Il contratto di arte va fatto … ad arte!

Se e quando si scrive un contratto che concerne un’opera d’arte, le insidie sono tante, e le cautele mai troppe

È un gioco di parole, ma anche una cruda verità: se e quando si scrive un contratto che concerne un’opera d’arte, le insidie sono tante, e le cautele mai troppe. Come stilare dunque un documento che ci tuteli al meglio, considerata la peculiarità dell’oggetto?

Non è semplice, in primo luogo perché la normativa che regola lo status e la “vita” di un dipinto, di un’installazione, di una collezione di fotografie, di una scultura e via dicendo è variegata e trasversale a più aree, e le fonti sono molteplici. 

Solo per citare le più importanti, entrano in gioco il codice civile, la legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941), a volte il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004 e successive modifiche) … 

E, sullo sfondo, è bene non dimenticare anche il codice penale, all’interno del quale è recentissima l’introduzione delle disposizioni (entrate in vigore lo scorso 23 marzo 2022) in materia di reati contro il patrimonio culturale, modificative del previgente regime, e introduttive, tra l’altro, del titolo VIII-bis, con gli articoli da 518-bis a 518-undevicies, nonché di alcuni delitti (contro il patrimonio culturale, appunto) tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, di cui si occupa il Decreto Legislativo n. 231/2001.

Queste perciò sono le “tessere” necessarie – o, almeno, utili – per comporre il “puzzle” contrattuale, ma come utilizzarle in modo da ottenere un risultato soddisfacente?

Innanzitutto, considerare sempre che l’oggetto d’arte è un bene mobile – ovvero, secondo l’art. 812, comma II, del codice civile (e ragionando per esclusione rispetto alla definizione di “bene immobile”) un bene non naturalmente o artificialmente incorporato al suolo – ma con delle caratteristiche che lo rendono profondamente diverso da qualsiasi altro bene appartenente a questa categoria; caratteristiche di cui, ahimè, la legislazione non sempre tiene conto.

Un dipinto è infatti un unicum, non è fungibile, e quindi non è sostituibile o riparabile, come invece sono altri beni mobili (ad es., un telefono cellulare, un abito, un elettrodomestico, etc.): ciò vale anche se, ai fini del codice civile, non c’è distinzione di sorta.

Inoltre, occorrerà valutare non solo quale sia la tipologia di contratto che si sta predisponendo (compravendita, prestito, deposito, trasporto, assicurazione, mandato, etc.), ma anche per conto di quale parte si stia scrivendo (un collezionista? un artista? un venditore o un acquirente? un museo, una galleria, un intermediario … le combinazioni sono numerosissime); e, ancora, se una o più parti dell’accordo possano considerarsi rivestire, o meno, la qualifica di consumatore e di professionista (ciò perché, nel caso, potrebbero entrare anche in gioco le previsioni del Codice del Consumo – Decreto Legislativo n. 206/2005 e successive modifiche).

Infine, andrà stabilito se ci sono profili di internazionalità, perché spesso le transazioni – o, più in generale, le vicende – che riguardano un’opera d’arte, presentano elementi che vanno oltre i confini nazionali. 

Si pensi al caso di una compravendita in asta, in cui il venditore e la casa d’aste intermediaria sono italiani, ma l’acquirente è straniero, con tutte le conseguenze che da ciò derivano (ad esempio, opportunità che il contratto contenga clausole sulla circolazione extranazionale del bene, per il caso in cui esso vada consegnato all’estero; previsioni su oneri e adempimenti doganali; norme che disciplinino quali siano la legge e il foro competenti …).

Dalle brevi considerazioni qui sopra, risulta chiaro, quindi, che bisogna cercare di inserire in contratto clausole specifiche e puntuali, modellate sulla particolarità della fattispecie, ma anche sul singolo caso concreto di volta in volta trattato.

E ancora, non si potranno tralasciare tutti quegli aspetti che ineriscono l’essenza dell’opera d’arte, quali, ad esempio, i temi dell’autenticità, della provenienza, della condizione fisica e giuridica in cui si trova il bene: su questi punti, dovrà essere molto chiara quale sia la ripartizione delle varie responsabilità tra i soggetti che partecipano all’accordo, nonché se e quali garanzie e dichiarazioni questi ultimi siano disponibili a rilasciarsi, reciprocamente o in via unilaterale.

Un’ultima cosa, che forse andava detta per prima: anche se la legge (i.e. il codice civile), salve alcune eccezioni, di norma non richiede la forma scritta per gli atti che riguardano beni mobili, è più che consigliato scegliere lo scritto, piuttosto che una semplice stretta di mano, quando si tratta di un bene artistico.

Chi si destreggia nel settore sa quanto spesso accada che un dipinto si compri o si venda sulla parola, ma è altrettanto consapevole di come ciò possa complicare le cose, soprattutto quando i contraenti diventano …. contendenti: in tale ipotesi, l’assenza del contratto inciderà pesantemente sull’esito della controversia!

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