Secondo la recente sentenza della
Cassazione n. 25698 depositata il 1° settembre 2022, le persone
fisiche fiscalmente residenti in Italia che percepiscono
dividendi da società residenti in gran parte degli Stati con
cui è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni
potrebbero beneficiare del credito per le imposte pagate
all’estero.
Tale importante arresto
giurisprudenziale, ove si consolidasse, rivoluzionerebbe il sistema
di tassazione dei dividendi di fonte estere, come finora interpretato
dall’Agenzia delle entrate.
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate
Secondo, infatti, il vigente
orientamento dell’Agenzia delle entrate (ex pluribus,
principio di diritto n. 15/2019), le persone fisiche che
percepiscono dividendi di fonte estera, dopo aver subito la ritenuta
alla fonte nel Paese estero, sono soggette nuovamente a tassazione
in Italia con aliquota del 26% (con ritenuta alla fonte
nel caso di incasso tramite intermediario o imposta sostitutiva in
assenza di intermediario), applicata sul cosiddetto “netto
frontiera” ove i dividendi siano incassati tramite un
intermediario residente, ovvero sull’importo al lordo
della ritenuta nel caso di dividendo percepito senza l’intervento
di un intermediario. In ogni caso, senza possibilità di
scomputare dall’imposta italiana la ritenuta subita all’estero,
determinando in tal modo una sostanziale doppia imposizione, solo
parzialmente attenuata nel caso di applicazione dell’imposta
italiana sul cosiddetto “netto frontiera”.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione (la
quale si è pronunciata su dividendi distribuiti da una società
residente in Usa), tale assetto è in contrasto con la
maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni
stipulate dall’Italia (quelle più datate, ad esempio, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo Paesi Bassi, Svizzera,
Usa). Tali convenzioni, dopo aver previsto che l’Italia deve
dedurre dalle imposte sul reddito l’imposta pagata all’estero,
stabiliscono che nessuna deduzione è accordata qualora l’elemento
di reddito sia assoggettato a imposizione in Italia mediante ritenuta
a titolo d’imposta (ciò vale anche nel caso di imposta
sostitutiva) “su richiesta del beneficiario” di detto reddito in
base alla legislazione italiana, facoltà che però non è più
riconosciuta dall’ordinamento nazionale ormai dal 2004. Da una
lettura a contrario si ricava, secondo la corte, che qualora
l’assoggettamento del reddito estero mediante ritenuta o imposta
sostitutiva avvenga, come oggi, non “su richiesta del
beneficiario”, ma obbligatoriamente, la ritenuta applicata
all’estero deve considerarsi detraibile.
Diversamente, nelle convenzioni più
recenti dove la locuzione è stata modificata aggiungendo “anche”
prima di “su richiesta del beneficiario” (ad esempio, Arabia
Saudita, Cipro, Corea, Filippine, Singapore, Hong Kong), ovvero nelle
convenzioni dove la locuzione “su richiesta del beneficiario” è
stata sostituita da “su richiesta o meno del beneficiario” (ad
esempio, Cile, Giamaica, Colombia), il credito d’imposta non
sarebbe utilizzabile.
Secondo la Corte, proprio la modifica
inserita nel testo delle convenzioni più recenti rivelerebbe che
quando l’Italia ha voluto escludere la fruizione del credito
d’imposta in tutti i casi (quindi anche quando la ritenuta a
titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva è obbligatoria) lo
ha previsto espressamente.
Il principio enunciato dalla Corte va
accolto con favore in quanto, ove recepito dall’Agenzia delle
entrate, consentirebbe di superare la doppia imposizione derivante
dall’attuale prassi interpretativa.
Il carico impositivo
Si veda il carico impositivo
complessivo nelle diverse ipotesi:
Cosa può fare il contribuente che intende beneficiare del credito per le imposte estere
Essendo al momento poco verosimile che
tale apprezzabile arresto giurisprudenziale sia recepito in tempi
brevi dall’Agenzia delle entrate (la quale, lo ricordiamo, ha
impiegato quasi 15 anni prima di fare proprio con la recentissima
circolare n. 34 l’orientamento giurisprudenziale sull’applicabilità
della tassa di successione e donazione al trust al momento della
devoluzione dei beni ai beneficiari), per il contribuente che intenda
beneficiare del credito per le imposte estere potrebbe prospettarsi
la via dell’istanza di rimborso e successiva impugnazione
del probabile silenzio-diniego dell’Agenzia delle Entrate.