Da padre a figlio: le agevolazioni per favorire la continuità dell'impresa agricola

7.10.2021
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Per poter godere delle agevolazioni fiscali sulle donazioni di beni strumentali all'impresa agricola, è necessario che i beni donati risultino funzionali all'esercizio dell'attività
Le agevolazioni previste sulla donazione dei beni strumentali rispondono all’esigenza di facilitare, di generazione in generazione, la continuazione dell’attività svolta da un’impresa agricola
La normativa vigente prevede l’esenzione da alcune tipologie di imposta per le donazioni che vengono, ad esempio, effettuate dal padre ai figli
In Italia, come noto, il settore agricolo svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'economia, stante la marcata diversificazione territoriale e l'elevata qualità delle produzioni.
In questo ambito, notevole importanza è rivestita dalle aziende agricole che, in prima linea, si occupano di coltivare, allevare e offrire servizi nel settore.
Le aziende agricole, in linea generale, sono tutte quelle aziende (a mente dell'art. 2135 cc.) che, con il loro complesso di beni e strumenti, si occupano della coltivazione del fondo, della selvicoltura, dell'allevamento di animali; nonché della produzione di prodotti ottenuti dalla terra e dagli animali e, infine, della fornitura di beni o servizi di valorizzazione del territorio, di ospitalità e ricezione.
Ebbene, il legislatore, per incentivare dette attività e facilitare la continuazione dell'impresa attraverso le generazioni ha introdotto, nel tempo, una serie di agevolazioni anche di natura fiscale.
In particolare, la normativa vigente prevede – proprio per favorire la continuità dell'impresa agricola nell'ambito del rapporto di parentela – l'esenzione da alcune tipologie di imposta per le donazioni che vengono, ad esempio, effettuate dal padre ai figli.
Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 671/2021, sotto il profilo soggettivo possono usufruire delle agevolazioni fiscali i trasferimenti per successione e donazione tra soggetti, ascendenti e discendenti, legati da un vincolo di parentela in linea retta entro il terzo grado.
In questi termini, gli atti relativi ai beni che compongono l'azienda (quandanche condotta in forma di società di persone), compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte e i beni strumentali, se oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, imposte di bollo. Saranno, pertanto, unicamente soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa.
Ebbene, il legislatore, per incentivare dette attività e facilitare la continuazione dell'impresa attraverso le generazioni ha introdotto, nel tempo, una serie di agevolazioni anche di natura fiscale.
In particolare, la normativa vigente prevede – proprio per favorire la continuità dell'impresa agricola nell'ambito del rapporto di parentela – l'esenzione da alcune tipologie di imposta per le donazioni che vengono, ad esempio, effettuate dal padre ai figli.
Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 671/2021, sotto il profilo soggettivo possono usufruire delle agevolazioni fiscali i trasferimenti per successione e donazione tra soggetti, ascendenti e discendenti, legati da un vincolo di parentela in linea retta entro il terzo grado.
In questi termini, gli atti relativi ai beni che compongono l'azienda (quandanche condotta in forma di società di persone), compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte e i beni strumentali, se oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, imposte di bollo. Saranno, pertanto, unicamente soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa.

Questo, in particolare, è vero qualora i soggetti interessati siano coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto quaranta anni o, invece, giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale.
In entrambe le ipotesi è necessario che i beneficiari siano iscritti alle gestioni previdenziali e che si impegnino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.
E invero, come ritenuto dall'Agenzia delle entrate, l'agevolazione opererà solo nella misura in cui gli atti di donazione (o successione) riferiscano a beni funzionali alla continuazione dell'attività di impresa agricola: dunque qualunque bene che sia parte integrante dell'azienda agricola e strumentale all'esercizio di tale attività.
Nel caso di specie l'istante chiedeva all'Agenzia se potesse beneficiare dell'agevolazione sulla donazione, a fronte della traslazione da parte del padre di un compendio di fondi rustici costituito da terreni agricoli e da fabbricati. Ebbene, a parere dell'Agenzia, va esente da imposta sulle donazioni anche la donazione di un compendio di fondi rustici da parte del padre ai figli, affittuari del compendio per mezzo della loro società semplice agricola, in quanto favorisce la continuità dell'impresa.
In entrambe le ipotesi è necessario che i beneficiari siano iscritti alle gestioni previdenziali e che si impegnino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.
E invero, come ritenuto dall'Agenzia delle entrate, l'agevolazione opererà solo nella misura in cui gli atti di donazione (o successione) riferiscano a beni funzionali alla continuazione dell'attività di impresa agricola: dunque qualunque bene che sia parte integrante dell'azienda agricola e strumentale all'esercizio di tale attività.
Nel caso di specie l'istante chiedeva all'Agenzia se potesse beneficiare dell'agevolazione sulla donazione, a fronte della traslazione da parte del padre di un compendio di fondi rustici costituito da terreni agricoli e da fabbricati. Ebbene, a parere dell'Agenzia, va esente da imposta sulle donazioni anche la donazione di un compendio di fondi rustici da parte del padre ai figli, affittuari del compendio per mezzo della loro società semplice agricola, in quanto favorisce la continuità dell'impresa.