Uk: focus sul regime fiscale di vantaggio del resident non domiciled

9.9.2021
Tempo di lettura: 5'
Il “resident not domiciled” è un regime fiscale che permette, alle persone fisiche che decidono di trasferirsi in Uk, di beneficiare di alcune rilevanti agevolazioni fiscali sui redditi di fonte estera
Gli italiani che hanno intenzione di trasferirsi in Uk per godere di questo regime di vantaggio devono prestare attenzione ai requisiti richiesti, ai costi e ad alcuni risvolti emersi a seguito della Brexit
We Wealth ha intervistato Antonio Longo, avvocato dello Studio legale Dla Piper
Come noto Cristiano Ronaldo, il calciatore più vincente della storia, ha recentemente lasciato la Juventus per approdare al Manchester United.
Ebbene, il campione portoghese non è passato al club inglese tenendo conto solo delle opportunità sportive (e di ingaggio) discendenti da questa scelta. Come un vero professionista, ha preso in considerazione tutti i fattori rilevanti nelle scelte di relocation degli HNWIs; dunque, prima di programmare il suo spostamento in Uk, ha valutato anche i potenziali vantaggi fiscali che il Regno Unito accorda a chi decide di trasferirsi oltremanica.
Ebbene, il campione portoghese non è passato al club inglese tenendo conto solo delle opportunità sportive (e di ingaggio) discendenti da questa scelta. Come un vero professionista, ha preso in considerazione tutti i fattori rilevanti nelle scelte di relocation degli HNWIs; dunque, prima di programmare il suo spostamento in Uk, ha valutato anche i potenziali vantaggi fiscali che il Regno Unito accorda a chi decide di trasferirsi oltremanica.
Una simile circostanza non stupisce. Del resto, prima di abbandonare la Juventus, Ronaldo programmò il suo arrivo in Serie A anche in funzione delle misure – all'epoca di recente introduzione – previste dall'ordinamento italiano per attrarre capitali e incentivare soggetti stranieri ad alta capacità reddituale a trasferirsi nel territorio dello Stato.
L'odierno giocatore del Manchester, infatti, venendo a vivere in Italia beneficiò della flat tax: misura fiscale di favore (ribattezzata addirittura Ronaldo tax) che tuttora consente ai neo-residenti di assoggettare i redditi di fonte estera ad un'imposizione forfettaria di 100.000 euro annui.
Tornando ad occuparci del Regno Unito, l'aspetto che – con ogni probabilità – ha giocato un ruolo fondamentale per definire il trasferimento di Ronaldo al Manchester può essere rintracciato nella possibilità, per lo stesso calciatore, di avvantaggiarsi del regime fiscale di favore denominato “res non dom”.
E invero, la vicenda che vede coinvolto lo sportivo è solo il pretesto per approfondire, in questa sede, gli aspetti principali e operativi del regime anglosassone del resident non domiciled. Pertanto, occorre chiedersi: in cosa consiste e quali sono i benefici fiscali correlati al regime in esame? Su quali redditi opera l'esenzione? A cosa è necessario prestare attenzione prima di aderire a questo regime?
Tornando ad occuparci del Regno Unito, l'aspetto che – con ogni probabilità – ha giocato un ruolo fondamentale per definire il trasferimento di Ronaldo al Manchester può essere rintracciato nella possibilità, per lo stesso calciatore, di avvantaggiarsi del regime fiscale di favore denominato “res non dom”.
E invero, la vicenda che vede coinvolto lo sportivo è solo il pretesto per approfondire, in questa sede, gli aspetti principali e operativi del regime anglosassone del resident non domiciled. Pertanto, occorre chiedersi: in cosa consiste e quali sono i benefici fiscali correlati al regime in esame? Su quali redditi opera l'esenzione? A cosa è necessario prestare attenzione prima di aderire a questo regime?

Antonio Longo, avvocato dello studio legale internazionale Dla Piper e membro del board di Step Italia
Sul punto abbiamo sentito il parere dell'avvocato Antonio Longo dello studio legale internazionale Dla Piper e membro del board di Step Italia, che vanta una rilevante esperienza professionale nell'ambito della pianificazione fiscale e patrimoniale cross-border.
Il regime resident non domicilied, fa notare l'avvocato Longo, consente alle persone fisiche che trasferiscono nel Regno Unito la propria residenza ma non il domicilio (inteso come “permanent home”, vale a dire come luogo in cui ci si intende stabilire in maniera duratura e indefinitamente) di assoggettare a imposizione esclusivamente i redditi prodotti nel territorio del Regno Unito, escludendo, pertanto, da tassazione nel Regno Unito tutti i redditi di fonte estera.
In particolare, il “res-non-dom” che si sposta nel Regno Unito può optare per il regime di imposizione fiscale sulla base della cosiddetta “remittance basis”: in questo caso solo i redditi che la persona fisica produce all'estero ma che decide di trasferire nel Regno Unito saranno ivi tassati. L'analisi circa la natura di redditi esteri e il “trasferimento” degli stessi nel Regno Unito va svolta caso per caso.
È bene considerare, però, continua l'avv. Longo, che il regime di vantaggio del non-dom associato all'opzione fiscale denominata remittance basis in Uk è a tempo e a pagamento. Più nello specifico, a partire dal 2017 il governo Uk ha introdotto delle restrizioni tali per cui i soggetti che intendono divenire residenti non domiciliati e beneficiare dell'esenzione dalle imposte sui redditi prodotti all'estero, secondo lo schema del remittance basis, dovranno pagare un costo che, in base al periodo di permanenza in Uk, può variare da 30 a 60 mila sterline. Inoltre, il regime di favore non può trovare applicazione se il soggetto interessato è stato residente in Uk per più di 15 anni nell'arco di 20 anni il quale viene considerato “deemed domiciled”.
Ebbene, il cittadino italiano che, ad esempio, intende beneficiare di questo regime deve tenere a mente diversi fattori e, se del caso, farsi supportare da un consulente esperto che possa guidarlo nella “relocation” e nell'approfondimento delle migliori soluzioni per una mirata pianificazione fiscale e patrimoniale.
In primo luogo, a seguito della Brexit, occorre verificare, prima ancora di essere in possesso dei requisiti richiesti per fruire del regime fiscale in commento, di avere i permessi necessari per accedere nel Regno Unito; permessi ormai necessari a seguito dell'uscita dall'Ue.
In secondo luogo, occorre verificare i costi annuali che l'eventuale adesione a questo regime di esenzione può comportare, stante il fatto che dal 2017 il regime di vantaggio risulta a pagamento.
Infine, occorre comprendere quali tra i redditi prodotti all'estero, e in che misura, possono essere fatti rientrare in Uk e quale è l'impatto in termini economici.
Il regime resident non domicilied, fa notare l'avvocato Longo, consente alle persone fisiche che trasferiscono nel Regno Unito la propria residenza ma non il domicilio (inteso come “permanent home”, vale a dire come luogo in cui ci si intende stabilire in maniera duratura e indefinitamente) di assoggettare a imposizione esclusivamente i redditi prodotti nel territorio del Regno Unito, escludendo, pertanto, da tassazione nel Regno Unito tutti i redditi di fonte estera.
In particolare, il “res-non-dom” che si sposta nel Regno Unito può optare per il regime di imposizione fiscale sulla base della cosiddetta “remittance basis”: in questo caso solo i redditi che la persona fisica produce all'estero ma che decide di trasferire nel Regno Unito saranno ivi tassati. L'analisi circa la natura di redditi esteri e il “trasferimento” degli stessi nel Regno Unito va svolta caso per caso.
È bene considerare, però, continua l'avv. Longo, che il regime di vantaggio del non-dom associato all'opzione fiscale denominata remittance basis in Uk è a tempo e a pagamento. Più nello specifico, a partire dal 2017 il governo Uk ha introdotto delle restrizioni tali per cui i soggetti che intendono divenire residenti non domiciliati e beneficiare dell'esenzione dalle imposte sui redditi prodotti all'estero, secondo lo schema del remittance basis, dovranno pagare un costo che, in base al periodo di permanenza in Uk, può variare da 30 a 60 mila sterline. Inoltre, il regime di favore non può trovare applicazione se il soggetto interessato è stato residente in Uk per più di 15 anni nell'arco di 20 anni il quale viene considerato “deemed domiciled”.
Ebbene, il cittadino italiano che, ad esempio, intende beneficiare di questo regime deve tenere a mente diversi fattori e, se del caso, farsi supportare da un consulente esperto che possa guidarlo nella “relocation” e nell'approfondimento delle migliori soluzioni per una mirata pianificazione fiscale e patrimoniale.
In primo luogo, a seguito della Brexit, occorre verificare, prima ancora di essere in possesso dei requisiti richiesti per fruire del regime fiscale in commento, di avere i permessi necessari per accedere nel Regno Unito; permessi ormai necessari a seguito dell'uscita dall'Ue.
In secondo luogo, occorre verificare i costi annuali che l'eventuale adesione a questo regime di esenzione può comportare, stante il fatto che dal 2017 il regime di vantaggio risulta a pagamento.
Infine, occorre comprendere quali tra i redditi prodotti all'estero, e in che misura, possono essere fatti rientrare in Uk e quale è l'impatto in termini economici.