Azioni e quote: come funziona la scissione mediante scorporo

Articolo L’art. 51, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 19/2023, che ha recepito la direttiva Ue 2019/2121, ha introdotto la disciplina della scissione mediante scorporo (nuovo art. 2506.1 cod. civ.). Tale scissione prevede che le azioni o quote della società beneficiaria (o delle società beneficiarie), che deve essere di nuova costituzione, non siano attribuite ai soci della società scissa ma alla stessa società scissa.
Oggetto ed effetti della scissione mediante scorporo
Oggetto della scissione dovrebbero poter essere attività o passività che non necessariamente costituiscono un’azienda; la società scissa deve continuare la propria attività e non deve essere una società in liquidazione che abbia iniziato la distribuzione dell’attivo.
A ben vedere, gli effetti di una scissione con scorporo sono analoghi a quelli di un’operazione di conferimento: la società scissa attribuisce patrimonio alla società beneficiaria ricevendo in cambio la partecipazione nella società beneficiaria, così come nel conferimento la società conferente conferisce patrimonio alla società conferitaria ricevendo in cambio la partecipazione nella società conferitaria.
Gli aspetti fiscali della scissione mediante scorporo
Gli aspetti fiscali della scissione mediante scorporo non sono stati espressamente disciplinati. Trattandosi peraltro di un’operazione di scissione, la stessa, salvo diverse indicazioni, dovrebbe essere disciplinata dall’art. 173, Tuir, che stabilisce un regime di neutralità fiscale indipendentemente dalla natura dei beni trasferiti.
In particolare, non dovrebbe essere previsto, come invece accade per i conferimenti, che la neutralità fiscale sia applicabile a condizione che oggetto di trasferimento sia un’azienda (art. 176, Tuir). Ciò agevolerebbe il trasferimento di beni non costituenti azienda, che nelle operazioni di conferimento è tassato facendo riferimento al valore normale di cui all’art. 9, Tuir.
Inoltre non sarebbe rilevante il comportamento contabile adottato, come invece avviene per i conferimenti di partecipazioni di cui agli articoli 175 e 177, Tuir, nei quali non si verifica alcuna imposizione a condizione che l’incremento di patrimonio netto della società conferitaria sia pari al costo fiscalmente riconosciuto del conferente (cd. realizzo controllato).
La libera scelta tra effettuare un’operazione di conferimento o una scissione con scorporo appare confermata dallo stesso art. 51, comma 3, lettera a), secondo il quale l’introduzione dell’art. 2506.1 consente il trasferimento di attività e passività a società di nuova costituzione anche avvalendosi della disciplina della scissione (in alternativa, appunto, a un’operazione di conferimento).
Trattandosi di una libera scelta tra operazioni di pari dignità è auspicabile e condivisibile che la scissione mediante scorporo non venga considerata abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, anche nell’ipotesi in cui abbia a oggetto singoli beni e non un’azienda. Ciò, del resto, risulterebbe coerente con il fatto che, nella fattispecie, non si verifica alcun salto d’imposta, poiché i beni oggetto di scissione rimangono nel regime tributario di impresa.
L’assimilazione del trattamento fiscale delle scissioni con scorporo alle scissioni ordinarie consentirebbe altresì l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (art. 4, Tariffa, allegata al Dpr n. 131/86) anche nell’ipotesi di scorporo di singoli beni. In conclusione, sempre che venga confermato quanto sopra, si tratta di una nuova possibilità per effettuare in maniera efficiente operazioni di riorganizzazione all’interno dei gruppi societari e delle famiglie di riferimento.
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