Trasferimenti d’impresa: no all’esenzione dell’imposta di donazione

La Corte di Cassazione, nella sentenza 28 febbraio 2023 n. 6082, è giunta alla conclusione che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione da imposta di successione e donazione, non sono agevolabili i trasferimenti di partecipazioni in società immobiliari, che non svolgono attività d'impresa “sulla base del presupposto che non lo sono i passaggi di beni immobili in quanto, come parimenti evidenziato da autorevole dottrina, se l'agevolazione non si applica al trasferimento di un patrimonio immobiliare, parimenti deve essere escluso il trasferimento di una quota di controllo di una società immobiliare, pena un'irragionevole disparità di trattamento”.
Il fatto
Nel caso di specie, nel 2011 due coniugi, soci di una società immobiliare, che deteneva la nuda proprietà di alcuni immobili ubicati in Italia, effettuavano la donazione, delle rispettive quote sociali, in favore dei figli con atto notarile a cui era applicata l'esenzione dall'imposta di donazione ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter DLgs. n. 346/90. In relazione a tale atto di donazione l'Agenzia delle entrate disconesceva l'applicabilità dell’esenzione d'imposta in quanto tale società risultava di mero godimento immobiliare, economicamente non operativa, caratterizzata da una gestione statica, il cui patrimonio immobiliare era stato conferito in nuda proprietà dagli originari soci.
Le considerazioni della Corte di Cassazione
In primo luogo la Suprema Corte ricorda che ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, DLgs. n. 346/90, il beneficio in esame si applica alle seguenti condizioni: "I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni... il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso".
La ratio della norma, secondo i giudici, si ispira all'esigenza di agevolare il passaggio generazionale d'impresa, secondo una linea di tendenza dei sistemi tributari europei, “allo scopo di non pregiudicare la continuità di aziende che, donate o cadute in successione, potrebbero dover essere cedute, in tutto o in parte, per consentire agli eredi o donatari di procurarsi la provvista con cui assolvere gli obblighi tributari.”
Le conclusioni della Suprema Corte
Secondo i giudici, se è indubitabile che l’esenzione prevista dall’art. 3 comma 4-ter trovi applicazione al trasferimento di quote di società di capitali solo se permette al beneficiario di avere il controllo di diritto della società ex art. 2359, comma 1, numero 1) del codice civile, si dovrebbe, tuttavia, escludere che il beneficio competa per tutte le partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo di diritto, in quanto viene ritenuto necessario anche l'ulteriore requisito dell’esercizio dell'impresa da parte della società trasferita.
La Suprema Corte specifica che adottando la soluzione contraria verrebbero agevolate le partecipazioni in "società senza impresa", ovvero società utilizzate come contenitore di beni non costituenti azienda (denaro, fabbricati, terreni, valori mobiliari) con il rischio di svuotare del proprio fine il tributo successorio, volto a far sopravvivere l’attività di impresa.