Attività all'estero non dichiarate: tassato il fondo

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26965/2020 ha fornito ulteriori spiegazioni in merito all'applicazione dell'articolo 6 del Dl n. 167/1990

Il tutto parte perché l'Agenzia delle entrate italiana ha ricevuto, dalla corrispettiva estera, dati e documenti dei soggetti che avevano redditi fuori dall'Italia

La Cassazione ha ritenuto le motivazioni del contribuente infondate rigettando il ricorso e confermando gli avvisi di accertamento emessi

Attività estere non dichiarate nel 730, tassato il fondo come se avesse prodotto dei redditi. A precisare il fatto è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26965/2020. I giudici hanno sottolineato che l'articolo 6 del Dl n. 167/1990 sottolineasse come nel caso in cui non si indicassero i redditi esteri prodotti nel 730, le attività e gli investimenti si intendono fruttiferi, con riferimento al tasso ufficiale di riferimento vigente all'epoca dei fatti. Tutto ciò non vale se il soggetto indica che i redditi delle attività estere saranno percepite l'anno successivo o se si tratta di beni che non hanno prodotto nessun genere di reddito.

 

Il fatto


Il tutto parte perché l'Agenzia delle entrate italiana ha ricevuto dalla corrispettiva estera i dati e i documenti dei soggetti che avevano redditi fuori dall'Italia. Tra questi figurava il nome di un contribuente che aveva un fondo in Liechtenstein, intestato ad una fondazione di diritto estero. Il tutto era però riconducibile a lui.

Dopo diversi controlli l'Agenzia delle entrate aveva dato il via ad una serie di accertamenti per i periodi dal 1999 al 2003. Era però riuscita a recuperare gli incrementi risultanti nel fondo finanziario solo per gli anni dal 1999 al 2000. Dal 2001 al 2003 l'Agenzia delle entrate aveva invece applicato la presunzione di reddito, in base all'articolo 6 del Dl n. 167/1990.

Il contribuente impugna le decisioni finendo in Ctr che accoglie solo parzialmente il ricorso. Il giudice ha infatti ritenuto che l'agire dell'Agenzia delle entrate fosse corretto.
Il tutto finisce dunque in Cassazione che ha ritenuto le motivazioni del contribuente infondate rigettando il ricorso e confermando gli avvisi di accertamento ricevuti.

La Cassazione


I giudici hanno precisato che:

1) Nel caso in cui non si dichiarino i patrimoni detenuti all'estero, e in assenza di una prova contraria, gli investimenti si presumono fruttiferi e dunque tassabili. E dunque l'operato dell'Agenzia delle entrate che ha applicato l'articolo 6 del Dl n. 167/1990 è ritenuto corretto.

2) Sul come hanno calcolato l'ammontare e dunque la tassazione del patrimonio, l'Amministrazione fiscale ha quantificato il reddito osservando l'incremento del valore del patrimonio finanziario, e applicato la quota ordinaria progressiva. Anche in questo caso i giudici della Cassazione ritengono che l'Agenzia delle entrate abbia operato correttamente : “se non si tratta di redditi di capitale di fonte estera, ma di incrementi patrimoniali di diversa natura ritratti e/o depositati all'estero, non si applica il regime del quadro Rm del 730.

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