Il caso Meazza – San Siro: la sottile linea fra sviluppo urbano e tutela dei beni culturali

3 MIN

La sorte dello stadio Giuseppe Meazza è oggetto di numerose polemiche, molte delle quali hanno al centro il tema del potenziale rilievo dello stadio sotto il profilo della tutela dei beni culturali

Lo stadio Giuseppe Meazza (altresì noto come San Siro) è indissolubilmente legato alla città di Milano, della quale costituisce uno dei simboli moderni, tanto da essere soprannominato “la Scala del calcio”. 

Meazza – San Siro, il passato: l’evoluzione della struttura

La prima versione dello stadio venne completata nel 1926, sui terreni (allora) del Milan, che ne rimase proprietario fino al 1935, data in cui l’impianto venne acquistato dal Comune di Milano. Fu proprio quest’ultimo ad effettuare il primo nucleo di interventi nel biennio 1937-1939, incrementando la capienza dagli originali 35.000 fino a 55.000 spettatori.

Dopo la terribile parentesi del secondo conflitto mondiale, nel 1955-1957 venne realizzato un secondo anello di tribune – aumentando così ulteriormente i posti sino a raggiungere il numero di 85.000 – e furono installati i sistemi di illuminazione notturna, oltre al primo tabellone elettronico.

In occasione dei mondiali di calcio di Italia 90’, lo stadio ha infine subito l’ultimo intervento che è risultato essere anche quello più impattante dal punto di vista della capienza e della forma. 

Il Meazza nella sua attuale configurazione è stato inaugurato il 25 aprile 1990, ormai 33 anni fa.

Il futuro: i progetti di un nuovo stadio a San Siro

Anche una storia illustre come quella di San Siro subisce tuttavia l’inesorabile spinta della modernità. Si è parlato per anni della possibilità che Inter e Milan arrivassero a essere proprietarie di una loro struttura, sulla falsariga delle maggiori squadre di calcio europee. Dopo numerosi dibattiti sull’opportunità di rinnovare, demolire o semplicemente abbandonare il Meazza in favore di una nuova struttura, sembra finalmente che si sia giunti alla decisione finale: il Comune di Milano comunicherà nei prossimi giorni le sue richieste di modifica del progetto presentato dalle squadre milanesi, prima di poter definitivamente dare il via libera alla realizzazione di un nuovo stadio. La scelta sembrerebbe dunque propendere per la demolizione della “Scala del calcio” a favore di un nuovo impianto; il condizionale è tuttavia d’obbligo dato che alle numerose problematiche di tipo burocratico si aggiunge anche il (ri)sorgere di una polemica sotto il versante dei beni culturali. 

La normativa di tutela

L’art. 10 del D.lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio – “CBC”) sancisce infatti che sono da presumersi come “beni culturali” i beni immobili di proprietà di ciascun ente o istituto pubblico (comma 1) purché questi siano opera di autore non vivente e la loro esecuzione risalga ad oltre settanta anni (comma 5). Per i beni che rispecchiano tali caratteristiche, si applicano in via cautelare le disposizioni di tutela previste dal codice per i beni culturali fintanto che non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale prevista dall’art. 12 CBC.

I suddetti requisiti sembravano potersi riscontrare anche nel Meazza, in virtù del fatto che lo stesso è di proprietà del Comune di Milano ed è stato inaugurato nel 1926 (ossia 97 anni fa). 

Nel momento in cui si è iniziata a discutere concretamente l’ipotesi di una demolizione dello stadio in favore di una nuova struttura, il Comune di Milano ha quindi tempestivamente presentato istanza (prot. 514876 del 13.11.2019) al Segretariato Regionale per la Lombardia affinché procedesse con la verifica di interesse culturale. 

L’organo competente a pronunciarsi sulla verifica, ossia la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (c.d. Co.Re.Pa.Cu.) della Lombardia ha tuttavia ritenuto che l’impianto non presentasse interesse culturale ai sensi del CBC. La motivazione del provvedimento datato 13.05.2020 recita in particolare che “le persistenze dello stadio originario del 1925-’26 e dell’ampliamento del 1937-39’ risultano del tutto residuali rispetto ai successivi interventi di adeguamento e ampliamento”, ossia quelli del 1955 (68 anni fa) e 1990 (33 anni fa). Pertanto, per il Co.Re.Pa.Cu. la struttura nel suo complesso non può considerarsi risalente ad oltre 70 anni ma è piuttosto “soggetta a una continua trasformazione in base alle esigenze legate alla pubblica fruizione e sicurezza”.

L’esito negativo della verifica da parte del Co.Re.Pa.Cu. nel 2019 non è riuscito comunque ad interrompere le polemiche. Se da un lato, infatti, la struttura raggiungerà la soglia dei 70 anni tra poco – nel 2025 – dall’altro, il Ministero della Cultura, nella persona del sottosegretario Vittorio Sgarbi, ha annunciato alla stampa che lo stadio è comunque meritevole di tutela, ipotizzando l’apposizione di un vincolo “storico relazionale” ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. d)* . Come previsto dall’art. 12, co. 2, CBC, difatti, la verifica di interesse culturale può essere effettuata anche d’ufficio. 

Affinché possa apporsi il vincolo relazionale su un determinato bene, nondimeno, è necessario che il provvedimento di tutela si fondi sull’importanza che il determinato oggetto di tutela abbia assunto in un fatto storico preciso. Tale requisito è suffragato dalla giurisprudenza amministrativa, che, nell’interpretare la fattispecie di cui all’art. 10, co. 3, lett. d), ha in più occasioni affermato che il vincolo relazionale possa essere apposto solo ove sussista un legame fra fatti storici specifici e ben individuati e il bene oggetto di vincolo (v. CdS 2920/2017 e TAR Milano, 2120/2020). 

Ove l’ipotesi ventilata dal sottosegretario Sgarbi venisse confermata, sarà dunque compito dei funzionari del Ministero verificare nuovamente la sussistenza (o meno) dell’interesse culturale sullo stadio, fondandola stavolta sull’individuazione di fatti storici precisi che possano far riconoscere l’interesse culturale sull’impianto. 

Ad oggi tale provvedimento di avvio dell’iter di verifica di interesse culturale non risulta essere stato ancora notificato e, pertanto, la struttura rimane “libera” da vincoli. Ad ogni modo, dinnanzi a uno dei simboli della città di Milano, è indubbio che la strada per la realizzazione di un nuovo impianto è ancora piena di incognite.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13 … d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale”.

Articoli correlati

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine 66 – marzo 2024
Magazine N.65 – febbraio 2024
Guide
Quando la fotografia diventa arte

Cosa rende “arte” una fotografia? Molti collezionisti partono prevenuti prima di affrontare l’acquisto...

Top 200 Advisor del Wealth – 2024

Proteggere la ricchezza, farla crescere e trasferirla in sicurezza alle nuove generazioni è uno degli obiettivi f...