Il ministero dello Sviluppo economico riaprirà, in subordine alla necessaria stipula della convenzione tra ministero, Ab ie Cdp, dal 13 ottobre 2022, lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione del piano “Imprese dell’economia sociale”. L’iniziativa è destinata alla promozione della diffusione e del rafforzamento dell’economia sociale stessa (tramite Pec all’indirizzo [email protected]), misura che intende favorire la nascita e la crescita di imprese, operanti sul territorio nazionale, che abbiano per oggetto il perseguimento di interesse della collettività e la finalità di incremento dell’utilità sociale.
L’agevolazione in oggetto è ad appannaggio delle seguenti tipologie di soggetti giuridici:
1. Imprese sociali, indipendentemente dalla natura di costituzione, iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese;
2. Cooperative sociali (e i relativi consorzi), indicati dalla legge n. 381 dell’8 novembre 1991 e seguenti, iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese cooperative aventi la qualifica di “Onlus” (art. 101, comma 2 del decreto legislativo 03.07.2017 n. 117);
3. Imprese culturali e creative (siano esse società di persone o di capitali), che operano (o che intendano operare) nei settori economici di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale dell’8 agosto del 2022 (https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/All_1_Elenco_delle_attivit%C3%A0_ammissibili_.pdf),
che, alla data di presentazione della domanda soddisfino i seguenti requisiti:
a. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro imprese;
b. essere inserite negli elenchi, albi e anagrafi delle rispettive normative;
c. essere iscritte nel Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore);
d. non essere in liquidazione volontaria;
e. non essere sottoposte a procedure concorsuali;
f. essere in regola con le disposizioni in materia di normativa:
i. edilizia e urbanistica;
ii. del lavoro;
iii. della prevenzione infortuni;
iv. della salvaguardia dell’ambiente;
v. aver rispettato gli obblighi contributivi;
g. essere in regime di contabilità ordinaria;
h. essere in possesso di una valutazione positiva del merito del credito, rilasciata da Banca finanziatrice;
i. disporre di una delibera di finanziamento rilasciata dal medesimo Istituto di credito per assicurare la copertura finanziaria del programmo di investimenti (per le “Grandi Imprese” è richiesto, almeno, un rating B-);
j. non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una “delocalizzazione” verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento;
k. assumere l’impegno a non procedere alla “delocalizzazione” nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Si sottolinea, anche, la possibilità di presentazione dei programmi in forma “congiunta” (massimo sei soggetti giuridici), previo rispetto e sottoscrizione di un accordo di collaborazione; detto accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, essere coerente con le attività e prevedere:
• la suddivisione (a carico di ciascun proponente) dei costi e delle spese;
• l’individuazione di un soggetto capofila che agirà quale mandatario dei partecipanti (nei confronti del ministero); il conferimento del mandato dovrà avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
I programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale devono prevedere spese ammissibili (al netto dell’Iva) non inferiori a € 100.000 e non superiori a € 10.000.000
È importante ricordare che i programmi di investimento devono comportare ricadute positive sul territorio e essere riferiti a uno o più dei seguenti obiettivi (previsti dall’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale); più in dettaglio:
- incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
- inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
- valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente;
- rigenerazione urbana;
- valorizzazione del turismo sostenibile;
- decarbonizzazione dei processi produttivi;
- riuso di materiali riciclati;
riduzione produzione rifiuti; - eco-design;
riduzione e/o sostituzione dell’uso della plastica; - salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali;
- perseguimento di finalità culturali, creative o di utilità sociale e/o di rilevante interesse pubblico.
Sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni immateriali e materiali, se risultanti necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento; in particolare, sono finanziabili le spese per:
- acquisto del suolo aziendale e per la sistemazione dello stesso (nel limite del 10% dell’investimento agevolabile complessivo);
- investimenti inerenti i fabbricati, opere edili o murarie (comprese le ristrutturazioni) purché in abbinamento con altri investimenti;
- investimenti destinati a infrastrutture specifiche aziendali;
- investimenti per macchinari, impianti e attrezzature purché nuovi di fabbrica;
- programmi informatici, brevetti, licenze know-how e conoscenze non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
Gli investimenti di cui sopra devono essere iscritti nell’attivo del bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno tre esercizi se trattasi di pmi o 5 esercizi per le grandi imprese.
Le “grandi imprese”, inoltre, qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’art. 14 del regolamento 651/2014, possono sostenere le spese indicate nella misura massima del 50% delle spese ammissibili dell’investimento
(https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Regolamento651_2014.pdf);
Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni (preammortamento massimo di 4 anni) al saggio di interesse agevolato paro allo 0,50% annuo.
Si rammenta che al predetto finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a saggio di mercato e di pari durata, erogato da un Istituto bancario individuato dall’impresa stessa. Il finanziamento agevolato e quello bancario sono regolati, unitariamente, da un unico contratto, per una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all’80%.
Nel contratto unico una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante quota (pari al 70%) è costituita dal finanziamento agevolato (ne consegue che il finanziamento agevolato permette una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo pari al 56%).
Per i programmi di investimento produttivi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale dell’8 agosto del 2022 riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca (di cui alla sezione A della classificazione Ateco 2007), è concesso un contributo che rispetti i seguenti limiti:
- 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da pmi nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, superare il limite del 75% delle spese ammissibili;
- 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da “grandi imprese” nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a) del Tfue previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
- 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da pmi nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Tfue previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
- 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da “grandi imprese” nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Tfue previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da pmi o “grandi imprese” nelle restanti aree del territorio nazionale.
Le domande di agevolazione devono:
a) essere redatte in formato elettronico;
b) essere sottoscritte mediante firma digitale (a pena di invalidità) dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore.
Unitamente alla domanda (compilata in tutte le sue parti e completa di tutti gli allegati) devono essere trasmessi i seguenti documenti:
- scheda tecnica che riporti i principali dati e le principali informazioni relative all’impresa richiedente e al programma di investimento;
- piano progettuale comprensivo della fattibilità economico – finanziaria e tecnica del programma di investimento;
- delibera di finanziamento – rilasciata dalla banca finanziatrice – attestante la capacità economico – finanziaria dell’impresa;
- dichiarazione del legale rappresentante (o di un suo procuratore speciale) rese secondo le modalità stabilite dalla prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti a verifica di cui all’art.85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e seguenti (http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/Soggetti_sottoposti_a_controlli_antimafia_art_85.pdf);
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli artt. 47 e 76 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alle dimensioni di impresa.