Le doppie imposizioni sono una fattispecie tributaria che si configura quando uno stesso reddito subisce una plurima imposizione fiscale in capo a più Stati
A livello internazionale le doppie imposizioni possono essere evitate mediante accordi che gli Stati sottoscrittori stipulano in un’ottica bilaterale per regolamentare la potestà impositiva
Sul punto, si specifica che le informazioni ricevute saranno coperte da segreto e potranno essere comunicate solo ai soggetti dotati di poteri di accertamento o incaricati del potere di riscuotere le imposte (compresi gli organi amministrativi). Inoltre, la disciplina recentemente ratificata, prevede che uno Stato non potrà rifiutarsi di fornire informazioni solo perché queste risultano detenute da una banca o da altra istituzione finanziaria.
È evidente che un simile accordo, in quanto consente di evitare un fenomeno altamente distorsivo e discriminatorio (sul piano fiscale ed economico) come quello della doppia imposizione, agevola ancora di più i rapporti commerciali tra l’Italia e l’Ecuador.
Come riportato da un recente report rilasciato dall’Osservatorio economico del governo italiano, infatti, sono numerose le multinazionali e le imprese italiane presenti da anni in Ecuador; come pure è fortemente radicato il sistema di scambi commerciali tra il paese sudamericano e l’Italia.
Sono molti i fattori che possono dare origine alla fattispecie della doppia imposizione. Tra questi, senza dubbio, si può annoverare l’utilizzo da parte degli Stati del principio della ‘tassazione mondiale del reddito’ (world wide taxation), in forza del quale lo Stato di residenza del soggetto passivo sottopone a imposizione i redditi dallo stesso ovunque prodotti: sia quelli conseguiti nel proprio territorio, che in altri Stati.
Allo scopo di evitare la doppia imposizione gli ordinamenti dei vari Stati danno vita ad accordi internazionali, di norma sulla scorta di un modello di convenzione elaborato dall’Ocse, attraverso cui stabilire come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due paesi contraenti e come deve essere regolamentato il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito. È interesse di ogni Stato che opera o ha intenzione di operare a livello internazionale, infatti, siglare accordi volti ad arginare un fenomeno che, nei fatti, limita l’internazionalizzazione delle imprese e che dissuade gli operatori dal porre in essere attività economiche che interessano più Stati.
In questo senso, sono numerose le Convenzioni che l’Italia ha siglato con Paesi esteri, Ue o extra-Ue, disciplinando, in particolare le imposte sui redditi (Irpef ed Ires), le imposte sul patrimonio e le imposte sulle successioni e donazioni.
Ebbene, poiché le Convenzioni contro le doppie imposizioni possono essere particolarmente rilevanti con riferimento al tema della residenza fiscale di persone fisiche e società, come pure per quel che concerne i criteri di territorialità dei redditi di fonte estera percepiti da un soggetto residente, può essere opportuno rivolgersi a un professionista per individuare i metodi più efficaci per eliminare la doppia imposizione e risolvere eventuali problematiche fiscali.