Visti di ingresso: adempimenti e tempistiche per cittadini Ue ed Extra-Ue

La spinta attrattiva dell’Italia è confermata dall’esistenza di procedure più agevoli per l’ingresso in Italia degli Hnwi provenienti da Paesi Extra-Ue, per i quali nel caso del cd. “Investor Visa” non è neppure richiesto un numero minimo di giorni di permanenza.
Ingresso in Italia di cittadini Ue e loro “familiari”
I cittadini comunitari hanno il diritto di circolare liberamente nel territorio dell’Ue. L’ingresso in Italia è subordinato al solo possesso di un documento di identità valido e non è soggetto ad alcuna formalità per soggiorni inferiori ai 90 giorni.
Nel caso il soggiorno sia superiore a tale periodo, sarà necessario procedere all'iscrizione anagrafica dimostrando di avere risorse economiche sufficienti, di essere iscritti al servizio sanitario nazionale o in possesso di polizza sanitaria.
La Direttiva n. 2004/38/Ue estende ai “familiari” del cittadino Ue, qualsiasi sia la loro cittadinanza, il diritto di libera circolazione. Possono beneficiare di tale libertà, tra gli altri, il coniuge, i discendenti diretti (figli, nipoti) di età inferiore a 21 anni o a carico e il partner con cui è stata contratta un’unione registrata che lo Stato ospitante equipara al matrimonio. Nel caso in cui il soggiorno dei familiari sia di durata superiore ai 90 giorni, sarà necessario che questi avanzino domanda di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.
L’ingresso in Italia di cittadini di Paesi Extra-Ue
L’ingresso in Italia di cittadini Extra-Ue è disciplinato dalla normativa italiana (d.lgs. 286/1998 – “Testo Unico sull’Immigrazione o “Tui”) e comunitaria (Regolamento Ue n. 2016/399 – “Codice Frontiere Schengen”). In generale, le disposizioni prevedono la necessità di ottenere un visto per l’ingresso in Italia, indipendentemente dalla durata del soggiorno.
Il visto di ingresso va richiesto presso le sedi diplomatiche o consolari italiane presenti nello Stato di origine o residenza. A seguito del suo rilascio, lo straniero dovrà fare ingresso in Italia entro il periodo di validità del visto e formalizzare la domanda di permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso, presentandosi personalmente presso la Questura del luogo di dimora o, a seconda della tipologia di permesso di soggiorno da richiedere, presso qualsiasi ufficio postale del territorio, previa compilazione del relativo kit postale.
Casi particolari
I cittadini di uno dei Paesi elencati nel Regolamento (Ce) n. 539/2001, sono esenti dall’obbligo di possesso del visto per l’ingresso in Italia per soggiorni inferiori a 90 giorni. Sono ad esempio inclusi nell’elenco: Stati Uniti, Canada, Brasile, Venezuela.
Le tipologie di visto per l’ingresso in Italia
Le tipologie di visto di ingresso nazionale più comuni sono le seguenti:
- visti per lavoro (subordinato e autonomo),
- visti per investitori e
- visti per residenza elettiva.
È importante notare che il rilascio di alcuni visti (soprattutto quelli per lavoro subordinato e autonomo) è subordinato alla procedura dei “decreti flussi”, emanati periodicamente per determinare il numero di ingressi per lavoro in Italia, ovvero le “quote”, di volta in volta disponibili. Tale sistema, vincolato all'emissione del decreto flussi e alla possibilità di “aggiudicarsi” una quota per fare ingresso in Italia per lavoro, è estremamente rigido in quanto, a fronte di una volontà di ingresso in Italia per lavoro, potrebbero non verificarsi le condizioni per il rilascio del visto.
Visti di ingresso per lavoro soggetti al “decreto flussi” (subordinato – autonomo – start up):
- Il visto di ingresso per lavoro subordinato
La domanda di visto è preceduta dalla richiesta di “nullaosta al lavoro”, e conseguente rilascio, avanzata dal datore di lavoro italiano allo Sportello Unico Immigrazione competente. Alla domanda di nullaosta dovrà essere allegata documentazione inerente all'attività lavorativa che lo straniero andrà a svolgere, all'azienda che intende assumere, nonché alla situazione alloggiativa del lavoratore una volta giunto in Italia.
Il datore di lavoro presenta una proposta di contratto nella quale richiede che il lavoratore faccia ingresso in Italia per la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato che verrà sottoscritto nel momento in cui la procedura si sarà perfezionata e il lavoratore avrà fatto ingresso in Italia con regolare visto.
Se la documentazione presentata è corretta e vi sono “quote” disponibili all'interno del decreto flussi, lo Sportello Unico Immigrazione rilascerà il nullaosta al lavoro in favore del lavoratore straniero che, presentandosi al Consolato Italiano nel suo paese di origine, otterrà il relativo visto di ingresso e a seguire il permesso di soggiorno.
La durata del permesso di soggiorno può variare da un anno (contratto di lavoro a tempo determinato) o due anni (contratto di lavoro a tempo indeterminato).
• Il visto di ingresso per lavoro autonomo
Il visto per lavoro autonomo deve essere richiesto se l’ingresso in Italia è finalizzato allo svolgimento di una attività professionale, alla costituzione di una società, o alla partecipazione in società già esistenti.
La procedura prevede che un procuratore speciale in Italia presenti la domanda di “nullaosta provvisorio all'ingresso” presso la competente questura, previa predisposizione di tutta la documentazione necessaria. In particolare, si dovrà dimostrare di avere i requisiti per lo svolgimento in Italia dell'attività (compresi i requisiti per l'iscrizione ad albi e registri) la disponibilità di un alloggio e il possesso di redditi superiori a quelli previsti per l'esenzione dalla spesa al Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso di ingresso per lavoro autonomo, la durata del permesso di soggiorno può variare da un anno a due anni.
- “Italia Startup Visa”
L’“Italia Startup Visa”, procedura che si colloca sempre all'interno del meccanismo del decreto flussi, consente il rilascio di un visto di ingresso a coloro che intendono costituire in Italia una start up (o siano ospitati presso un incubatore certificato), e diano prova di avere una disponibilità finanziaria non inferiore a 50.000 euro. La procedura, interamente telematica, è gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il visto può essere richiesto anche da coloro che investono almeno 100.000 euro in una start up innovativa italiana già esistente da almeno tre anni e assumono una posizione dirigenziale nella stessa.
La durata del permesso di soggiorno è in questo caso pari ad un anno.
Il visto per l’ingresso di lavoratori autonomi e subordinati altamente qualificati
I lavoratori definiti “altamente qualificati”, autonomi e dipendenti, possono fare ingresso in Italia in qualunque momento dell'anno indipendentemente dalla procedura dei “decreti flussi”, ovviamente previo possesso del relativo visto di ingresso. In particolare, tale procedura trova applicazione per l'ingresso di:
- dirigenti o personale “altamente specializzato” di società aventi sedi o filiali in Italia,
- dirigenti o personale “altamente specializzato” di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività in uno stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio,
- lavoratori dipendenti di aziende con sede all'estero, temporaneamente trasferiti presso aziende con sede in Italia per effettuare prestazioni nell'ambito dell’appalto con altra azienda.
La procedura, a seconda della tipologia di lavoro che si andrà a svolgere in Italia, sarà attivata dal lavoratore all'estero o dal datore di lavoro. La durata del visto di ingresso è di un anno e consente il rilascio di un permesso di soggiorno della durata di uno o di due anni a seconda della tipologia del contratto di lavoro in Italia.
Ingresso in Italia per i c.d. “Nomadi digitali”.
Una ulteriore modalità di ingresso in Italia è stata recentemente introdotta dalla legge n. 25/2022 in virtù della quale sarà possibile fare ingresso in Italia, senza necessità di richiedere un nullaosta, per coloro che, svolgendo un lavoro altamente qualificato, anche in maniera autonoma, prestano la propria attività mediante lavoro da remoto. La norma, per essere attuata e quindi operativa, necessita di un decreto attuativo ad oggi non ancora emesso.
I visti di ingresso e permessi di soggiorno per familiari
Il visto di ingresso per motivi familiari può essere rilasciato al coniuge (coniugato o unito civilmente) e ai figli minori o maggiorenni a carico del lavoratore. Il rilascio del visto è subordinato alla sussistenza delle condizioni relative al reddito e all'alloggio. Nel caso in cui i familiari a carico facciano ingresso nello stesso momento del lavoratore dovranno munirsi di “nullaosta per familiare al seguito” (rilasciato dal competente Sportello Unico Immigrazione) che consentirà loro, una volta in Italia, di ottenere il relativo permesso di soggiorno.
La durata del permesso di soggiorno è legata alla durata del permesso di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare.
Il visto di ingresso per investitori
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel Tui una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini stranieri provenienti da Paesi non UE che intendono effettuare un importante investimento o donazione filantropica in asset strategici per lo sviluppo e la competitività del Sistema Italia.
Nello specifico, il visto può essere rilasciato per:
- un investimento in titoli di Stato per almeno 2 milioni di euro;
- un investimento in una società di capitali italiana per almeno 500mila euro;
- un investimento in una startup innovativa, come definita dal dl 179/2012, per almeno 250mila euro;
- una donazione filantropica di almeno 1 milione di euro nei settori della cultura, dell’istruzione, della gestione dell’immigrazione, della ricerca scientifica, o della conservazione dei beni culturali e paesaggistici.
La procedura per la verifica dei requisiti è gestita direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e si pone al di fuori del meccanismo del c.d. Decreto flussi.
Ai familiari del detentore del visto di ingresso per investitori, per i quali è possibile effettuare il ricongiungimento familiare, è rilasciato un visto per ricongiungimento familiare.
La durata del permesso di soggiorno è di due anni ed è rinnovabile per altri tre anni.
La Legge 120/2020 ha introdotto due importanti novità appositamente pensate per i cd. Hnwi, e cioè la possibilità di effettuare gli investimenti sopra indicati attraverso una Spv (special purpose vehicle) e l’esonero dall’obbligo di spendere un numero minimo di giorni nel territorio dello Stato, al fine di mantenere lo status di immigrati.
Il visto di ingresso per residenza elettiva
Tale tipologia di visto è rilasciata a coloro che intendono trasferirsi in Italia senza svolgere attività lavorativa, che siano titolari di risorse economiche proprie, stabili, regolari e di un alloggio in Italia.
Il visto di ingresso per residenza elettiva può essere rilasciato anche al coniuge e ai figli minorenni o maggiorenni a carico del richiedente qualora i mezzi economici siano considerati capienti da parte del Consolato Italiano.
La durata del permesso di soggiorno è di un anno.
(Articolo scritto in collaborazione con l'Avv. Lenora Rossi & l'Avv. Giada Mazzola, Senior counsel C&A)