reso ad esito di un procedimento originato da un ricorso proposto dal Conservatore del Registro delle Imprese, che aveva richiesto la cancellazione d'ufficio sulla base della mancanza delle condizioni di legge per l'iscrizione della nomina di un soggetto non socio come amministratore di una società semplice) ha negato la possibilità dell'“amministratore estraneo”, sulla base di una serie di articolate considerazioni argomentative, tra le quali l'assenza di una previsione normativa ad hoc (contenuta, invece, nella disciplina delle società di capitali) e l'ineliminabilità, nelle società personali, dell'“immedesimazione organica” tra amministratore e società, essendo legate in maniera indissolubile l'amministrazione e la responsabilità per le obbligazioni sociali.
Una recentissima pronuncia (Tribunale di Roma, decreto n. 4971 del 25 agosto 2021) è giunta invece a conclusioni opposte, ammettendo la possibilità che l'amministrazione di società semplici e società in nome collettivo possa essere affidata ad un terzo non socio. Alla base della decisione vi è la constatazione che, anche nelle società personali, la qualifica di amministratore è, sotto il profilo ontologico, distinta da quella di socio. La possibilità sarebbe espressamente riconosciuta dalla legge che, nel prevedere (art. 2257 c.c.) che l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, fa salva la «diversa pattuizione»: pattuizione che dovrebbe riferirsi non solo al sistema di amministrazione, ma anche alla nomina di un non socio. Con specifico riferimento alla società semplice, precisa il Tribunale, l'amministrazione affidata all'“extraneus” è ammissibile purché i patti sociali non prevedano l'esclusione della solidarietà e/o la limitazione della responsabilità in capo ai soci che hanno agito: in presenza di tali previsioni, invece, se l'amministratore fosse un terzo, non vi sarebbe più alcun socio illimitatamente responsabile, con conseguente frustrazione della natura stessa delle società personali.
Tale argomentazione sembra convincente ed equilibrata, tutelando anche gli interessi dei creditori sociali, e pare suscettibile – specialmente nel caso in cui fosse in futuro condivisa anche da altri Giudici – di aumentare ulteriormente la “duttilità” della società semplice quale strumento di wealth planning.
Tale argomentazione sembra convincente ed equilibrata, tutelando anche gli interessi dei creditori sociali, e pare suscettibile – specialmente nel caso in cui fosse in futuro condivisa anche da altri Giudici – di aumentare ulteriormente la “duttilità” della società semplice quale strumento di wealth planning.