Come inserire le ripercussioni da Covid-19 a bilancio? A quale principio contabile rispondo? Ci sono eccezioni?
E le aziende che lavorano con l’estero come fanno a contabilizzare questi dati? Dove li devono inserire? Devono cambiare i calcoli fatti o basta aggiungere info nella nota integrativa?
Tendenzialmente di effetti economici negativi sono riconducibili ad una pluralità di fenomeni, tra questi troviamo:
1. una contrazione dei ricavi per la diminuzione della domanda, tanto a livello nazionale quanto di altri mercati esteri di sbocco.
2. la difficoltà di recupero di quei crediti vantati nei confronti di imprese più fragili o appartenenti a settori a rischio.
3. la difficoltà di realizzare il business per l’interruzione della produzione, della catena di fornitura, per l’indisponibilità di personale, per la chiusura di punti vendita.
4. la difficoltà di raccogliere finanziamenti bancari o sul mercato
5. gli impatti su prezzi delle commodity
Ci possono poi essere effetti positivi e/o negativi sui conti derivanti da quelle misure di sostegno al mondo economico che potrebbero essere adottate dalle autorità nazionali o internazionali (quali,ad esempio, una moratoria nei pagamenti dei debiti tributari e/o contributivi o una sospensione del pagamento di tariffe o utenze). E dunque, come contabilizzare questi fenomeni?
Stando a quanto riporta il report di Assonime, le regole contabili per rappresentare gli impatti Covid-19 nel bilancio sono due:
1. per chi applica i principi contabili internazionali, lo IAS 10 sui “fatti intervenuti dopo la data di
chiusura dell’esercizio di riferimento”
2. per chi si muove all’interno delle regole del codice civile, l’art. 2427, comma 1, n. 22 quater, c.c. sulle informazioni da rendere nella nota integrativa in merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e il connesso principio contabile OIC 29
IAS 10
Lo IAS 10 regola la rappresentazione contabile dei fatti che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio, distinguendo tra i fatti che forniscono evidenze di situazioni esistenti alla data del bilancio e dunque impongono una modifica dei conti e quelli che invece sono indicativi di situazioni nate dopo la data di riferimento del bilancio e dunque non comportano una rettifica dei conti. In questo caso devono però essere segnati nella nota integrativa.
OIC29
Il principio contabile OIC29 chiarisce che si identificano tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. I fatti che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. I fatti che possono far venir meno la continuità aziendale. I fatti, invece, che sono conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio e sono associati a eventi sorti dopo tale data, sono di competenza dell’esercizio successivo e, in quanto tali, mentre non determinano una rettifica dei conti, impongono un’informativa adeguata in nota integrativa, quando rilevanti.
Importante conferma è arriva anche dalla Consob secondo cui “l’epidemia da COVID-19 può essere considerata per la maggior parte come un evento sorto dopo la data di chiusura dell’esercizio. E dunque i valori di bilancio relativi all’esercizio 2019 non richiedono una variazione dei valori contenuti nei prospetti e sarà nella nota integrativa che dovranno essere fornite informazioni, quando tali eventi siano considerati rilevanti per la società.
E per le società che lavorano con l’estero? Sicuramente qua è più difficile arrivare ad una analoga conclusione sulle stime di natura quantitativa degli effetti di natura patrimoniale, economica e finanziaria. Per le società che applicano i principi contabili internazionali, un contesto di questo genere potrebbe aprire una pluralità di scenari. L’informativa potrebbe limitarsi a una mera descrizione di natura qualitativa degli effetti, senza arrivare a formulare una stima quantitativa. E dunque nel caso in cui tali evidenze siano considerate significative per l’impresa al momento di valutazione e possano essere considerate affidabili per il mercato, si potrebbe valutare l’inserimento di stime quantitative in nota integrativa.