L’ingiunzione europea di pagamento può essere eseguita automaticamente in tutti gli Stati membri dell’Ue senza la necessità di ottenere una dichiarazione che ne riconosca efficacia esecutiva
Il legislatore europeo ha introdotto una procedura uniforme e rapida che consente di recuperare i propri crediti anche quando il debitore risiede in uno stato diverso
Per l’operatività dell’ingiunzione di pagamento europea (Ipe), infatti, è sufficiente che il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo nello Stato membro d’origine.
La caratteristica che contraddistingue in modo marcato detto istituto è la semplicità: il creditore a sostegno delle sue pretese non dovrà rispondere all’obbligo di presentare prove documentali, ma potrà limitarsi a descrivere le proprie ragioni, corredandole con una dichiarazione di fede e coscienza che attesti la veridicità delle informazioni fornite; in buona sostanza, al ricorrente è richiesto di presentare la propria domanda tramite un modulo standard cartaceo o elettronico.
Nel corso della procedura monitoria, inoltre, non sono previste udienze e il procedimento si svolgerà interamente per iscritto, mediante la compilazione di un modulo standard. Altro aspetto caratterizzante è rappresentato dal fatto che non vi è obbligo di assistenza legale né per il soggetto che ingiunge, né per il convenuto. Le eventuali prove, a sostegno delle pretese creditorie, infatti, potranno essere richieste successivamente, nel corso dell’eventuale giudizio di opposizione.
È bene specificare però che vi sono delle limitazioni. In effetti, il credito da azionare deve riguardare il settore civile o commerciale, stante il fatto che sono escluse dall’operatività della procedura le controversie in materia fiscale e amministrativa, in materia di successioni e testamenti.
Sono altresì esclusi dal campo di applicazione dell’istituto i crediti che derivano da obbligazioni extracontrattuali, a meno non abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o si riferiscono a debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene o, ancora, nel caso in cui vi sia stato riconoscimento del debito.
Successivamente, una volta presentata la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, il giudice adito potrà richiedere la rettifica o l’integrazione dell’istanza; accogliere la richiesta o rigettare la domanda. È bene specificare che, benché non è prevista la possibilità di impugnare il rigetto, il diniego reso dal giudice adito non produce l’effetto di giudicato sostanziale e, come tale, non impedisce al creditore di riproporre ulteriormente la medesima domanda.
Nel caso in cui, invece, il credito, ad esempio vantato da un imprenditore italiano nei confronti di un debitore di un altro Stato membro, sia ritenuto fondato sulla scorta delle informazioni contenute nel modello standard compilato in sede di presentazione della domanda, il giudice che emette l’ingiunzione di pagamento europea emetterà il provvedimento di ingiunzione. Detto provvedimento dovrà essere notificato (secondo la disciplina dello stato in cui il debitore risiede) entro il termine di 60 giorni al debitore e, quest’ultimo, avrà 30 giorni di tempo per proporre opposizione.