La Svizzera ha quindi deciso di dotare gli operatori del settore di uno strumento flessibile, redatto nelle tre lingue nazionali, che permetta loro di non dover ripiegare su trust stranieri. Nel contempo ha delineato un atto normativo attento alle indicazioni e ai suggerimenti della comunità internazionale, che ribadisce l’impegno svizzero in materia di trasparenza e lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo.
Il progetto di legge evidenzia come la Svizzera sia sufficientemente preparata e matura per proporre alla comunità internazionale uno strumento tecnicamente avanzato e accattivante.
Sfogliare questo progetto in materia di trust svizzero suscita nel contempo sentimenti di orgoglio e di emozione. In pochi articoli inseriti nel codice delle obbligazioni e in alcuni atti normativi correlati, il legislatore ha dato forma a uno strumento giuridico che non solo racchiude le caratteristiche essenziali di ben più consolidate leggi di matrice anglosassone, ma presenta aspetti innovativi, che rendono lo strumento accessibile oltre che appetibile per la clientela e i professionisti di “civil law”.
La legge svizzera sul trust, in questo contesto, presenta diversi elementi di interesse. Innanzitutto prevede espressamente che il disponente possa ritenere molte prerogative, tra cui quella di sottoporre al suo consenso determinati atti del trustee, quella di chiedere al trustee i conti del trust e ancora la facoltà sostituire il trustee o designarne il successore e quella di designare uno o più guardiani, sostituirli o designarne i successori.
Queste disposizioni, poiché non limitano l’estensione delle facoltà del disponente di modificare tutti i tipi di disposizioni del trust, permettono a quest’ultimo di partecipare attivamente alla vita del trust, anche se non ne è beneficiario o trustee esso stesso, lasciandogli la possibilità di cambiare il patto di fiducia in base al variare delle circostanze, e addirittura di porre il veto allo scioglimento del trust benché chiesto da tutti i beneficiari.
I beneficiari, per parte loro, sono ampiamente tutelati. Il progetto di legge, infatti, riconosce loro un diritto di informazione secondo cui possono chiedere al trustee delucidazioni sullo stato dei beni in trust e sulla loro gestione. Il trustee può negare queste informazioni solo per gravi motivi, stabiliti nell’atto di trust o in caso ciò comprometta gli interessi legittimi di altri beneficiari. Sempre ai beneficiari sono attribuite, in determinate circostanze, la facoltà di revoca del trustee e la legittimità processuale attiva. Anche la loro facoltà di chiedere lo scioglimento del trust è codificata, benché potenzialmente limitata dalla volontà espressa del disponente.
La legge infine offre estese garanzia di trasparenza. L’articolo 327 del codice penale, che punisce la violazione delle regole di trasparenza del diritto societario, è stato esteso all’inosservanza degli obblighi d’identificazione e documentazione del trustee che, oltre a essere chiamato a identificare tutti gli aventi economicamente diritto del trust, deve anche raccogliere le informazioni fondamentali sugli istituti finanziari e le imprese di assicurazione nonché sui contabili, i consulenti fiscali, i consulenti in investimenti, i gestori patrimoniali e altri prestatori di servizi che hanno relazioni d’affari con il trust.
La norma precisa con esattezza il tipo di informazioni da raccogliere, coadiuvando quindi il trustee nell’adempimento dei propri obblighi di adeguata verifica, parallelamente a quanto già precisato dalla legge e dalle ordinanze contro il riciclaggio di denaro.
La previsione di una sanzione di carattere penale completa, infine, l’attuazione delle raccomandazioni del Gafi in materia di trasparenza, dando vita a un quadro regolamentare d’insieme ben coordinato e completo.