Scambi di partecipazione, qualificazione delle holding, imposta sulle transazioni finanziarie e casi concreti di un regime fiscale che tende a favorire le operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale prevedendo un regime di particolare favore ai fini fiscali
Dal confronto tra gli esperti è emersa la necessità di correttivi per evitare che ai conferimenti di partecipazioni in una holding sia applicato un trattamento più sfavorevole rispetto ai conferimenti diretti di partecipazioni in società operative
Il seminario ha infatti fornito un’ampia casistica da interpretare, con la logica di base della normativa che punta su un regime fiscale teso a favorire le operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale piuttosto che il profilo realizzativo.
Focus sugli scambi di partecipazione
Più in dettaglio l’intervento di Cipollini ha fatto il punto sulle diverse modalità di scambio delle partecipazioni focalizzando le differenze, ad esempio, tra permute e operazioni realizzative. Ad esempio, il regime di realizzo controllato “classico” è applicabile sul presupposto che:
– «i conferenti ricevano quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria», venendosi in tal modo a riunire i diritti di nuda proprietà e usufrutto detenuti in capo alla società conferitaria nella società conferita
– acquisendo la società conferitaria il controllo della società conferita.
L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che tale regime non è applicabile, invece, ai conferimenti dei soli diritti di usufrutto (in quanto non rappresentativi di partecipazione al capitale) e dei soli diritti di nuda proprietà (in quanto gli stessi, in assenza di diritto di voto, non consentono al conferitario di acquisire o integrare il controllo della società conferitaria ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.).
Infine è stata fornita un’ampia disamina sulla detenzione delle partecipazioni ai fini dell’esenzione fiscale delle plusvalenze (Pex).
Un caso di studio: la qualificazione della holding
Alcuni casi significativi sono stati analizzati da Scarioni. Partiamo da quello rappresentato nel grafico sottostante:
- saranno fiscalmente residenti nel territorio dello Stato sia le quattro personal holding conferitarie, sia la società (X Spa) le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento;
- le quattro personal holding conferitarie saranno “interamente partecipate” ciascuna dal proprio conferente.
Gli scenari conseguenti possono essere diversi a seconda che X Spa possa essere qualificata o meno come holding, con conseguente applicabilità del test delle partecipazioni.
Non esistendo una definizione codificata di holding ai fini del regime di realizzo controllato si fa riferimento all’art. 162-bis del Tuir secondo cui “l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni” in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (holding industriali, comma 3), sussiste quando, “in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni” in detti soggetti “e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati (valore da inserire al numeratore, ndr), sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale (valore da inserire al denominatore, ndr)”.
Diventa così rilevante la definizione del bilancio a cui fare riferimento. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la valutazione su quale sia il “bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso” deve farsi al momento in cui si pone in essere la condotta per la quale la qualificazione di holding assume rilievo.
Una proposta di intervento normativo
“È evidente come l’impostazione dell’Agenzia determini un’incoerenza nell’ambito applicativo del comma 2-bis, poiché riserva ai conferimenti di partecipazioni in una holding un trattamento più sfavorevole rispetto ai conferimenti diretti di partecipazioni in società operative: per questi ultimi non è affatto richiesto che il test delle percentuali minime debba essere svolto anche in relazione a tutte le società dei livelli inferiori. Si tratta, a ben vedere, di una disparità del tutto ingiustificata sotto il profilo della ratio della norma”, ha spiegato nel suo intervento Scarioni che ha aggiunto: “Sarebbe dunque opportuno un intervento normativo; esso dovrebbe essere finalizzato a eliminare la disparità di trattamento prima delineata, stabilendo che: a) per i conferimenti di partecipazioni in una holding la verifica delle soglie minime deve arrestarsi alle società operative “di primo livello”, e che b) per le società quotate sussiste sempre una presunzione di commercialità, che impedisce di “guardare” ai livelli sottostanti (al pari di quanto previsto dall’art. 87, comma 4, del Tuir per il regime di participation exemption)”.
Conferimento di partecipazioni quotate e imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)
Un’ultima area di approfondimento è stata condotta da Soncini sulle tematiche relative all’imposta sulle transazioni finanziarie che include tutti i trasferimenti di proprietà, valutandone sia i requisiti oggettivi che i requisiti soggettivi ed evidenziando come siano escluse dall’ambito di applicazione di tale imposta le azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro, anche se il trasferimento non è eseguito sul mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione.
Inoltre non sono soggette all’imposta le operazioni di mercato primario (es. sottoscrizione di azioni di nuova emissione), l’assegnazione di titoli o strumenti finanziari partecipativi a fronte di distribuzioni di utili o di riserve e l’assegnazione di azioni di nuova emissione a fronte di piani di stock options.
Grande attenzione è stata riservata, poi, alla definizione della natura riorganizzativa delle operazioni di conferimento, sempre considerando la ratio della norma che è quella di evitare che il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie possa ostacolare le operazioni di riorganizzazione aziendale.
L’intervento, infine, ha messo in luce sia le varie casistiche di esclusione e di esenzione dell’imposta sia, in caso di imponibilità, l’individuazione del soggetto responsabile del versamento dell’imposta, della base imponibile e dell’aliquota applicabile.