Quando il trust è al servizio della socialità e della continuità aziendale

19.7.2018
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Trust: Il negozio giuridico utilizzato da un imprenditore, con la piena condivisione della consorte, per garantire la continuità di un'azienda, a vantaggio di chi vi lavora e del territorio
TRUST: IL CASO DEL MESE
Erminio aveva da poco celebrato un triplice traguardo: ottant'anni, nozze d'oro con la moglie Donatina e cinquant'anni di successi della sua azienda diventata negli anni una multinazionale di successo con sedi in tutto il mondo. Malgrado l'età, gestiva ancora in prima persona l'azienda, affiancato nella governance da tre manager che da oltre trent'anni lavoravano con lui. Impegnato nel sociale, in molti lo chiamavano l'“imprenditore del bene”. Erminio desiderava che ciò continuasse dopo la sua morte, considerato, altresì, che lui non aveva discendenti cui lasciare i suoi beni. Di qui la ricerca di una soluzione che assicurasse continuità a quanto da lui fatto finora, e, in particolare, realizzasse tre obiettivi:
1) garantire alla moglie e ai discendenti di sua sorella il mantenimento del tenore di vita attuale e la cura e assistenza personale e medica, nonché provvedere alla loro sicurezza economica, prevenendo dissensi tra di essi;
2) far sì che la società anche dopo la sua morte avesse continuità e accrescesse il suo valore nel tempo, in modo da essere fonte continua di ricavi e di sostentamento sia per i suoi familiari che per chi ci lavorava, nonché per realizzare scopi filantropici;
3) destinare il suo patrimonio per realizzare opere benefiche soprattutto quando non sarebbe stato in vita alcun suo familiare.
IL COMMENTO
Quella del trust fu una scelta quasi obbligata anche se prima di istituirlo passarono molti mesi trascorsi a contemperare i vari interessi in gioco con i familiari e i professionisti di fiducia di Erminio. Sia la lunga tempistica che il coinvolgimento di plurimi soggetti sono una costante in operazioni relative a trust, trattandosi di attività non standardizzabili che attengono a scelte di vita il più delle volte irreversibili da compiere con l'apporto sia di chi conosce da sempre le problematiche e le esigenze del cliente che di chi beneficierà nel tempo degli effetti di quelle disposizioni. Nel caso di Erminio il risultato fu un atto istitutivo di trust complesso, con annessa la dotazione delle quote di maggioranza dell'azienda e della nuda proprietà del restante patrimonio, nell'ottica di affidare al trust la regolamentazione dell'intera sua pianificazione successoria. Nell'atto è ben evidenziato il triplice scopo voluto da Erminio (continuità aziendale, sostegno dei suoi familiari e beneficenza), con particolare focus sul compito affidato al trustee di assicurare la stabilità della governance dell'azienda. Compito tra l'altro cristallizzato attraverso un documento allegato e parte integrante dell'atto istitutivo di trust (“il progetto”). In esso Erminio ha individuato sia i suoi successori nominativamente (i “dirigenti eletti”),sia stabilito regole e criteri per rinnovare le cariche. Al trustee, quale socio di maggioranza della società, è stato affidato il compito di mettere in pratica tali volontà. Sono, altresì, ben dettagliate le scelte strategiche che il trustee deve effettuare in particolari momenti di vita dell'azienda (ad esempio, in caso di vendita o di quotazione in borsa, etc.). Inoltre, l'atto contempla la presenza di un ulteriore soggetto, il cosiddetto “guardiano” (comitato di cinque membri tra cui i tre manager apicali insieme ad altri due professionisti ) che ha, a sua volta, il compito di controllare che l'operato del trustee sia conforme alle volontà di Erminio. Si realizza, pertanto, un sistema di controlli incrociati per assicurare la realizzazione certa delle volontà di Erminio; ed è qui che appare il valore aggiunto del trust rispetto a qualsiasi altro rapporto giuridico. I dirigenti eletti sono, infatti, i depositari delle volontà e delle visioni di Erminio ed è, quindi, corretto che il trustee lasci loro le decisioni in materia aziendale, ma il trustee ne assicura l'imparzialità e l'equidistanza in caso di conflitto, ovvero quando rileva che esse sono in contrasto con il progetto di Erminio. A sua volta, poi, il guardiano controlla che l'operato del trustee sia conforme alle volontà di Erminio. Anche in relazione agli altri due scopi del trust l'atto istitutivo stabilisca tempistiche, importi, condizioni e modalità delle erogazioni che il trustee sarà tenuto a fare a valere sul reddito del fondo in trust a favore dei familiari e sul reddito/fondo stesso a favore degli enti benefici, nonché circa gli impieghi degli altri beni in trust. In relazione a potenziali nuove circostanze il trustee avrà maggiore discrezionalità, ma le sue scelte saranno sempre vincolate al parere di soggetti terzi, il guardiano e per le finalità benefiche un comitato ad hoc (definito comitato di beneficenza). Inoltre, anche dal punto di vista fiscale, l'operazione si è rivelata virtuosa in quanto il trasferimento dell'azienda, nonché degli altri beni al trust è avvenuto in esenzione totale dal tributo successorio ex art. 3 comma 4- ter del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, avendo il trust come unico beneficiario finale enti caritatevoli.
L'intera pianificazione è stata possibile perchè la moglie di Erminio, unica sua legittimaria, ha condiviso il progetto del marito di conferire l'intero suo patrimonio nel trust.
A riprova di ciò, dopo solo alcuni giorni dalla morte del marito Donatina ha rinunciato formalmente a far valere i suoi interessi personali in luogo del perseguimento di un interesse superiore rappresentato dalla continuità dell'azienda e dalla sua prosperità nel tempo a favore dei dipendenti, delle loro famiglie e dello sviluppo del territorio.
Erminio aveva da poco celebrato un triplice traguardo: ottant'anni, nozze d'oro con la moglie Donatina e cinquant'anni di successi della sua azienda diventata negli anni una multinazionale di successo con sedi in tutto il mondo. Malgrado l'età, gestiva ancora in prima persona l'azienda, affiancato nella governance da tre manager che da oltre trent'anni lavoravano con lui. Impegnato nel sociale, in molti lo chiamavano l'“imprenditore del bene”. Erminio desiderava che ciò continuasse dopo la sua morte, considerato, altresì, che lui non aveva discendenti cui lasciare i suoi beni. Di qui la ricerca di una soluzione che assicurasse continuità a quanto da lui fatto finora, e, in particolare, realizzasse tre obiettivi:
1) garantire alla moglie e ai discendenti di sua sorella il mantenimento del tenore di vita attuale e la cura e assistenza personale e medica, nonché provvedere alla loro sicurezza economica, prevenendo dissensi tra di essi;
2) far sì che la società anche dopo la sua morte avesse continuità e accrescesse il suo valore nel tempo, in modo da essere fonte continua di ricavi e di sostentamento sia per i suoi familiari che per chi ci lavorava, nonché per realizzare scopi filantropici;
3) destinare il suo patrimonio per realizzare opere benefiche soprattutto quando non sarebbe stato in vita alcun suo familiare.
IL COMMENTO
Quella del trust fu una scelta quasi obbligata anche se prima di istituirlo passarono molti mesi trascorsi a contemperare i vari interessi in gioco con i familiari e i professionisti di fiducia di Erminio. Sia la lunga tempistica che il coinvolgimento di plurimi soggetti sono una costante in operazioni relative a trust, trattandosi di attività non standardizzabili che attengono a scelte di vita il più delle volte irreversibili da compiere con l'apporto sia di chi conosce da sempre le problematiche e le esigenze del cliente che di chi beneficierà nel tempo degli effetti di quelle disposizioni. Nel caso di Erminio il risultato fu un atto istitutivo di trust complesso, con annessa la dotazione delle quote di maggioranza dell'azienda e della nuda proprietà del restante patrimonio, nell'ottica di affidare al trust la regolamentazione dell'intera sua pianificazione successoria. Nell'atto è ben evidenziato il triplice scopo voluto da Erminio (continuità aziendale, sostegno dei suoi familiari e beneficenza), con particolare focus sul compito affidato al trustee di assicurare la stabilità della governance dell'azienda. Compito tra l'altro cristallizzato attraverso un documento allegato e parte integrante dell'atto istitutivo di trust (“il progetto”). In esso Erminio ha individuato sia i suoi successori nominativamente (i “dirigenti eletti”),sia stabilito regole e criteri per rinnovare le cariche. Al trustee, quale socio di maggioranza della società, è stato affidato il compito di mettere in pratica tali volontà. Sono, altresì, ben dettagliate le scelte strategiche che il trustee deve effettuare in particolari momenti di vita dell'azienda (ad esempio, in caso di vendita o di quotazione in borsa, etc.). Inoltre, l'atto contempla la presenza di un ulteriore soggetto, il cosiddetto “guardiano” (comitato di cinque membri tra cui i tre manager apicali insieme ad altri due professionisti ) che ha, a sua volta, il compito di controllare che l'operato del trustee sia conforme alle volontà di Erminio. Si realizza, pertanto, un sistema di controlli incrociati per assicurare la realizzazione certa delle volontà di Erminio; ed è qui che appare il valore aggiunto del trust rispetto a qualsiasi altro rapporto giuridico. I dirigenti eletti sono, infatti, i depositari delle volontà e delle visioni di Erminio ed è, quindi, corretto che il trustee lasci loro le decisioni in materia aziendale, ma il trustee ne assicura l'imparzialità e l'equidistanza in caso di conflitto, ovvero quando rileva che esse sono in contrasto con il progetto di Erminio. A sua volta, poi, il guardiano controlla che l'operato del trustee sia conforme alle volontà di Erminio. Anche in relazione agli altri due scopi del trust l'atto istitutivo stabilisca tempistiche, importi, condizioni e modalità delle erogazioni che il trustee sarà tenuto a fare a valere sul reddito del fondo in trust a favore dei familiari e sul reddito/fondo stesso a favore degli enti benefici, nonché circa gli impieghi degli altri beni in trust. In relazione a potenziali nuove circostanze il trustee avrà maggiore discrezionalità, ma le sue scelte saranno sempre vincolate al parere di soggetti terzi, il guardiano e per le finalità benefiche un comitato ad hoc (definito comitato di beneficenza). Inoltre, anche dal punto di vista fiscale, l'operazione si è rivelata virtuosa in quanto il trasferimento dell'azienda, nonché degli altri beni al trust è avvenuto in esenzione totale dal tributo successorio ex art. 3 comma 4- ter del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, avendo il trust come unico beneficiario finale enti caritatevoli.
L'intera pianificazione è stata possibile perchè la moglie di Erminio, unica sua legittimaria, ha condiviso il progetto del marito di conferire l'intero suo patrimonio nel trust.
A riprova di ciò, dopo solo alcuni giorni dalla morte del marito Donatina ha rinunciato formalmente a far valere i suoi interessi personali in luogo del perseguimento di un interesse superiore rappresentato dalla continuità dell'azienda e dalla sua prosperità nel tempo a favore dei dipendenti, delle loro famiglie e dello sviluppo del territorio.