Tale fattispecie è stata affrontata dall’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 224 del 30 marzo 2021, laddove essa ha chiarito come debba essere trattato tale legato in sede di denuncia di successione, quale sia il relativo trattamento fiscale e la tassazione dell’atto di adempimento di detto legato
Conseguentemente, ai fini della denuncia di successione telematica in Italia, è necessario barrare la specifica casella presente sul frontespizio della dichiarazione di detto legato, allo scopo di applicare a una successione legittima la legge europea del Paese in cui il defunto ha la sua ultima residenza abituale, in luogo di quella italiana.
Con specifico riferimento al trattamento fiscale del legato obbligatorio, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale fattispecie segue le disposizioni italiane, sia con riguardo all’imposta di successione che alle somme dovute in autoliquidazione.
Premesso che all’apertura della successione gli eredi legittimi sono automaticamente proprietari dell’immobile sito in Italia ex § 1922 BGB, occorre distinguere a seconda che la richiesta di adempimento del legato da parte del legatario venga posta in essere in un momento successivo o precedente alla presentazione della dichiarazione a opera degli eredi.
Più precisamente, detta imposta deve essere liquidata ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 43 d.lgs. 346/1990, ovvero tenendo conto delle disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell’asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto, diversi da quelli indicati nell’articolo 46, comma 3, d.lgs. 346/1990.
Successivamente, quando, a seguito dell’adempimento da parte degli eredi onerati, il bene sarà trasferito al legatario, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa, per il ricalcolo dell’imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari ai sensi dell’articolo 28, comma 6, D.lgs. 346/1990.
In tal caso gli eredi avranno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera e), d.lgs. 346/1990.
Nella diversa ipotesi in cui la richiesta di adempimento del legato, da parte del legatario, sia posta in essere in un momento precedente alla presentazione della dichiarazione ad opera degli eredi, si realizzerebbe invece la fattispecie di cui all’articolo 46, comma 3, d.lgs. 346/1990.
La presunzione di legato posta dalla summenzionata norma impone anche al legatario di presentare la dichiarazione ai sensi dell’articolo 28, comma 2, d.lgs. 346/1990 e di pagare l’imposta relativa al legato secondo quanto dispone l’articolo 36, comma 5, d.lgs. 346/1990.
Con riferimento poi alle imposte ipotecarie e catastali, l’Agenzia delle entrate ha affermato che le stesse sono dovute nella misura ordinaria, rispettivamente, del 2% e 1% sul valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione, compresi gli immobili oggetto di legato che fanno parte dell’asse ereditario.
Per quanto concerne infine la tassazione dell’atto di adempimento del legato, è stato chiarito che essa deve avvenire in sede di presentazione della dichiarazione di successione a opera degli eredi o del legatario.
Più precisamente, l’atto traslativo del diritto di proprietà dall’erede al legatario trova la sua causa in un atto esterno al negozio di trasferimento, dacché la causa di tale atto è da rinvenirsi nell’adempimento dell’obbligo imposto nel testamento.
Pertanto, l’atto di trasferimento del bene immobile, confermando e consolidando una situazione preesistente non incerta che ha già subito la tassazione in sede di dichiarazione di successione, dovrà essere tassato in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/1986.