Nuova chance di rimborso per le polizze vita “dormienti”

9.10.2020
Tempo di lettura: 3'
Si tratta di polizze assicurative il cui capitale maturato non è stato liquidato ai beneficiari e che giacciono presso le casse degli intermediari (istituti bancari, compagnie assicurative ecc.) in attesa che decorrano i termini per la prescrizione
Scritto in collaborazione con Corrado Gallo
Premessa
L'ultima indagine condotta dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha rivelato la presenza di circa 4 milioni di polizze vita assopite all'interno degli archivi delle compagnie assicurative italiane.
Il valore complessivo atteso è pari a circa 145 miliardi di euro, cui si aggiungono gli ulteriori 492 milioni relativi alle oltre 23 mila polizze di compagnie estere che operano in Italia.
Premessa
L'ultima indagine condotta dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha rivelato la presenza di circa 4 milioni di polizze vita assopite all'interno degli archivi delle compagnie assicurative italiane.
Il valore complessivo atteso è pari a circa 145 miliardi di euro, cui si aggiungono gli ulteriori 492 milioni relativi alle oltre 23 mila polizze di compagnie estere che operano in Italia.
Gran parte della liquidità da “risvegliare” potrebbe andare persa a causa del mancato reperimento dei potenziali beneficiari e dei ritardi dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno fortemente rallentato la ricerca e il contatto di tali soggetti.
Per tali ragioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha prorogato al 30 ottobre 2020 la scadenza dei termini di presentazione per le istanze di rimborso parziale delle polizze dormienti, inizialmente fissata dal Settimo Avviso di rimborsabilità al 15 settembre 2020.
Le polizze vita “dormienti”
Si tratta di polizze assicurative il cui capitale maturato non è stato liquidato ai beneficiari e che giacciono presso le casse degli intermediari (istituti bancari, compagnie assicurative ecc.) in attesa che decorrano i termini per la prescrizione.
La mancata liquidazione degli importi scaturisce da una serie di circostanze quali, ad esempio, l'intervenuto decesso del contraente/assicurato, la mancata conoscenza della qualità di beneficiario di una polizza, ovvero, la scadenza della polizza stessa.
I diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivono in 10 anni dalla data dell'evento e, oltre tale termine, gli intermediari sono tenuti a devolvere le somme al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi (CONSAP).
In specie, il termine di prescrizione decennale si applica agli eventi accaduti a decorrere dal 20 ottobre 2010. Sono rimborsabili le polizze assicurative il cui diritto alla riscossione è maturato dopo il 1° gennaio 2006 e la cui prescrizione sia avvenuta prima del 1° gennaio 2012.
Avviso di rimborsabilità
L'ultimo stanziamento di risorse a valere sul fondo “Iniziative a vantaggio dei consumatori” ha permesso al Ministero dello Sviluppo Economico l'apertura di una nuova finestra per la presentazione di richieste di rimborso parziale delle polizze dormienti prescritte.
Fino al 30 ottobre 2020 è, infatti, possibile inoltrare alla CONSAP, incaricata della gestione da parte del Ministero, la richiesta di rimborso parziale delle polizze assicurative vita prescritte per le quali siano soddisfatte le seguenti condizioni:
Tali condizioni sono previste dal Settimo Avviso di rimborsabilità diramato dal Ministero lo scorso 4 giugno. Con i precedenti sei avvisi pubblici erano state prese in considerazione le istanze di rimborso per le quali l'evento determinante il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta prima del 1° luglio 2011.
Potenziali beneficiari e modalità di rimborso
Per poter accertare la propria qualità di beneficiario di una polizza dormiente occorre rivolgersi al “Servizio ricerca coperture assicurative vita” dell'ANIA (Associazione nazionale delle imprese di assicurazione) che fornisce ai richiedenti (ad esempio i coniugi delle persone decedute) informazioni sull'esistenza o meno, presso le imprese italiane, di coperture assicurative vita relative alla persona deceduta, ipotizzata assicurata.
La richiesta può essere fatta soltanto dal soggetto che compaia tra i beneficiari della polizza. All'uopo, dunque, è consigliabile formulare tante richieste quanti sono i potenziali beneficiari (ad esempio in caso di stipulante deceduto con più figli eredi).
In alternativa alla richiesta di informazioni al servizio offerto da ANIA, è possibile rivolgere la richiesta di informazioni al broker assicurativo o all'intermediario bancario di cui si serviva l'assicurato.
La domanda di rimborso può essere presentata esclusivamente on-line, attraverso il Portale Unico CONSAP, previa registrazione.
L'istruttoria da parte della CONSAP si concluderà entro il 31 dicembre 2020, termine ultimo entro cui il richiedente dovrà necessariamente far pervenire tutta la documentazione utile all'accoglimento dell'istanza.
All'esito dell'istruttoria, la Concessionaria comunicherà l'accoglimento, ovvero, il rigetto motivato dell'istanza di rimborso e, successivamente, entro il 31 marzo 2021, la percentuale riconosciuta, calcolata rapportando lo stanziamento disponibile con l'ammontare totale delle domande accolte.
Occorre precisare che, in ogni caso, all'accoglimento della domanda può conseguire la corresponsione al massimo del 50% dell'importo della polizza devoluto dall'intermediario al Fondo Rapporti Dormienti. Ne consegue che, qualora lo stanziamento sia insufficiente a soddisfare il 50% della quota relativa alle domande accolte, la Concessionaria procederà al rimborso in misura proporzionalmente ridotta.
Per tali ragioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha prorogato al 30 ottobre 2020 la scadenza dei termini di presentazione per le istanze di rimborso parziale delle polizze dormienti, inizialmente fissata dal Settimo Avviso di rimborsabilità al 15 settembre 2020.
Le polizze vita “dormienti”
Si tratta di polizze assicurative il cui capitale maturato non è stato liquidato ai beneficiari e che giacciono presso le casse degli intermediari (istituti bancari, compagnie assicurative ecc.) in attesa che decorrano i termini per la prescrizione.
La mancata liquidazione degli importi scaturisce da una serie di circostanze quali, ad esempio, l'intervenuto decesso del contraente/assicurato, la mancata conoscenza della qualità di beneficiario di una polizza, ovvero, la scadenza della polizza stessa.
I diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivono in 10 anni dalla data dell'evento e, oltre tale termine, gli intermediari sono tenuti a devolvere le somme al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi (CONSAP).
In specie, il termine di prescrizione decennale si applica agli eventi accaduti a decorrere dal 20 ottobre 2010. Sono rimborsabili le polizze assicurative il cui diritto alla riscossione è maturato dopo il 1° gennaio 2006 e la cui prescrizione sia avvenuta prima del 1° gennaio 2012.
Avviso di rimborsabilità
L'ultimo stanziamento di risorse a valere sul fondo “Iniziative a vantaggio dei consumatori” ha permesso al Ministero dello Sviluppo Economico l'apertura di una nuova finestra per la presentazione di richieste di rimborso parziale delle polizze dormienti prescritte.
Fino al 30 ottobre 2020 è, infatti, possibile inoltrare alla CONSAP, incaricata della gestione da parte del Ministero, la richiesta di rimborso parziale delle polizze assicurative vita prescritte per le quali siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- evento (morte/vita dell'assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
- prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2012;
- rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell'intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
- non aver ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell'ambito di uno dei precedenti sei avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.
Tali condizioni sono previste dal Settimo Avviso di rimborsabilità diramato dal Ministero lo scorso 4 giugno. Con i precedenti sei avvisi pubblici erano state prese in considerazione le istanze di rimborso per le quali l'evento determinante il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta prima del 1° luglio 2011.
Potenziali beneficiari e modalità di rimborso
Per poter accertare la propria qualità di beneficiario di una polizza dormiente occorre rivolgersi al “Servizio ricerca coperture assicurative vita” dell'ANIA (Associazione nazionale delle imprese di assicurazione) che fornisce ai richiedenti (ad esempio i coniugi delle persone decedute) informazioni sull'esistenza o meno, presso le imprese italiane, di coperture assicurative vita relative alla persona deceduta, ipotizzata assicurata.
La richiesta può essere fatta soltanto dal soggetto che compaia tra i beneficiari della polizza. All'uopo, dunque, è consigliabile formulare tante richieste quanti sono i potenziali beneficiari (ad esempio in caso di stipulante deceduto con più figli eredi).
In alternativa alla richiesta di informazioni al servizio offerto da ANIA, è possibile rivolgere la richiesta di informazioni al broker assicurativo o all'intermediario bancario di cui si serviva l'assicurato.
La domanda di rimborso può essere presentata esclusivamente on-line, attraverso il Portale Unico CONSAP, previa registrazione.
L'istruttoria da parte della CONSAP si concluderà entro il 31 dicembre 2020, termine ultimo entro cui il richiedente dovrà necessariamente far pervenire tutta la documentazione utile all'accoglimento dell'istanza.
All'esito dell'istruttoria, la Concessionaria comunicherà l'accoglimento, ovvero, il rigetto motivato dell'istanza di rimborso e, successivamente, entro il 31 marzo 2021, la percentuale riconosciuta, calcolata rapportando lo stanziamento disponibile con l'ammontare totale delle domande accolte.
Occorre precisare che, in ogni caso, all'accoglimento della domanda può conseguire la corresponsione al massimo del 50% dell'importo della polizza devoluto dall'intermediario al Fondo Rapporti Dormienti. Ne consegue che, qualora lo stanziamento sia insufficiente a soddisfare il 50% della quota relativa alle domande accolte, la Concessionaria procederà al rimborso in misura proporzionalmente ridotta.