Le virtù del mandato fiduciario senza intestazione dei beni

1.5.2019
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Una soluzione che consente alla fiduciaria di continuare a svolgere l'attività di sostituto d'imposta per conto del cliente ma che permette a quest'ultimo una maggiore libertà operativa
L'esigenza manifestata da un cliente ci consente di analizzare lo strumento dell'Incarico di amministrazione fiduciaria senza intestazione. Questo si differenzia dal classico mandato fiduciario, che prevede l'intestazione in capo della società fiduciaria dei beni oggetto del mandato. Cosicché, il conto corrente bancario o la quota societaria non vengono intestati al cliente, ma direttamente alla società fiduciaria ancorché la proprietà dei beni resti sempre del fiduciante. Nel mandato senza intestazione, invece, l'intestazione dei beni non subisce alcuna modifica ed essi restano intestati in capo al fiduciante. La società fiduciaria svolgerà solo l'attività di sostituto d'imposta per conto del fisco Italiano.
La situazione che a livello professionale si è presentata riguardava la situazione di una persona fisica che aveva, da diversi anni, un conto corrente nominativo presso una banca estera. Il cliente provvedeva ogni anno ad assolvere i propri adempimenti fiscali ma la complessità di questi obblighi lo avevano indotto a cercare una soluzione alternativa. Gli era stata proposta la possibilità di sottoscrivere un mandato fiduciario classico. In questo modo sarebbe stata la stessa fiduciaria a effettuare l'attività di sostituto d'imposta escludendo da qualsiasi responsabilità fiscale lo stesso cliente. Quest'ultimo, inoltre, non avrebbe indicato nulla nella propria dichiarazione dei redditi.
Tale soluzione non riscontrava i desiderata del cliente, il quale, nell'ambito di un rapporto amministrato, desiderava contattare direttamente la banca al fine di ordinare gli investimenti finanziari da effettuare. Si è così valutata l'ipotesi di un mandato senza intestazione. Con tale mandato il cliente resta intestatario del rapporto bancario estero trasferendo alla fiduciaria gli adempimenti del sostituto d'imposta.
In tal modo, inoltre, il cliente può intervenire nella gestione del rapporto bancario ancorché non possa né conferire né prelevare liquidità e/o strumenti finanziari se non per il tramite della società fiduciaria. Quest'ultima, inoltre, deve avere la possibilità di intervenire e prelevare dal rapporto bancario le somme necessarie nel caso in cui ricevesse la notifica di un pignoramento presso terzi o di un sequestro a carico del cliente. La soluzione innanzi prospettata è stata apprezzata dal cliente.
Lo schema contrattuale avallato prevede che:
La peculiarità di questo mandato è che il fiduciante può sempre recedere dal rapporto contrattuale inviando una comunicazione alla fiduciaria e, per conoscenza, alla banca estera. Tale tipo di mandato deve ugualmente essere oggetto di segnalazione all'Anagrafe tributaria e può essere utilizzato anche laddove il mandato abbia a oggetto immobili e partecipazione societarie con sede all'estero.
La situazione che a livello professionale si è presentata riguardava la situazione di una persona fisica che aveva, da diversi anni, un conto corrente nominativo presso una banca estera. Il cliente provvedeva ogni anno ad assolvere i propri adempimenti fiscali ma la complessità di questi obblighi lo avevano indotto a cercare una soluzione alternativa. Gli era stata proposta la possibilità di sottoscrivere un mandato fiduciario classico. In questo modo sarebbe stata la stessa fiduciaria a effettuare l'attività di sostituto d'imposta escludendo da qualsiasi responsabilità fiscale lo stesso cliente. Quest'ultimo, inoltre, non avrebbe indicato nulla nella propria dichiarazione dei redditi.
Tale soluzione non riscontrava i desiderata del cliente, il quale, nell'ambito di un rapporto amministrato, desiderava contattare direttamente la banca al fine di ordinare gli investimenti finanziari da effettuare. Si è così valutata l'ipotesi di un mandato senza intestazione. Con tale mandato il cliente resta intestatario del rapporto bancario estero trasferendo alla fiduciaria gli adempimenti del sostituto d'imposta.
In tal modo, inoltre, il cliente può intervenire nella gestione del rapporto bancario ancorché non possa né conferire né prelevare liquidità e/o strumenti finanziari se non per il tramite della società fiduciaria. Quest'ultima, inoltre, deve avere la possibilità di intervenire e prelevare dal rapporto bancario le somme necessarie nel caso in cui ricevesse la notifica di un pignoramento presso terzi o di un sequestro a carico del cliente. La soluzione innanzi prospettata è stata apprezzata dal cliente.
Lo schema contrattuale avallato prevede che:
- il fiduciante resti intestatario del contratto di deposito titoli e di conto corrente presso la banca estera;
- presso la medesima banca, la società fiduciaria provveda ad aprire un conto corrente ad essa intestato;
- il mandato senza intestazione venga comunicato alla banca depositaria estera;
- il fiduciante provvede a conferire alla banca depositaria, che accetta, un'istruzione irrevocabile con cui viene stabilito che:
1. le operazioni di investimento e disinvestimento delle attività depositate nel dossier titoli intestato direttamente al fiduciante vengono impartite dallo stesso fiduciante;
2. la banca depositaria deve provvedere a trasmettere, almeno giornalmente, alla fiduciaria un flusso informatico riportante tutti i movimenti avvenuti sul dossier titoli intestato al cliente, nonché quelli relativi al conto corrente intestato alla fiduciaria al fine di consentire alla stessa di effettuare tutte le attività necessarie per assolvere ai propri obblighi contrattuali e sostitutivi d'imposta. Anche a tal fine il fiduciante chiederà alla banca estera di abilitare la funzione di home banking, in modalità consultiva, a favore della fiduciaria;
3. la fiduciaria deve registrare ogni singola operazione nella propria contabilità fiduciaria e deve adempiere ai conseguenti obblighi di comunicazione, segnalazione, monitoraggio e impositivo previsti dalla normativa fiscale nella sua qualità di sostituto d'imposta;
4. i prelievi e gli apporti di liquidità nonché degli strumenti finanziari da parte del fiduciante devono necessariamente transitare per il conto corrente/deposito titoli intestato alla fiduciaria;
5. la fiduciaria deve essere legittimata a liquidare gli investimenti finanziari eventualmente necessari per il pagamento di ogni obbligo impositivo previsto dalla normativa fiscale Italiana, per il pagamento delle commissioni, per l'assolvimento di ogni altro obbligo nascente dal mandato fiduciario sottoscritto anche e in particolar modo qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante.
La peculiarità di questo mandato è che il fiduciante può sempre recedere dal rapporto contrattuale inviando una comunicazione alla fiduciaria e, per conoscenza, alla banca estera. Tale tipo di mandato deve ugualmente essere oggetto di segnalazione all'Anagrafe tributaria e può essere utilizzato anche laddove il mandato abbia a oggetto immobili e partecipazione societarie con sede all'estero.