In tal senso, si sono effettuati alcuni esempi numerici per far percepire al meglio come l’istituto in questione produca effetti diversi in capo al beneficiario di polizza, a seconda che ne sia stato dispensato oppure no.
In questa trattazione, si analizzeranno i medesimi effetti ma con specifico riferimento all’istituto della dispensa dall’imputazione ex se. E lo si effettuerà con una breve comparazione, laddove possibile, tra i due istituti (collazione e imputazione ex se).
L’imputazione ex se
Passo propedeutico è comprendere cosa si intende per imputazione ex se.
In breve, si tratta di un istituto giuridico che trova applicazione nel momento in cui un legittimario voglia agire in riduzione rispetto ad una disposizione testamentaria o a una donazione perché lesiva della sua “legittima”. E in tal senso agisce nei confronti del legatario o del donatario per veder accertata la sua quota parte di patrimonio ereditario che gli spetta per legge (la quota di riserva, o quota legittima). Per poterlo fare, però, ha prima bisogno di quantificare tale quota di riserva (per poi arrivare a determinare anche la relativa quota disponibile) che non va determinata attraverso una mera divisione della massa ereditaria sulla base delle ripartizioni previste dal codice civile, ma deve invece prendere in considerazione (o meglio, sottrarre) quanto già ricevuto dal defunto per legato o donandi causa.
Rispetto all’istituto della collazione, l’imputazione ex se ne condivide l’obiettivo in quanto anch’essa è una mera operazione di calcolo diretta in senso lato a far rientrare nel fenomeno successorio quanto ricevuto in vita dal defunto, ma se ne differenzia per via dei presupposti. Con la collazione, una categoria di legittimari (coniuge e figli) è obbligata a conferire nella massa successoria quanto ricevuto in vita dal defunto al fine di definire l’asse ereditario (che non dimentichiamo, è composto da relictum-debiti+donatum) e prima di procederne alla relativa divisione; mentre con l’imputazione ex se il legittimario (quindi non soltanto coniuge e figli, ma tutti i legittimari) sottrae il donatum dal computo della sua quota di riserva prima di far valere la lesione della sua legittima nei confronti di un legatario o donatario.
Attenzione, perché l’imputazione ex se è un onere e non un obbligo (come lo è invece la collazione), nel senso che il legittimario è libero di non procedervi ma se non lo fa, non potrà far valere la “lesione della legittima” che si attuerà attraverso l’azione di riduzione (con conseguente azione di restituzione).
E se c’è un polizza vita ?
Indistintamente se si tratti di una polizza Ibip (ossia con componente investimento, oltre che assicurativa) o di puro rischio, il legittimario che sia anche beneficiario di polizza, sarà tenuto a sottrarre dalla sua quota di riserva soltanto l’importo dei premi versati in polizza dal de cuius ma non anche il rendimento (e relativa copertura del rischio demografico).
Qualche esempio pratico aiuterà meglio la comprensione. Si pensi ad una successione testamentaria del defunto Sempronio:
- il cui unico erede testamentario sia il suo convivente di fatto Tizio;
- in cui non siano presenti né figli né coniuge (cosa diversa dal convivente) ma soltanto il padre di Sempronio, Caio;
- il relictum (ossia il complesso dei beni mobili e immobili che residua al momento del decesso di Sempronio) sia pari a 900;
- il de cuius non abbia lasciato in eredità alcun debito;
- Caio sia divenuto beneficiario di una polizza vita caso morte stipulata da Sempronio qualche decina di anni prima in cui aveva designato gli “eredi legittimi” quali beneficiari di polizza. E in tale polizza, il premio che era stato versato, a seconda delle ipotesi che si illustreranno, è pari a 300 o 600;
- Il rendimento della polizza e l’ammontare della copertura del rischio demografico è sempre pari a 400.
In numeri, a Caio va pertanto riservata una quota pari a 300 sui 900 complessivi che potrà vedersi accertati mediante l’azione di riduzione indirizzata nei confronti di Sempronio, qualora si verifichino i presupposti della “lesione” della legittima. Infatti, da questi 300, Caio dovrà sottrarre (ecco l’imputazione ex se) i premi versati dal figlio Sempronio nella polizza di cui è stato designato indirettamente quale beneficiario. Ma con quali effetti ?
Nel caso in cui tale premio sia pari a 300, allora non si individua alcuna lesione della legittima in quanto sottraendoli dalla quota legittima di 300 si avrebbe un risultato nullo (300-300=0). Identica considerazione nell’altra ipotesi di premio versato pari a 600 perché il relativo risultato (600-300=300) non fornisce un valore negativo che rappresenterebbe la quota parte lesiva della legittima di Caio. Ciò sta a significare che:
A) nell’ipotesi di premio pari a 300, il convivente Tizio riceve l’asse ereditario (900) mentre Caio riceve i 700 della prestazione in caso di decesso prevista dalla polizza (300 di premio + rendimento e copertura pari a 400);
B) nell’ipotesi di premio pari a 600, il convivente Tizio riceve sempre l’asse ereditario (900) e Caio la sua prestazione in caso di decesso, questa volta pari a 1000;
Quindi, come si può facilmente desumere, in questo particolare scenario in cui un legittimario concorre nel fenomeno successorio con un non legittimario, non si verifica una lesione della quota di riserva nel caso in cui quest’ultima sia superiore ai premi versati in polizza (le ipotesi poc’anzi evidenziate). Lo sarebbe invece nell’ipotesi inversa. Se il premio fosse stato invece di 100, infatti, Caio avrebbe potuto agire in riduzione nei confronti di Tizio per 200 (300 di riserva – 100 di premio), configurando una situazione contabile finale in cui Tizio riceverebbe 700 (900 di relictum – 200 lesivi della legittima) così come Caio che otterrebbe sì 700 ma dovuti ai 500 derivanti dalla polizza (la prestazione in caso di decesso pari a 100 di premio e 400 di rendimento e copertura) nonché i 200 che recupererebbe dall’asse ereditario di 900 qualora agisca in riduzione al fine di reintegrare la sua quota legittima.
Con dispensa da imputazione ex se
Con la dispensa dall’imputazione ex se, non molto frequente nella prassi ma che potrebbe comunque essere percorsa, il de cuius contraente esonera il legittimario beneficiario di polizza dal sottrarre l’ammontare dei premi versati in polizza dalla quota di riserva che andranno pertanto a gravare sulla disponibile. In tale circostanza, il legittimario beneficiario potrà pertanto agire in riduzione per la totalità della quota di riserva di 1/3.
Tornando all’esempio originale di Tizio e Caio, ciò sta a significare che in entrambe le ipotesi A e B summenzionate il padre Caio potrà agire in riduzione nei confronti di Tizio per 300 (la quota di riserva) e tenere per sé la prestazione in caso di decesso. Il risultato finale sarebbe pertanto:
A) nell’ipotesi di premio pari a 300, il padre Caio riceve l’importo della prestazione in caso di decesso pari a 700 oltre ai 300 che otterrebbe nel caso in cui agisca in riduzione nei confronti del convivente Tizio (quindi, totale 1000). Il convivente ottiene il valore residuo del relictum pari a 600;
B) nell’ipotesi di premio pari a 600, Caio riceve 1.000 di prestazione in caso di decesso oltre ai 300 derivanti dalla reintegrazione della legittima azionata a scapito di Tizio (totale di 1.300). Quest’ultimo otterrebbe sempre il valore di 600 (900 di relictum – 300 che sono restituiti a Caio).
Come si può facilmente notare, il risultato è diverso rispetto allo scenario illustrato nella sezione precedente in quanto il legittimario in concorso con un non legittimario riesce con la dispensa dall’imputazione ex se (i) ad integrare nel suo patrimonio la totalità della quota di riserva di 1/3; (ii) a ricevere la prestazione in caso di decesso senza particolari impatti; e (iii) ad evitare ripercussioni (dipende dai punti di vista) sulla reintegrazione della legittima prodotti dall’ingerenza dei premi di polizza nel computo della quota di riserva. Effetti che si verificherebbe, invece, in caso di assenza della dispensa da imputazione ex se.
Nel presente e precedente articolo si sono trattati due istituti, quello della dispensa da collazione e quello della dispensa da imputazione ex se.
Gli effetti giuridici che possono produrre, così come nel caso in cui tale dispensa non fosse prevista, possono essere molteplici ed è opportuno analizzarli attentamente in fase di redazione della clausola beneficiaria (entro i presidi regolamentari previsti sul punto).
Possono infatti fare la differenza al momento del pagamento della prestazione in caso di decesso ma soprattutto evitare ripercussioni ai soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente.
Ancora una volta, la consulenza patrimoniale è un must e la conoscenza applicata al singolo caso concreto, la vera chiave che apre la porta di una consulenza d’eccellenza.
À la prochaine !!!