Il disponente può, infatti, orientarsi su soggetti con caratteristiche molto diverse: si chiederà ad esempio se sia più opportuno avere un trustee persona fisica o persona giuridica, se sia meglio orientarsi su un parente o su un professionista; in caso di trustee persona giuridica, si domanderà come orientarsi tra vari soggetti che svolgono queste attività.
Benché la decisione appaia ardua, ci sono delle linee guida che possono essere seguite per compiere una scelta oculata.
Innanzitutto chi assume il ruolo di trustee, oltre a godere di una reputazione impeccabile, deve dimostrare competenze solide e multidisciplinari, deve essere in grado di interagire in modo celere, efficace e imparziale con vari i soggetti coinvolti nel trust e con le istituzioni dei Paesi dove risiedono il disponente e i beneficiari e dove sono ubicati i beni in trust; deve anche dimostrarsi affidabile nel tempo, perché il trust è uno strumento nato per durare.
Un trustee persona fisica, di principio, non riunisce in sè tutte queste caratteristiche. Se poi si tratta di un professionista di fiducia, occorre considerare la difficoltà nel contemperare gli impegni imposti dall’esercizio della professione con quelli del trustee, che possono essere numerosi e assorbenti.
Risulta dunque preferibile affidarsi a un trustee persona giuridica: ma su quali soggetti è meglio far cadere la propria scelta?
In molti altri Paesi europei, l’attività di trustee non è regolamentata, quindi il disponente potrebbe ritenere vantaggioso, in linea teorica, affidarsi a un trustee appartenente a un gruppo bancario o finanziario, soggetto, in quanto tale, a vigilanza. Una strategia di scelta apparentemente sicura, ma che soffre di diverse limitazioni.
Innanzitutto l’attività bancaria e la funzione di trustee non vengono tipicamente svolte dalla stessa persona giuridica. I gruppi bancari costituiscono infatti, all’interno del gruppo, delle società dedicate appositamente alla funzione di trustee. Questi veicoli dedicati, conseguentemente, non sono soggetti alle stesse regole e requisiti cui è sottoposta la banca e, svolgendo attività secondarie, sono poco strutturati. In aggiunta, i trustee di emanazione bancaria raramente assumono la funzione di trustee per trust con attivi di natura non bancaria, come ad esempio immobili, partecipazioni societarie, beni mobili registrati o opere d’arte, in quanto non dispongono di competenze specifiche in questi settori. Di norma quindi i trustee appartenenti a gruppi bancari si limitano ad amministrare trust con beni bancabili, assumendo il rischio di un possibile conflitto di interessi tra trustee e banca depositaria, appartenente al medesimo gruppo. Le stesse limitazioni e conflitti si ripresentano nel caso di trustee che siano, nel contempo, gestori patrimoniali o parte di multi-family office.
Nel gestire i beni in trust il trustee professionale e indipendente è in grado di calarsi, senza conflitti, nel ruolo di garante e supervisore nei confronti di terzi, come banche, gestori patrimoniali, amministratori, consulenti o esperti coinvolti nell’investimento di beni in trust, offrendo un servizio virtualmente completo e obiettivo in favore del trust.
Per il disponente potrebbe non essere semplice accertarsi di tutte queste qualità, motivo per cui è senz’altro preferibile scegliere un Trustee che non solo sia vicino, ma che sia altresì regolamentato e sottoposto ad apposita autorizzazione. L’assenza in Italia di una specifica regolamentazione porta quindi a valutare trustee situati in giurisdizioni che sottopongono questa attività alla vigilanza delle principali Autorità locali, deputate a supervisionare attività strategiche, quali quella bancaria e finanziaria.
In tal modo l’Autorità garantisce la professionalità, l’adeguata strutturazione e la solidità patrimoniale del trustee e il disponente può godere di un servizio quanto più ampio, affidabile e qualificato, nel miglior interesse dei beneficiari e/o dello scopo che il trust deve perseguire.