Acquisto di un’opera d’arte, istruzioni per l’uso

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Nell’acquisto di un’opera d’arte bisogna distinguere tre fasi: la due diligence, la redazione e la patologia del contratto. In cosa consistono e quali sono i rischi da monitorare? Intervista a Annapaola Negri-Clementi, managing partner dello Studio legale Negri-Clementi.

Quali passaggi seguire nell’acquisto di un’opera d’arte?

“In una compravendita possiamo distinguere tre fasi. La prima è quella della due diligence. Andremo a verificare il certificato di autenticità, la provenienza, il titolo di proprietà e la libera circolazione, ovvero l’assenza di un vincolo di dichiarazione di interesse eccezionale. La seconda fase è quella della redazione di un contratto. Noi come studio legale raccomandiamo la redazione di un contratto nel quale l’acquirente potrà chiedere al venditore che rilasci una garanzia di autenticità e provenienza dell’opera e dell’assenza di vincoli o gravami sull’opera stessa. La terza fase è solo eventuale e riguarda la patologia del contratto, ovvero cosa succede nel caso in cui l’opera, successivamente alla compravendita, dovesse risultare diversa da quella che era stata dedotta nel contratto, quindi trasferita a qualcosa di diverso o perché falsa o perché non correttamente attribuita”.

Quali sono i rischi da monitorare?

“I rischi da monitorare attengono a quegli elementi essenziali all’identificazione dell’opera d’arte. In particolare, la presenza del certificato di autenticità dell’opera che deve essere rilasciata dall’artista, dall’archivio o dalla fondazione. Il secondo rischio è quello di valutare che il venditore sia proprietario dell’opera che viene trasferita. Questo anche se nel nostro ordinamento esiste una disciplina a tutela dell’acquirente che l’acquisto è non domino se l’acquirente è in buona fede nella fase della consegna e acquista in forza di un titolo idoneo. Il terzo rischio è quello di verificare che l’opera sia dotata di un certificato di libera circolazione e che quindi possa circolare al di fuori del territorio dello Stato”.

Come intervenire qualora sorgessero problematiche nel processo di acquisto?

“Qualora il bene trasferito fosse diverso da quello dedotto in un contratto, ci sarebbero diversi rimedi giudiziali a favore dell’acquirente. Questo a condizione che il contratto sia stato previsto e sottoscritto e sia contenuta una garanzia di autenticità. In tal caso, l’acquirente avrà diritto a una risoluzione per inadempimento del contratto. In caso contrario, all’acquirente spetterà soltanto un’azione minore che è l’annullamento del contratto per vizio del consenso. Le azioni hanno presupposti diversi e hanno diversi effetti giuridici, diversi rimedi risarcibili e termini di prescrizione, 10 anni o cinque anni a seconda che si eserciti un’azione o l’altra. In conclusione, noi raccomandiamo comunque la sottoscrizione di un contratto per iscritto per la compravendita di un’opera d’arte”.

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