Smart contract: come funzionano i nuovi contratti digitali

Nel lontano 1996 l’informatico e crittografo Nick Szabo è stato il primo a teorizzare gli smart contract con la pubblicazione “Smart contrats: building blocks for digital markets”, ciò nonostante, questa forma contrattuale è, ancora oggi, attuale e avveniristica. Difatti, gli smart contract rientrano nella categoria dei contratti digitali che, grazie all’avvento dell’evoluzione digitale e della tecnologia blockchain, hanno subìto un grande ampliamento dell’ambito applicativo.
Proprio per questo motivo risulta opportuno indagare le principali caratteristiche che contraddistinguono tale forma contrattuale alla luce del contesto spazio temporale nel quale si inseriscono.
Cosa sono gli smart contract?
Il legislatore italiano si è impegnato a definire il concetto degli smart contract già nel 2019 giungendo alla conclusione che questi costituiscono “un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. In altre parole, gli smart contract sono da intendersi quali software auto-eseguibili o protocolli informatici che si innestano su piattaforma blockchain e collegano il verificarsi di talune condizioni ad alcuni esiti vincolanti per le parti. Ne consegue che, una volta programmato e avvitato, il contratto si esegue automaticamente secondo i comandi indicati nel suo codice.
Gli elementi caratterizzanti degli smart contract
Analizzando con attenzione la definizione sopradescritta emerge chiaramente che gli elementi caratterizzanti questa tipologia di contratti sono assai numerosi e articolati.
In primis, a differenza dei contratti tradizionali, gli smart contract sono scritti con codici crittografici redatti dalle parti e contenenti tutte le informazioni necessarie per il funzionamento automatizzato del protocollo informatico. La volontà contrattuale non è quindi trasposta in disposizioni argomentative intricate e soggette a interpretazione, bensì in singole pattuizioni chiare e concise legate da una logica condizionale, ossia dalla funzione if-then (“se-allora”). Nell’ambito degli smart contract, quindi, la condizione futura e incerta costituisce un elemento essenziale del contratto senza il quale sarebbe preclusa l’automatica operatività dello stesso.
Differente è anche la forma di pubblicità del contratto che non avviene attraverso la classica trascrizione nei pubblici registri ma attraverso l’implementazione nella blockchain. Più precisamente, le parti dapprima convalidano lo smart contract con un sistema crittografico a doppia chiave e, in seguito, lo inseriscono nella blockchain rendendo immodificabile il suo contenuto. Con tale operazione, inoltre, si rende immediatamente conoscibile a tutti gli utenti della rete il contenuto del contratto garantendo un elevato grado di certezza dei rapporti. Tale ultimo aspetto è assicurato dalla immodificabilità e dalla impossibilità di manomissione, intrinseche alla natura della blockchain.
In ultimo, l’esecuzione dello smart contract si contraddistingue per la peculiarità insita nella sua esecuzione automatica, ossia nella produzione di effetti prestabiliti al verificarsi di eventi futuri individuati dalle parti. In tale contesto, altamente rivoluzionario, l’intervento umano si ferma alla codificazione delle volontà contrattuali e rimane escluso in toto dall’esecuzione del contratto che è affidata unicamente alla rete di computer pronti a eseguire le azioni al verificarsi delle condizioni codificate. Risulta opportuno precisare che l’auto-esecuzione, possibile grazie alla programmazione del contratto secondo la funzione if-then e alla sua implementazione in blockchain, soggiace anche alla assoluta immodificabilità e indissolubilità che contraddistingue tutti gli smart contract quale caratteristica essenziale.
I vantaggi e i limiti degli smart contract
Alla luce delle peculiarità sopradescritte appaiano evidenti i principali vantaggi propri degli smart contract, da un lato, infatti, si evidenziano elementi come la trasparenza e la sicurezza degli accordi, dall’altro, la velocità e la semplicità nella loro esecuzione. Tutti i sopradescritti elementi sono frutto delle caratteristiche proprie dei contratti intelligenti. In particolare, la trasparenza deriva dal fatto che i dati sono condivisi dai partecipanti, validati con un sistema crittografico a doppia chiave e, in seguito, “trascritti” immutabilmente su blockchain. L’integrazione dei contratti sulla catena dei blocchi contribuisce pari modo alla sicurezza delle pattuizioni sia inter partes che verso terzi, in virtù della immediata conoscibilità degli elementi del contratto a tutti gli utenti della rete. Infine, l’auto-esecuzione del contratto assicura velocità e semplicità dal momento che tutti i soggetti interessati sono immediatamente certi dell’esito dell’accordo al verificarsi delle condizioni stabilite senza la necessità che vengano operate condotte umane.
Ciò detto, è bene precisare che gli smart contract incontrano limiti tecnico-giuridici evidenti, principalmente dovuti alla logica computazionale if-then alla quale soggiacciono. In sostanza, la loro applicazione è profittevole solo nel caso in cui sia semplice tradurre le clausole contrattuali in un linguaggio informatico.
Un esempio utile a concretizzare nel mondo reale il concetto degli smart contract fin ora descritto è rappresentato dal contratto assicurativo, offerto in Italia da alcune primarie compagnie, a copertura del rischio di ritardo del volo aereo. In tal caso, le informazioni sugli orari di partenza e arrivo dei voli sono analizzate dagli elaboratori informatici connessi alla rete e, qualora il volo del soggetto assicurato si discosti dalla programmazione prefissata, lo smart contract si auto-esegue attivando automaticamente la procedura di rimborso su carta di credito senza necessità dell’apertura del sinistro da parte dell’assicurato.
In conclusione, pare evidente come gli smart contract, in virtù della loro natura digitale e automatizzata, siano in grado di semplificare in modo sostanziale i processi e gli accordi tra le parti riducendo burocrazia e costi e, al contempo, assicurino certezza alle pattuizioni codificate, tramite la trascrizione su blockchain, nel pieno rispetto dell’antica locuzione latina pacta sunt servanda.