Se si è rientrati sotto lo scudo fiscale concesso in seguito allo scandalo della lista Falciani, l’Agenzia delle entrate può contestare l’omessa dichiarazioni di attività finanziarie non dichiarate
Se si vuole smentire l’Agenzia delle entrate l’onere della prova spetta al cittadino che dovrà dimostrare con documenti gli errori o gli eventuali calcoli sbagliati fatti
L’Agenzia delle entrate ha inviato un atto di contestazione ad un contribuente dato che nel quadro RW del 730 non aveva indicato le attività estere in suo possesso (attività finanziarie in Svizzera per oltre due milioni di euro. Dato emerso dalla lista Falciani). Il contribuente si è opposto a tale atto da parte del fisco perché le suddette attività facevano parte delle procedure di rientro dei capitali (scudo fiscale). E in una prima sede di appello il ricorso è stato accolto dando ragione al contribuente. L’Agenzia delle entrate ha però ricorso e la Cassazione ha ricordato come l’Amministrazione finanziaria può fondare la propria richiesta anche su un unico indizio se questo risulta essere grave e preciso. La lista Falciani, per l’importanza che ha ricoperto a livello internazionale, rappresenta un indizio sufficiente a giustificare le indagini fiscali ulteriori. E dunque l’onere della prova spetta al contribuente che in questo caso doveva dimostrare l’incoerenza della richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate.
Questo significa che il contribuente avrebbe dovuto portare atti che dimostrano la sua innocenza o i presunti errori di calcolo fatti dall’Agenzia.