La locazione dell’immobile ereditato determina il venir meno della possibilità di fruire delle detrazioni edilizie per l’intera durata della locazione e ciò anche nel caso di locazione parziale dell’immobile.
Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 594 del 22 dicembre 2022.
Nel caso di specie l’istante aveva ricevuto in eredità dal proprio genitore un immobile sul quale il de cuius aveva beneficiato della “detrazione per lavori straordinari”.
L’istante, precisando di avere, alla data di presentazione dell’interpello, a sua disposizione l’immobile e di essere l’unico intestatario delle utenze, dichiarava che lo stesso era stato, parzialmente e temporaneamente, locato a terzi. A fronte di ciò l’istante chiedeva se, in qualità di erede, potesse comunque beneficiare delle quote residue della detrazione spettanti al de cuius.
Premesso che, in linea generale, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per quelli finalizzati al risparmio energetico è possibile trasmettere la fruizione del beneficio fiscale, per intero, all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. art. 16-bis del Tuir e art. 9 co. 1 del dm 6.8.2020), nel rispondere al quesito dell’istante, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con riferimento al concetto di detenzione materiale e diretta del bene “come ribadito da ultimo anche dalla circolare 25 luglio 2022, n. 28/E è stato chiarito che, (…) la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità”. Inoltre, tale condizione deve “sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Ne consegue che l’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.”
Pertanto, alla luce di quanto chiarito dalla Prassi, ai fini del trasferimento delle quote di detrazione in capo all’erede, la detenzione materiale e diretta deve sussistere per l’intero periodo di imposta e con riferimento all’intero immobile.
Nel caso di specie, quindi, l’Istante non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente anche solo per una parte di tale anno. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza al termine del contratto di locazione o di comodato.