I commercialisti e la consulenza finanziaria

31.1.2020
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Informazioni per l'esercizio dell'attività tra consulenti finanziari e commercialisti
Dal 1° dicembre 2018 con la piena operatività dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, anche i dottori commercialisti hanno la possibilità di iscriversi nella sezione dedicata ai Consulenti Finanziari Autonomi, previo superamento di una prova di esame.
Oggi su questo tema permane sempre scarsa informazione e poca chiarezza. Molti, anche tra i colleghi, ancora sono convinti che al Commercialista sia vietato fornire consulenza su strumenti e prodotti finanziari.
In realtà al Commercialista non è vietato erogare consulenza in materia di investimenti finanziari, ma bensì è vietata l'attività di agente collegato, ovvero l'attività di collocamento di prodotti / servizi finanziari per conto di un intermediario.
Il comma 1 lett e) dell'art 4 del D.lgs n. 139/2005 recante disposizioni in tema di incompatibilità per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e l'attività di Promotore Finanziario ( oggi “Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede ).
La norma operando nei confronti dell'iscritto all'Albo dei Commercialisti, una restrizione della generale libertà di iniziativa economica, introduce una compressione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti che trova fondamento nell'esigenza di tutelare l'indipendenza, l'onorabilità e l'imparzialità del professionista e garantire che questi agisca, nello svolgimento dell'attività professionale nel rispetto degli interessi pubblici (La Disciplina delle Incompatibilità art. 4 Dlgs 139/05, Norme Interpretative del 01/03/2012 CNDEC ).
Le limitazioni individuate dalla norma sono dirette ad evitare che lo svolgimento di attività volte alla cura di interessi particolari interferiscano nel campo professionale incidendo negativamente sulla libertà di determinazione professionale.
Il Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, dopo aver richiamato il rispetto delle norme in tema di indipendenza e incompatibilità previste dalla legge stabilisce espressamente (art.9) che il professionista non deve mai porsi in situazioni idonee a diminuire il proprio libero arbitrio o ad essere di ostacolo all'adempimento dei doveri.
Il professionista deve inoltre evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi e più in generale qualsiasi circostanza in cui un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza.
In particolare, al fine di scongiurare il rischio di una compromissione dell'indipendenza, il professionista deve evitare ogni legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare negativamente la sua integrità o la sua obiettività.
E' evidente che il Dottore Commercialista non può assolutamente svolgere l'attività di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in quanto quest'ultimo è la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, che in qualità di “Agente Collegato”, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario (art. 1 co.5-septies 3 TUF). E per “agente collegato” si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari (art. 1 co.5-septies 2 TUF).
Il Dottore Commercialista può invece esercitare tranquillamente l'attività di Consulente Finanziario Autonomo in quanto quest'ultimo deve essere indipendente sia soggettivamente che oggettivamente da qualsiasi intermediario finanziario (Indipendenza Assoluta).
L'art 5 del Decreto MEF n. 206 del 24/12/2008 preclude l'iscrizione all'albo dei Consulenti Finanziari Autonomi a coloro che intrattengono, direttamente o indirettamente rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura con emittenti o intermediari o con soggetti ad essi collegati, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.
E' vietata la percezione di qualsiasi beneficio da parte di soggetti diversi dal cliente al quale è prestato il servizio, ovvero il Consulente Finanziario Autonomo non può assolutamente percepire commissioni o incentivi da parte degli intermediari finanziari e deve essere remunerato solo ed esclusivamente dal cliente.
Come si può vedere dalla tabella, il CFA è:
- indipendente dai produttori / distributori come il Commercialista
- non percepisce commissioni o incentivi da alcun intermediario finanziario, come il Commercialista
- è remunerato esclusivamente dal suo cliente, come il Commercialista
- non colloca prodotti o strumenti finanziari, ma eroga solamente un servizio di consulenza, come il
Commercialista - è libero di determinare qual è la migliore soluzione tecnica per il suo cliente, come il Commercialista
- non ha legami personali, professionali ed economici che siano in grado di ridurre la sua obiettività come il commercialista.
In conclusione, il Dottore Commercialista può tranquillamente iscriversi all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (previo superamento della prova di esame) ovviamente solo ed esclusivamente nella sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi.