Può avvenire, ad esempio, che un cittadino inglese acquisti un bene nel nostro Paese, pur continuando a vivere all’estero, oppure che un cittadino italiano, che possiede immobili in Italia, decida di trasferirsi in Inghilterra, acquisti ulteriori beni all’estero e divenga titolare di conti correnti presso banche inglesi.
In caso di successione, secondo le regole europee, in questi casi risulterebbe applicabile la legge del domicilio abituale del de cuius in relazione all’intero patrimonio; invece, secondo la legge inglese, si applica il principio di divisione ovvero il diritto di localizzazione per i beni immobili e il diritto dell’ultimo domicilio del de cuius per i beni mobili.
Nel caso di successione di un cittadino italiano deceduto in Inghilterra saranno pertanto le norme del diritto internazionale privato inglese a determinare la legge applicabile alla devoluzione del patrimonio del de cuius.
In caso di testamento, invece, è importante notare come in Inghilterra non sia prevista alcuna quota riservata per il coniuge o per i figli mentre in Scozia il coniuge e i figli hanno diritto ad 1/3 ciascuno dei beni mobili del defunto.
Per prevenire ogni controversia è dunque consigliabile redigere due distinti testamenti, uno regolante la successione dei beni inglesi e un altro quella dei beni italiani. In questo modo, al momento dell’apertura della successione, le procedure ereditarie saranno distinte. Infatti, la successione di tutti i beni presenti in Inghilterra e tutti i beni mobili in Italia (ad esempio conti correnti e dossier titoli) saranno regolati dalla legge inglese (ovvero il diritto dell’ultimo domicilio del de cuius) mentre la successione degli immobili in Italia sarà regolata dalla legge italiana.
Gli aspetti fiscali, invece, continueranno a essere regolati dalle rispettive normative nazionali e potrebbero verificarsi casi di doppia imposizione. Per evitare questa eventualità è in vigore dal 1968 tra Italia e Regno Unito una convenzione internazionale che si applica alle imposte di successione ma non alle imposte di donazione. Ne consegue che anche gli aspetti fiscali vanno tenuti in debita considerazione in caso di pianificazione ereditaria internazionale, visto l’estrema diversità del carico fiscale successorio tra i due Paesi.