Separazione e divorzio nella normativa tedesca

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Dopo Inghilterra e Francia, il nostro approfondimento attraverso le normative straniere in tema di separazione divorzio, prosegue in Germania.

Dopo Inghilterra e Francia, il nostro approfondimento attraverso le normative straniere in tema di separazione e divorzio, prosegue in Germania dove – a differenza di quanto sta accadendo in Italia – il numero dei procedimenti di divorzio negli ultimi dieci anni è in diminuzione. Nel 2020 i divorzi registrati sono stati solo 143.800, quasi il 20% meno del 2010, e la causa principale per la quale il matrimonio fallisce è l’infedeltà, seguita dai problemi di debiti, dall’abuso di alcol e droghe e violenza domestica. In molti si sono chiesti perché sia diminuito il numero dei divorzi e molte le risposte date ma quella che più mi sembra convincente è legata all’impatto economico familiare: divorziare in Germania può essere molto “caro” e non parlo certamente dei costi legali ma delle conseguenze patrimoniali soprattutto a carico del coniuge economicamente più forte. Ma andiamo con ordine.


Quando è possibile richiedere il dizvorzio? 

In Germania il matrimonio può essere sciolto soltanto da una sentenza pronunciata all’esito di un procedimento giudiziale promosso da uno o da entrambi i coniugi. L’unica causa per la quale si può chiedere il divorzio è perché è fallita l’unione: vale a dire se tra i coniugi non vi è più comunità di vita e se non si può prevedere che essi la ristabiliranno. Non esiste il divorzio per colpa di un coniuge e quindi non esiste l’istituto dell’addebito. 


Vi è presunzione assoluta che il matrimonio sia fallito se i coniugi vivono separati da un anno e la richiesta di divorzio è congiunta o per lo meno accettata ovvero dopo un periodo di separazione di tre anni anche se non accettato da uno dei due. 


Perché si possa ritenere che i coniugi abbiano vissuto “separati di fatto” occorre che essi non abbiano abitato nella stessa casa e che risulti chiaramente la volontà di almeno un coniuge di non ristabilire la convivenza a causa del rifiuto della comunità di vita coniugale. 


Tuttavia esistono delle eccezioni a questa regola: ad esempio se uno dei due coniugi è stato violento contro l’altro, o se ha avuto una relazione extraconiugale per mesi, o quando il partner è in attesa di un figlio da una relazione extraconiugale. I tempi per avere il divorzio potrebbero anche allungarsi nel caso in cui il partner non accetti la richiesta di divorzio e presenti validi motivi per affermare che il matrimonio non è da considerarsi totalmente fallito. In questo caso, si deve attendere fino a 3 anni prima che avvenga ufficialmente la separazione. 


È vero che la legge tedesca è particolarmente severa con il coniuge più forte economicamente? 

Si. A differenza del diritto italiano, che prevedere due forme di regimi patrimoniali - la comunione o la separazione dei beni- il diritto tedesco prevede un terzo regime, che è quello che si applica per legge in mancanza di scelta, ovvero la cosiddetta “comunione del plusvalore”: ogni coniuge, durante il matrimonio, mantiene la proprietà dei suoi beni, ma al momento del divorzio si calcolerà l’incremento del patrimonio di ognuno dei coniugi, avvenuto tra inizio e fine del matrimonio. La differenza degli incrementi dei patrimoni deve essere equilibrata (mediante pagamento in compensazione) da parte della parte che ha avuto maggior incremento, a favore dell’altra. Lo scopo è che i due coniugi abbiamo ognuno la metà dell’incremento patrimoniale dell’altro, prevedendosi quindi una compensazione puramente finanziaria. 


Un’eccezione è prevista per il caso in cui la divisione dell’aumento di valore risulti gravemente ingiusta; tale caso ricorre in particolare quando il coniuge che ha realizzato l’aumento di valore più modesto non ha adempiuto agli obblighi economici derivanti dal matrimonio, ove tale inadempimento sia colposo e si sia protratto per un periodo piuttosto lungo. 


Se i coniugi hanno scelto il regime della comunione patrimoniale, essi dovranno dividere l’intero patrimonio. Non sono previste sanzioni contro il coniuge che ha causato il divorzio. 


Cosa prevede la legge tedesca in merito alla casa familiare e al mantenimento di moglie e figli? 

Anche la legge tedesca prevede l’assegnazione della casa familiare al coniuge con il quale abitano i figli e in caso di separazione e divorzio, prevede la possibilità' di liquidare un mantenimento a favore del coniuge oltre che a favore dei figli. 


Il mantenimento di separazione è corrisposto nel periodo fra separazione e divorzio con lo scopo di dare la possibilità al coniuge di poter mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Il mantenimento divorzile, invece, è corrisposto dal momento in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato e - in virtù del principio della responsabilità economica personale dei coniugi dopo il divorzio - viene concesso solo per motivi (eccezionali) elencati nella legge e a tempo determinato: i presupposti sono che il coniuge sia affidatario dei figli; che il coniuge sia inidoneo al lavoro per malattia o per anzianità; che il coniuge percepisca un reddito inferiore. 


In merito, invece, al mantenimento dei figli, l‘ammontare in Germania è determinato dalla così detta “Düsseldorfer Tabelle”. Gli importi in Tabella variano con l‘età, con i bisogni della prole e con il reddito dei soggetti obbligati al mantenimento.

Come succede se un coniuge avesse acquisito il permesso di soggiorno a seguito di matrimonio? 

Nel caso in cui uno dei due partner avesse acquisito il permesso di soggiorno grazie al matrimonio, potrebbe rischiare di perderlo, soprattutto se sposato da meno di tre anni. Invece, se il matrimonio dura da più tempo, è possibile rinnovare il permesso di soggiorno per un anno dopo il divorzio. Dopo questo periodo, si può richiedere il diritto di risiedere in Germania in modo indipendente. Tuttavia, ci sono alcune circostanze in cui il permesso di soggiorno potrà essere esteso anche se si è sposati da meno di tre anni. Questo vale, ad esempio, se si ha un figlio con il coniuge, se il matrimonio è stato interrotto a causa di un partner violento o se l’interessato è un lavoratore qualificato o un tirocinante con il permesso di prorogare.

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“Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo la chiama farfalla” (Lao Tze)

Avvocato patrocinante in Cassazione, da oltre venticinque anni metto al centro del mio lavoro la persona, e cerco di comprenderne a fondo bisogni e aspettative.

Mi definisco caparbia e resiliente; conosco e amo il diritto e offro ai clienti un’assistenza altamente specializzata nel Diritto della Famiglia, anche Internazionale, dei Minori e della Persona, sia per gli aspetti civili che penali.
Sono componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini; membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) e dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia.

Svolgo incarichi di curatore speciale/tutore dei minori sia su incarico delle sedi giudiziarie sia quale avvocato fiduciario di enti pubblici e privati. Svolgo docenze anche in ambito universitario e lezioni di aggiornamento per psicologi e assistenti sociali.

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