Il caso sollevato
dinanzi alla Suprema Corte vedeva la richiesta, formulata da una
figlia, di dichiarare la nullità dell’atto di trasferimento, da
parte del padre medio tempore deceduto, delle partecipazioni di
società appartenenti al gruppo creato e gestito da quest’ultimo,
in favore dei trustee di un trust discrezionale istituito dal de
cuius quando era ancora in vita, al fine di garantire la continuità
e la gestione unitaria e coordinata nel tempo di tale gruppo di
imprese.
Nella specie – e
sebbene non fosse stata data prova del conferimento in trust
dell’intero patrimonio del de cuius – la
ricorrente lamentava la lesione dei suoi diritti di legittima,
in quanto venivano riservate alla valutazione discrezionale del
trustee sia l’individuazione dei beneficiari del trust (ancorché in
una cerchia ben determinata di soggetti legati al disponente da
rapporti di filiazione, ivi inclusa la figlia ricorrente), sia la
misura delle relative attribuzioni, da compiere entro un termine
massimo individuato in 80 anni.
In presenza di un
trust discrezionale “in esecuzione”
(i cui beni si trovano ancora nella titolarità del trustee, con
impossibilità di individuare i beneficiari passibili di subire
l’azione di riduzione, oltre che le attribuzioni idonee a ledere i
diritti del legittimario), ad avviso della ricorrente l’unico
rimedio esperibile dal legittimario che paventi un vulnus alla sua
quota di riserva sarebbe la negazione
del riconoscimento del trust stesso in
quanto contrastante con le norme interne inderogabili relative, in
particolare, ai diritti di legittima, con conseguente mancanza di una
giustificazione causale dell’attribuzione dal disponente al trustee
e, dunque, nullità della stessa.
La pronuncia
della Corte di Cassazione
La Corte di
Cassazione, con l’ordinanza in commento, dissente
dall’interpretazione proposta dalla ricorrente, sostenendo invece
che il rimedio da riconoscersi al legittimario che assuma essere
stato leso dal trust e dai suoi atti di dotazione resta quello del
ricorso all’azione di riduzione.
Infatti, nella
misura in cui la segregazione di beni in trust avvenga a vantaggio
dei beneficiari (cosiddetto trust
liberale), si è in presenza di una
liberalità (nella specie, di una donazione
indiretta) che, in quanto tale, può
essere soggetta soltanto a riduzione da parte del legittimario leso o
pretermesso, nei limiti necessari per la reintegrazione della sua
quota di riserva.
D’altro canto,
consentire al legittimario di agire per far dichiarare
la nullità della disposizione lesiva
avrebbe effetti sproporzionati, in quanto, da un lato, travolgerebbe
per intero l’attribuzione patrimoniale effettuata dal disponente al
trustee (e non soltanto in misura tale da reintegrare la legittima
lesa o pretermessa), con il rischio di vanificare le volontà del
disponente sottese all’istituzione del trust; e, dall’altro,
porterebbe alla conseguenza paradossale che un trust, sorto
validamente, diventi nullo al momento dell’apertura della
successione del disponente, poiché la verifica della lesione dei
diritti dei legittimari può essere effettuata soltanto in tale
ultimo momento.
Contro chi
va esperita l’azione di riduzione?
Posto che la tutela
del legittimario leso dagli atti di dotazione di un trust liberale
passa, dunque, attraverso l’azione di riduzione, la Corte di
Cassazione individua anche i soggetti
nei confronti dei quali tale azione di
riduzione deve essere esperita.
In particolare, ad
avviso dei giudici di legittimità, se – alla morte del disponente
– il trustee abbia già provveduto ad eseguire il programma del
disponente e a esercitare il proprio potere di individuazione dei
beneficiari e di assegnazione dei beni a questi riservata, l’azione
di riduzione deve essere rivolta nei
confronti dei beneficiari.
Ove invece il trust
sia ancora in fase di esecuzione, non essendosi esaurito il programma
destinatorio, l’azione di riduzione deve essere esperita nei
confronti dello stesso trustee, dal
momento che quest’ultimo è ancora titolare del fondo in trust.
Tuttavia, ove il
beneficiario sia “vested”
(cioè in grado di pretendere dal trustee il trasferimento di quanto
gli spetta), la prospettiva cambia: il legittimario leso potrà agire
in riduzione nei confronti del
beneficiario, ancorché il trust non
sia stato ancora completamente eseguito (nel qual caso, la
partecipazione del trustee al giudizio di riduzione rileverebbe
soltanto al fine di rendere opponibile al trustee medesimo l’esito
del giudizio).
Infine, ove si sia
in presenza di un trust di scopo
(ovverosia di un trust in cui manchino i beneficiari), l’azione di
riduzione dovrà essere esperita nei
confronti del trustee.
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Cosa succede se l’azione di riduzione viene esperita nei confronti di un soggetto sbagliato? Esistono altre forme di tutela diverse dall’azione di riduzione?
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