Regime degli impatriati: no se c'è continuità lavorativa

19.1.2021
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L'Agenzia delle entrate chiarisce che se non c'è continuità con la posizione lavorativa precedente, una volta rientrati in Italia, allora si potrà godere del regime degli impatriati altrimenti no
Se l'impatriato assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia
Altrimenti, non spetta l'agevolazione fiscale nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso lo stesso datore di lavoro
Sì al regime degli impatriati se non c'è continuità lavorativa con la stessa azienda. Questo in sintesi il contenuto della risposta n.42/2021 data dall'Agenzia delle entrate ad un contribuente italiano.
Il caso
L'Istante, cittadino italiano, laureato, dopo aver lavorato dal 2013 al 14 febbraio 2016 alle dipendenze di una società italiana, con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 15 febbraio 2016, viene distaccato presso una società del gruppo internazionale, con sede nella Repubblica Popolare Cinese (Rpc), in virtù di contratto di lavoro locale, regolamentato dalla legislazione del Paese estero. A partire dal 1° gennaio 2021, il richiedente dichiara che verrà assunto nuovamente dalla medesima società italiana, con contratto a tempo indeterminato. Dichiara, infine, di essersi iscritto all'Aire nel giugno 2016 (dove risulta tutt'ora iscritto) e che per il periodo trascorso nella Rpc concentrava il proprio centro degli interessi personali ed economici insieme alla moglie. Viene dunque chiesto di conoscere se può usufruire del regime speciale per i lavoratori impatriati.
Risposta
Per fruire del regime degli impatriati e dunque dei suoi benefici fiscali, è necessario che il lavoratore:
1) trasferisca la residenza nel territorio in Italia
2) non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni
3) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell'Unione europea o di uno stato extra Ue con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
1) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più,
2) abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream
A questo però si aggiungono altri punti. E dunque, con riferimento ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, la circolare n.33/E precisa che "non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia. Al riguardo, si precisa che l'agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un "nuovo" contratto per l'assunzione di un "nuovo" ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di "continuità" con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello stato prima dell'espatrio”.
E dunque, con riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle entrate ritiene che il richiedente potrebbe usufruire del regime degli impatriati solo nell'ipotesi di una nuova attività lavorativa, che non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa.