Una premessa da fare è che in Svizzera è in corso una riforma della normativa sulla successione, che potrebbe essere operativa già a partire dal prossimo anno. In particolare gli sviluppi europei delle leggi relative alle successioni crossborder sono stati illustrati nel corso dell’evento con alcuni esempi concreti che hanno messo in luce la variabilità delle decisioni a seconda dei paesi e degli organi giudiziari chiamati a intervenire.
Il principio generale della normativa europea in materia di successione (Regulation 650/2012 applicabile alle successioni dopo il 17 agosto 2015 con alcune clausole di esenzione) è che la legge applicabile all’intera successione è la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Quando, in via eccezionale, è chiaro da tutte le circostanze del caso che il defunto aveva manifestamente un legame più stretto con uno Stato diverso, la legge applicabile è quella di tale altro Stato. Inoltre una persona può scegliere come legge regolatrice della sua intera successione la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. E se una persona ha più cittadinanze può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Sulla giurisdizione si fa riferimento all’articolo 35 secondo cui l’applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere rifiutata solo se tale applicazione è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico (ordre public) del foro. Le interpretazioni in questa materia possono divergere come si può evincere dai casi sotto riportati.
Il caso austriaco
Una signora austriaca con passaporto britannico ha optato per l’applicazione della legge inglese alla sua successione e ha deciso di lasciare in eredità la maggior parte del suo patrimonio a un ente di beneficenza che si occupa del benessere degli animali. Il suo patrimonio è stato organizzato principalmente tramite trust dell’Isola di Man.
Le sue nipoti hanno contestato:
- la nazionalità britannica della defunta
- la sua scelta della legge inglese
- il fatto che le norme austriache sulla successione necessaria appartengono all’ordre public austriaco e non possono essere aggirate dalla scelta di una legge straniera
La decisione della Corte suprema austriaca (Ogh 2 Ob 214/20I 25/02/2021)
La signora aveva un passaporto britannico e questo è una prova sufficiente della sua nazionalità britannica. Nel Regno Unito era più legata all’Inghilterra che agli altri sistemi giuridici (aveva sposato un inglese e aveva vissuto per alcuni anni a Londra): la scelta della legge inglese per regolare la successione era quindi valida. Il fatto che il diritto inglese non contempli diritti di successione necessaria per alcuni membri della famiglia a prescindere dai loro bisogni reali non è incompatibile con l’ordine pubblico austriaco (ordre public). Per inciso le nipoti non avevano elementi di collegamento con l’Austria in quanto vivevano in Inghilterra e nei Paesi Bassi.
Il caso tedesco
Un inglese che ha vissuto per più di 50 anni in Germania ha optato per l’applicazione del diritto inglese alla sua successione e nominato sua moglie come esecutore testamentario e unico beneficiario dell’eredità.
Il figlio adottivo (un cittadino tedesco) ha contestato l’applicazione della legge inglese sulla base del fatto che:
- il defunto aveva un legame più stretto con la Germania
- le norme tedesche sulla successione necessaria appartengono all’ordre public tedesco e sono protette dalla Costituzione tedesca
La decisione del tribunale regionale superiore di Colonia (Olg Köln, 24 U 77/20 22/04/2021)
Secondo l’articolo 14 della Costituzione tedesca la proprietà e l’eredità sono garantite. Il loro contenuto e le restrizioni sono determinati dalla legge. Su questa base i diritti di successione necessaria appartengono all’ordine pubblico tedesco (ordre public) in quanto beneficiano di una protezione costituzionale. Il fatto che il diritto inglese non contempli diritti di successione necessaria per tutti i membri della famiglia, indipendentemente dai loro bisogni reali, è incompatibile con l’ordine pubblico tedesco (ordre public) quindi la scelta del diritto inglese deve essere rifiutata ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento sulle successioni. Occorre precisare che è pendente un ricorso alla Corte suprema tedesca (e la decisione in prima istanza aveva raggiunto conclusioni opposte a quelle avanzate dal tribunale regionale).
Il caso francese
Un cittadino francese si è trasferito nel Regno Unito dove si è risposato e ha trascorso circa 30 anni. Negli ultimi anni della sua vita ha sofferto di Alzheimer, ha acquistato una proprietà in Francia e vi si è trasferito. Alla sua morte, sul suolo francese, ha lasciato come eredi la seconda moglie (cittadina britannica) e i suoi tre figli da un precedente matrimonio (cittadini francesi). I figli hanno sostenuto che il suo ultimo luogo di residenza abituale era la Francia e quindi doveva essere applicata la legge francese e che i tribunali francesi erano competenti ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento.
La decisione della Corte Europea di Giustizia (Affaire C-645/20 Conclusioni AG Campos Sanchez-Bordona)
La competenza ai sensi dell’articolo 10 in materia di giurisdizione sussidiaria del Regolamento europeo sulle successioni si applica di diritto (cioè anche se non è invocata dalle parti). La questione era stata rinviata alla Corte di giustizia europea per una pronuncia pregiudiziale da parte della Cour de Cassation francese. Rimangono alcuni punti di domanda.
L’arbitrato per le controversie su successioni e trust
Infine, il tema dell’arbitrato come mezzo alternativo di risoluzione delle controversie relative al patrimonio privato di (U)hnwi è attinente a questioni come:
- Separazione dei beni matrimoniali
- Successioni
- Imprese familiari (ad esempio valutazione delle azioni; controversie tra azionisti)
- Fondazioni
- Trust
Un caso svizzero di successione con clausola arbitrale
Un cittadino italiano con ultima residenza abituale a Lugano e beni in Regno Unito, Stati Uniti, Italia e Svizzera, teme che il suo secondo coniuge e i suoi figli possano avviare una procedura di contenzioso relativa al suo patrimonio dopo la sua morte. Inserisce quindi nel testamento la seguente clausola arbitrale: “Tutte le controversie o rivendicazioni derivanti da o in relazione a questo testamento, saranno risolte definitivamente da un arbitro nominato secondo il diritto svizzero. Il luogo dell’arbitrato è Lugano, Svizzera. Il diritto applicabile è il diritto svizzero”.
La clausola arbitrale è valida e non richiede requisiti formali specifici (come da nuovo articolo 178(4) Pila (federal act on private international law) e articolo 358(2) Ccp). Tuttavia la legge non stabilisce chi sarà vincolato dalla clausola arbitrale. Infatti, se si applica la legge svizzera all’eredità, sono vincolati tutti gli eredi nominati nel testamento (da qui l’importanza di menzionare anche i figli non nati); i beneficiari di un lascito; l’esecutore testamentario. Non sono, invece, vincolati gli eredi necessari se non menzionati nel testamento.
L’arbitrato nei trust
L’arbitrato, infine, può essere un’alternativa interessante per patrimoni importanti con beni in diverse giurisdizioni e vi è un potenziale significativo per i procedimenti arbitrali in Svizzera. Attualmente le controversie fiduciarie complesse e di alto valore vengono decise davanti ai tribunali statali svizzeri. Il tema è se le controversie fiduciarie siano arbitrabili, che è il caso qualora il luogo di arbitrato fosse la Svizzera. Il progetto di legge svizzera sui trust aumenta le prospettive di arbitrato delle controversie in materia di trust in Svizzera, poiché il progetto di legge determina esattamente chi sarà vincolato da una clausola arbitrale contenuta nell’atto di trust.
Secondo pilastro Beps
Il professor Matteotti ha illustrato l’attuazione in Svizzera del secondo pilastro Beps 2.0 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), ossia le Global anti-base erosion rules (comunemente note come “GloBe”). Inoltre, ha spiegato i punti salienti del progetto di modifica costituzionale e del rapporto esplicativo pubblicato dal Consiglio federale svizzero l’11 marzo 2022.
Sviluppi nello scambio automatico di informazioni
L’avvocato Cotorceanu ha, infine, sottolineato che ci sono in pratica due diversi modi in cui vengono applicate le normative che disciplinano lo scambio automatico di informazioni mediante il Common reporting standard (Crs):
1) le regole imposte dagli organi regolatori.
2) le procedure adottate dalle banche per paura di sanzioni da parte dei loro regolatori per inadempimento con la normativa Crs. Cotorceanu ha poi concluso illustrando le recenti esperienze in cui si è dovuto confrontare con istituti finanziari che hanno adottato posizioni in tema di Crs che erano svantaggiose per i suoi clienti e che non erano riconducibili ai requisiti Crs imposti dai regolatori.