Criptovalute, per i privati tassazione al 26%

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La fiscalità delle criptovalute prevede una tassazione al 26% per i cittadini privati. Ma quali sono le differenze con le imprese? Intervista a Massimiliano Gazzo, socio dello Studio De Berti Jacchia, che spiega in quali occasioni le criptovalute vanno dichiarate nel 730.

Le criptovalute vanno dichiarate nella dichiarazione del 730?

“Le criptovalute vanno dichiarate se costituiscono reddito per il contribuente e questo succede solo a determinate condizioni. Innanzitutto se si supera come disponibilità nel conto corrente per almeno sette giorni il valore di 51.645,69 euro. Poi, se il contribuente è abilitato a dichiarare il 730, sicuramente potrà utilizzarlo. Bisogna stare attenti però perché le criptovalute, qualora detenute all’estero, devono essere indicate nel quadro RW. Anche in presenza di presentazione della dichiarazione del 730, dovrà essere integrata con la presentazione del modello redditi, con i quadri specifici. Attenzione però: ci sono in questo momento dei problemi nella presentazione di questi modelli integrativi perché sembra che, al di là di quello che dice la norma, il modello redditi non sia solo integrativo ma sostitutivo, quindi bisogna stare attenti. Consiglierei che, anche qualora ci fosse una situazione del genere, si presentasse esclusivamente il modello redditi anziché il 730″.

Ci sono differenze negli obblighi fiscali per cittadini privati e imprese?

“Sicuramente. Per i privati la fiscalità delle criptovalute prevede che ci sia una tassazione al 26%. Per le imprese, invece, le criptovalute faranno parte del reddito d’impresa e saranno valutate a fine anno come qualsiasi valuta e, quindi, l’eventuale plusvalenza concorrerà a formare il reddito della società. Il punto fondamentale è che le imprese in questo momento hanno difficoltà a poter capire come possa essere contabilizzata la criptovaluta perché a livello internazionale c’è una certa evoluzione che poco si sposa con l’attuale interpretazione in ambito italiano. In Italia c’è una prevalenza della qualificazione come strumento di pagamento e valuta estera, mentre in ambito internazionale non è sufficiente come intepretazione e sembra che invece possa prevalere il concetto di rimanenza. Questo crea un conflitto, perché le conseguenze per l’impresa sarebbero completamente diverse in un caso o nell’altro”.

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