Fondazione del Liechtenstein: è fiscalmente assimilabile al trust?

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L’ingerenza dei beneficiari rende fiscalmente inesistente la fondazione del Liechtenstein. Ecco come si è pronunciata l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello 9 del 2022

Non rileva il nomen iuris dell’ordinamento estero. Se gli elementi essenziali sono similari a quelli del trust, la fondazione estera soggiace alla stessa regolamentazione. Sulla base di questi presupposti, in sintesi, con la risposta a interpello 9/2022, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto fiscalmente inesistente una fondazione di famiglia del Liechtenstein in considerazione dell’ingerenza dei beneficiari nella gestione del patrimonio formalmente affidata al consiglio. Il patrimonio e i redditi, dunque, devono essere fiscalmente ricondotti ai soggetti che ne avevano l’effettiva disponibilità.

Il caso concreto

La risposta origina da un’istanza di interpello presentata da una fondazione di famiglia istituita secondo il diritto del Principato del Liechtenstein da nove persone fisiche residenti in Italia, successivamente decedute, con apporto di un’area boschiva. La fondazione garantiva il mantenimento unitario del compendio forestale dei nove rami familiari.

Gli organi individuati dallo statuto erano:

i) il consiglio, deputato alla gestione e amministrazione;
ii) l’assemblea dei beneficiari, composta dagli eredi di seconda e terza generazione, con il solo potere di nomina e revoca dei membri del comitato consultivo;
iii) il comitato consultivo, costituito da sei membri tra i beneficiari e loro successori, al quale era attribuito, tra gli altri, il potere di revoca dei membri del consiglio per giusta causa.

L’istante ha chiesto chiarimenti sul trattamento fiscale delle attribuzioni ai beneficiari della liquidità generata dalla dismissione del patrimonio. In particolare, è stata chiesta, in primo luogo, una conferma in ordine alla assimilabilità della struttura della fondazione a quella di un trust opaco e alla conseguente applicabilità del medesimo trattamento fiscale. Ulteriormente, la convalida della non imponibilità delle somme da attribuire ai beneficiari, tanto ai fini reddituali quanto successori.

La soluzione interpretativa

L’Agenzia delle entrate ha espresso parere negativo rispetto alle tesi prospettate. In primo luogo, l’amministrazione ha precisato che ai sensi dell’articolo 73 del Tuir, anche una fondazione di famiglia del Liechtenstein può rientrare “tra gli istituti analoghi” laddove, come nel caso concreto, presenti gli stessi elementi che caratterizzano l’istituto di origine anglosassone, l’agenzia ha ritenuto integrati tali presupposti nel caso concreto. Sulla base di tale assunto, avendo constatato che il comitato non poteva esercitare i propri poteri di gestione in maniera autonoma rispetto ai beneficiari, in applicazione del proprio consolidato orientamento in materia di trust, il fisco ha qualificato la fondazione come soggetto fiscalmente inesistente, in quanto interposto. La tesi si pone in continuità con le precedenti posizioni in materia di trust ove si è già stabilito, quale principio generale, che affinché il trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, è essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.
Conseguentemente, secondo l’Amministrazione, dal punto di vista dell’imposizione diretta, i redditi formalmente prodotti dalla fondazione nel corso degli anni, successivamente alla morte dei fondatori, devono essere assoggettati a tassazione in capo ai beneficiari.

Quanto all’imposizione indiretta, le attribuzioni delle somme derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare rientrano nella definizione di trasferimenti mortis causa e, pertanto, l’ammontare delle somme effettivamente percepite dai beneficiari sconta l’imposta sulle successioni che risulta applicabile.

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