La libera circolazione dei capitali e la prestazione dei servizi continua ad essere sempre la stessa
In caso contrario si andrebbero a ledere le libertà fondamentali contenute nel trattato di funzionamento dell’Ue
Il 30 gennaio 2020 è stato firmato l’accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione europea. Questo prevede una parte dove si disciplina il periodo transitorio: “è previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020″. ” Il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione”.
E dunque essendo ancora considerato come uno stato membro la Gran Bretagna vede applicati tutte le libertà fondamentali sancite dal Tfu e il principio di non discriminazione. Sempre in questi è specificato come: “nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”.
L’Agenzia delle entrate sottolinea come costituisce “discriminazione orizzontale” qualunque discriminazione tra soggetti non residenti che porti a “favorire senza giustificazione i cittadini di taluni Stati membri rispetto ad altri”. Questo principio, in ambito fiscale, si risolve in un divieto rivolto agli Stati membri di esercitare la potestà tributaria con arbitrio e senza giustificazione, con l’obiettivo di eliminare tutte le misure che possano ostacolare la libera circolazione, all’interno della Comunità, delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Questo anche se riferito alle sole persone fisiche si estende anche alle società.
Attenzione però perché se è vero che in questo periodo transitorio la situazione fiscale e non con il Regno Unito resta immutata, gli italiani che avevano stipulato polizze o altro con società inglesi devono aver ricevuto una notifica in merito alla Brexit e ai suoi effetti quanto sarà finita la transizione.
Le imprese devono:
- informare i contraenti, gli assicurati e gli altri soggetti aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività applicabile, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione. Il tutto può essere fatto anche tramite una comunicazione sul proprio sito.
- Si deve presentare all’Ivass, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri.
- E infine, presentare all’Ivass, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.
Per quanto riguarda i consumatori. Questi devono prestare attenzione a quattro aspetti:
- devono ricevere dall’impresa con sede legale in Gran Bretagna un’informativa sulle modalità attraverso le quali l’impresa continuerà ad operare; tale informativa potrà anche essere pubblicata solo sul sito dell’impresa.
- dal 1° gennaio 2021 si può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno una durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa. Il recesso ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
- non si può avvalersi delle clausole di tacito rinnovo dei contratti.
- E infine, si possono inviare i reclami direttamente all’impresa e, in caso di mancata risoluzione, direttamente all’Ivass.