Si parla di un cittadino straniero, residente in Italia dal 2013 al 2020 e successivamente all’estero
Chiede all’Agenzia delle entrate spiegazioni sull’agevolazione fiscale in questione sulla casa
Il caso
L’istante, cittadino straniero, residente in Italia dal 2013 al 2020 e successivamente all’estero, fa presente che intende procedere alla vendita della propria abitazione italiana, fruendo delle agevolazioni prima casa, entro il mese di gennaio 2020. Questa vendita avviene, dunque, prima del decorso del quinquennio previsto dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131 (Tur). L’istante intende riacquistare all’estero, dove risiede, un’altra casa da adibire ad abitazione principale, entro il termine di un anno dalla predetta vendita, senza incorrere nella decadenza dalle agevolazioni fruite. Chiede di conoscere se esista una procedura che consenta di far pervenire all’Agenzia delle entrate copia del rogito notarile di acquisto della nuova abitazione all’etero e un’autocertificazione di residenza principale nel suddetto immobile, prima di ricevere la notifica di un avviso di liquidazione per avvenuta decadenza dall’agevolazione prima casa da parte dell’ufficio accertatore. L’istante chiede se sia possibile dimostrare la dimora abituale, nel caso in cui l’autocertificazione non fosse accettata, presentando una fattura riferita alle utenze per ciascun proprietario con evidenza dell’indirizzo dell’abitazione. In alternativa, si chiede che venga indicato quali documenti siano idonei a dimostrare la dimora abituale nella nuova abitazione, a quale ufficio e con quale mezzo devono essere spediti tali documenti.
La risposta
L’Amministrazione fiscale chiarisce come il comma 4 della Nota (posta in calce all’articolo 1 della tariffa, Parte I, allegata al Tur) disciplina la decadenza dall’agevolazione fruita in sede di acquisto, prevedendo che: “In caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo Pagina 2 di 4 prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
Ma non solo, perché con la circolare n. 31/E è stato chiarito che tale ultima previsione “costituisce una eccezione alla regola della decadenza dai benefici prima casa in caso di vendita infraquinquennale dell’immobile, eccezione che può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’immobile, oggetto del riacquisto, venga adibito ad abitazione principale del contribuente. La riportata disposizione conferisce, infatti, primaria rilevanza a tale requisito, la cui sussistenza deve essere verificata ai fini della esclusione della regola decadenziale. Proprio al fine di assicurare il rispetto di tale condizione, deve ritenersi che anche nell’ipotesi in cui l’immobile acquistato sia situato in uno stato estero non si decade dall’agevolazione, sempreché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale”.
E dunque presso quanto detto sopra, l’Agenzia delle entrate ritiene che nel caso in esame la sussistenza dei requisiti, per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione, il riacquisto dell’immobile all’estero deve essere effettuato entro un anno dall’alienazione dell’immobile italiano e che la nuova abitazione sia destinata a dimora abituale dei contribuenti stessi. Questo potrà essere dimostrato presentando una documentazione appropriata.
Al riguardo, l’Amministrazione fiscale, precisa come il contribuente può inviare la documentazione comprovante il diritto a non decadere dall’agevolazione in esame all’ufficio competente, che valuterà sia se procedere all’emissione dell’avviso liquidazione e sia se avvalersi degli strumenti di cooperazione amministrativa in vigore con lo stato dove attualmente risiede.
Anche se l’analisi sarà fatta da un funzionario potrebbero essere funzionali dei documenti per agevolare il tutto. E dunque si tratta, sia della copia del rogito notarile di acquisto dell’abitazione all’estero, sia documentazione comprovante la dimora abituale nell’immobile acquistato all’estero, come fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate agli istanti, con riferimento al medesimo immobile. Questi dovranno essere muniti di apostille e tradotti in lingua italiana e inviati tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R all’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove è stato registrato l’atto di acquisito dell’immobile sito in Italia.