Il tutto ha origine in Lussemburgo. Il diritto lussemburghese protegge le persone maggiorenni legalmente incapaci mediante misure di curatela e di tutela, attribuendo poteri di gestione a terzi
E riguarda EQ, avvocato iscritto all’ordine forense nel 1994 che svolge dal 2004 attività di mandatario nell’ambito dei regimi di protezione dei maggiorenni incapaci
Il tutto finisce in Tribunal d’arrondissement (Tribunale circoscrizionale, Lussemburgo) che si rivolge direttamente alla Corte Ue chiedendo se l’attività di protezione delle persone maggiorenni legalmente incapaci possa beneficiare di un’esenzione dall’Iva, in particolare.
La Corte ha stabilito che le prestazioni di servizi a favore di maggiorenni legalmente incapaci, volte a proteggerli negli atti della vita civile, costituiscono un’attività economica. Secondo il diritto dell’Unione, sono soggette all’Iva solo le attività di natura economica, e più precisamente le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. “Anche se spetta al giudice nazionale accertare se le prestazioni di servizi fornite a favore di maggiorenni legalmente incapaci siano state effettuate a titolo oneroso, la Corte fa riferimento agli elementi di interpretazione che permettono di stabilire l’esistenza di un nesso diretto tra dette prestazioni e le somme percepite da EQ nell’ambito dei suoi mandati di gestione, anche se il corrispettivo di tali prestazioni non è stato ottenuto direttamente dal destinatario ma da un terzo, o la remunerazione delle prestazioni di servizi è stata fissata sulla base di una valutazione legata alla situazione finanziaria della persona legalmente incapace o in modo forfettario”, si legge dalla nota. E dunque, per quanto riguarda la natura economica delle prestazioni, la Corte osserva che EQ ricava dalle prestazioni effettuate entrate a carattere permanente e che il livello delle entrate che ha ricavato dalle sue attività non è insufficiente rispetto ai suoi costi di funzionamento.
La Corte ha poi esaminato anche le condizioni per l’applicazione di un’esenzione, affermando che le prestazioni di servizi fornite a favore di maggiorenni legalmente incapaci e volte a proteggerli negli atti della vita civile rientrano nella nozione di “prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale” ai sensi della direttiva Iva.
E dunque, non rientrano nell’esenzione quelle attività più generali di sostegno o di consulenza di ordine giuridico, finanziario o di altro tipo, come quelle che possono essere connesse alle competenze specifiche di un avvocato, di un consulente finanziario o di un agente immobiliare, anche se sono svolte da un prestatore nel contesto della protezione che fornisce ad una persona legalmente incapace. La Corte precisa inoltre che spetta a ciascuno Stato membro elaborare le norme relative al riconoscimento del carattere sociale degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico.
“A questo proposito, la Corte osserva che la nozione di organismi riconosciuti come aventi carattere sociale è, in linea di principio, sufficientemente ampia da includere le persone fisiche che perseguono, nell’ambito della loro impresa, uno scopo di lucro”, continua la nota. Nel caso di specie, le prestazioni di servizi interessate sono state fornite da un avvocato iscritto all’ordine forense, e anche se la categoria professionale degli avvocati non può essere caratterizzata, in generale, come avente carattere sociale, la Corte non esclude che un avvocato che presta servizi strettamente connessi all’assistenza e alla previdenza sociale possa dimostrare un impegno sociale stabile. Impegno dimostrato da EQ nel corso degli anni 2014 e 2015, e che il giudice del rinvio deve verificare.