Accordo tra coeredi per non far valere il testamento: è possibile?

MariaPaola Serra
Maria Paola Serra
14.4.2022
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I coeredi, con accordo unanime, possono rinunciare a far valere il testamento del de cuius. La Corte di cassazione ha ribadito la legittimità di tale (discutibile) orientamento lo scorso 21 marzo
Nell'ordinanza dello scorso 21 marzo 2022, n. 9130, la Suprema Corte, ha confermato che i coeredi, con accordo unanime (da redigersi per atto scritto a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili), possono rinunciare a far valere il testamento del de cuius, dando luogo a una modificazione quantitativa delle quote, che si risolve in un atto di disposizione delle stesse.

Ecco, in breve, i fatti: due fratelli redigevano una scrittura privata con la quale rinunciavano a far valere qualsiasi testamento della defunta madre e manifestavano la reciproca intenzione di mantenere immutate le quote di comproprietà derivanti dalla suddetta eredità nella misura del 50%, le quali, quindi, non potevano subire modifiche per nessun motivo e per nessun titolo. Ciononostante, il testamento olografo redatto dalla madre defunta veniva successivamente fatto valere in giudizio da uno dei due fratelli; il tribunale di primo grado e la corte d'appello ne dichiaravano tuttavia l'inefficacia, affermando che le parti avevano rinunciato a far valere qualsiasi testamento e, per l'effetto, i due fratelli risultavano essere eredi legittimi (e non testamentari), quindi titolari del patrimonio ereditario nella misura del 50% ciascuno.

Ebbene, l'orientamento in parola, che consente ai coeredi di rinunciare a far valere il testamento mediante accordo unanime, ancorché formalmente ribadito in più occasioni dai giudici di legittimità, non è mai stato analizzato in profondità; come del resto nel caso in commento, in cui la possibilità di rinuncia all'operatività della successione testamentaria emerge in un obiter dictum, ossia in un'argomentazione non decisiva ai fini dell'aggiudicazione della controversia.

Non è un caso, allora, che tale approccio non abbia mai trovato accoglimento da parte della dottrina, che, invece, lo reputa impreciso (se non addirittura errato) poiché potrebbe essere interpretato in modo tale da alterare i principi successori dettati dall'art. 457 del codice civile in materia di delazione dell'eredità. Il rischio sarebbe infatti quello di ledere il principio della duplicità dei titoli successori, per cui la delazione ereditaria è consentita nell'ordinamento giuridico italiano soltanto a titolo di legge (successione legittima o ab intestato) o a titolo di testamento (successione testamentaria), in combinato disposto con il principio della sussidiarietà della successione legittima rispetto a quella testamentaria, in base al quale la prima opera soltanto quando manca – in tutto o in parte – la seconda.

Conformemente alla ricostruzione più attenta che viene avanzata dalla dottrina, l'accordo posto in essere da tutti i coeredi, dunque, non potrebbe avere l'effetto di mutare il titolo della delazione (consentendo agli stessi di scegliere di rinunciare alla delazione testamentaria a vantaggio di quella legittima, con evidente frustrazione delle ultime volontà del testatore), né potrebbe essere qualificato come atto di rinuncia all'eredità tout court, poiché quest'ultimo – oltre a essere necessariamente un atto unilaterale - deve avere i requisiti formali richiesti dall'art. 519 del codice civile e comporterebbe comunque l'abdicazione dell'erede alla qualifica di chiamato all'eredità, con conseguente operatività degli istituti della sostituzione ordinaria, della rappresentazione, o dell'accrescimento, in favore di soggetti diversi dal rinunciante.
Piuttosto, l'accordo in questione deve essere ricostruito in termini di negozio dispositivo dei diritti successori ai sensi dell'art. 477 del codice civile, che comporta accettazione (tacita) dell'eredità e che ha per effetto la modifica quantitativa delle quote ereditarie, avendo natura traslativa. Ovviamente, se nessun problema sussiste laddove tale accordo sia concluso tra i coeredi in vigenza di testamento agli stessi noto, criticità sorgono invece sia nel caso in cui il testamento venga rinvenuto successivamente alla stipula di tale accordo (in tale ipotesi, infatti, l'accordo tra coeredi potrebbe essere dichiarato nullo per mancanza del titolo presupposto su cui lo stesso si fonda, i.e., la successione legittima), sia ove l'accordo tra coeredi contenga una rinuncia ex ante ai diritti agli stessi spettanti in ipotesi di eventuale rinvenimento di un testamento (nel qual caso, la nullità dell'accordo sarebbe dovuta alla mancanza dell'oggetto contrattuale, stante la rinuncia a diritti meramente eventuali e non meglio definiti).

In definitiva, l'orientamento avallato dalla Cassazione esprime il diritto vigente. Non è però azzardato prevedere che, ove fosse chiamata a fronteggiare direttamente il problema, la Suprema Corte potrebbe (auspicabilmente) correggere il tiro.
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Maria Paola Serra è managing counsel dello studio legale e tributario Dentons, nella sede di Milano. Segue high net worth individuals italiani e stranieri in progetti di allocazione, segregazione e riassetto patrimoniale e nella relativa implementazione; presta assistenza legale in materia di pianificazione successoria domestica e internazionale e si occupa di passaggi generazionali all’interno di imprese di famiglia.

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