Il rischio della doppia tassazione quando vivi in Italia ma lavori all’estero

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Tre errori da non commettere con l’Agenzia delle entrate secondo Giammarco Cottani, partner dello studio Ludovici Piccone&Partners.

Vivo in Italia ma lavoro all’estero: dove pago le tasse?

Se sono residente in Italia e lavoro all’estero devo, in teoria, pagare le tasse in entrambi i Paesi, ma in realtà l’obiettivo è di pagare le tasse una volta sola. Quindi, ad esempio, se io ho un appartamento, il mio domicilio e la mia famiglia in Italia, ma svolgo attività all’estero, ovviamente lo Stato in cui vado a svolgere la mia attività lavorativa andrà a tassare i miei redditi, che in questo caso saranno di lavoro dipendente o di lavoro autonomo a seconda dell’attività svolta. Però, se io mi dichiaro ancora residente in Italia, dovrò – sulla base della normativa italiana – dichiarare comunque questo reddito in Italia per poi andare a chiedere eventualmente o un credito di imposta oppure richiedere che questo reddito prodotto all’estero e tassato all’estero sia esentato. La differenza tra esenzione del reddito prodotto all’estero e attribuzione di un credito d’imposta per le tasse pagate all’estero in Italia dipende dal trattato contro le doppie imposizioni che l’Italia ha stipulato con il Paese in cui il soggetto va a svolgere le proprie attività. Quindi, ad esempio, se sono un soggetto residente in Italia ma svolgo un’attività di lavoro dipendente in Germania, il documento a cui dovrò fare riferimento per andare a stabilire come eliminare questa doppia imposizione e quindi evitare di essere tassato due volte, sarà il trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, che stabilirà se l’Italia garantirà o un credito d’imposta oppure se andrà ad esentare il reddito che è stato prodotto all’estero.

Come evitare la doppia tassazione?

La doppia tassazione si evita utilizzando uno strumento che viene definito “convenzione contro le doppie imposizioni” o “trattato contro le doppie imposizioni”. Sono degli accordi di diritto internazionale pubblico – l’Italia ne ha concluso più di 90 con Paesi tanto dell’Unione Europea, tanto al di fuori dell’Unione Europea – e prevedono una predisposizione che è appunto uno strumento o dell’esenzione del reddito prodotto all’estero, quindi non dovrò neanche dichiarare il reddito prodotto. Oppure, se il meccanismo previsto dal trattato contro le doppie imposizioni siglato dall’Italia prevede un credito d’imposta, dovrò comunque andare a dichiarare il reddito prodotto all’estero in Italia, riportarlo nella mia dichiarazione e poi richiedere un credito d’imposta all’Agenzia delle entrate, per eliminare questo fenomeno di doppia imposizione.

Cosa si fa quando si verifica la doppia imposizione?

Vi è anche in questo caso uno strumento giuridico ad hoc previsto dal trattato contro le doppie imposizioni che si chiama “procedura amichevole” o “Mutual Agreement Procedure (MAP)“. E’ una procedura in cui i rappresentanti dell’Italia e quelli dell’altro Stato contraente si incontreranno intorno a un tavolo e dovranno discutere della situazione di doppia imposizione e quindi determinare quale dei due Paesi, l’Italia o l’altro Stato contraente, dovrà procedere alla tassazione, che dovrà dunque avvenire una sola volta.

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