Arte, NFT e blockchain: nuove tecnologie, vecchi problemi?

Dando per acquisite le nozioni di nft, blockchain, smart contract e cryptocurrency, continuiamo a chiederci quale sia l’impatto di queste tecnologie sulle transazioni d’arte e sul diritto che le regola

Dando per acquisite le nozioni di non-fungible token, blockchain, smart contract e cryptocurrency (non me ne vogliano gli italianisti!), continuiamo a chiederci quale sia l’impatto di queste tecnologie sulle transazioni d’arte e sul diritto che le regola.

Si tratta di termini e concetti ormai divenuti di uso quotidiano, testimonianza del fatto che il fenomeno delle opere d’arte tokenizzate e operate da smart contract sembra essere sempre più diffuso, conosciuto e utilizzato.

Tra gli esempi più eclatanti e recenti, ricordiamo quell’asta online di Christie’s (25 febbraio – 11 marzo 2021) in cui, per la seconda volta (nell’ottobre 2020 era stato infatti venduto in asta il primo NFT, che, tuttavia, aveva raggiunto “solo” il prezzo di aggiudicazione di USD 131,250), un colosso delle vendite di opere d’arte si cimentava nell’impresa: offrire al grande pubblico un’opera digitale (Beeple, “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS), edita in un unico esemplare, emessa tramite non-fungible token e pagabile (con criptovaluta Ethereum) utilizzando un digital wallet mantenuto su una delle piattaforme espressamente indicate dalla casa d’aste (i.e. Coinbase Custody Trust; Coinbase, Inc.; Fidelity Digital Assets Services, LLC; Gemini Trust Company, LLC;  Paxos Trust Company, LLC).

Per la cronaca, l’opera è stata aggiudicata per la cifra record di USD 69,346,250.

Tutti ne hanno parlato, l’evento ha avuto grande risonanza, Christie’s e Mike Winkelmann (AKA Beeple) hanno molto probabilmente festeggiato, ma, a parere di chi scrive, e al di là del clamore suscitato, l’impiego delle nuove tecnologie nel campo della creazione di opere d’arte e delle transazioni sulle stesse non può considerarsi – dal punto di vista prettamente giuridico-legale – come l’“avvento di una nuova era”.

Le vecchie problematiche rimangono, e non sembrano essere superate dalle sempre più frequenti innovazioni informatiche, giuridiche e finanziarie.

Ci sono almeno due importanti questioni giuridico-legali su cui la tecnologia NFT non pare, almeno per ora, poter intervenire in modo definitivamente risolutivo: l’attribuzione dell’opera; la sua autenticità e la contraffazione.

E’ vero che l’arte – in particolare quella nativa digitale, caratterizzata, per quel che qui ci interessa, dall’assenza di un’opera fisica – potrà probabilmente essere più protetta, così come chi ne è l’autore, laddove venga coniata come una sequenza di dati alfanumerici (c.d. hash), immessa in un token univoco, unico, immodificabile e non replicabile, nonché inserita in una catena di blocchi decentralizzata, simultaneamente accessibile e che certifichi in modo indelebile e immutabile la provenienza e l’ora di esecuzione di ciascuna transazione.

Ma chi ci garantisce che colui il quale crea l’hash dell’opera (e quindi l’NFT) ne sia davvero l’autore? Nuova tecnologia, vecchio problema.

Problema che peraltro assume portata ancora più ampia laddove l’artista non sia più in vita, ma si tenti comunque di tokenizzarne il lavoro (lavoro, si badi bene, spesso non nativo digitale, bensì esistente come oggetto d’arte, fisicamente tangibile): si pensi alla contrapposizione Caravaggio/Damien Hirst.

L’incapacità delle nuove tecnologie di risolvere il secolare problema dell’attribuzione determina poi immediate ripercussioni sul tema dell’autenticità: tanto l’opera di Caravaggio (opera fisica, di artista defunto ormai da lunghissimo tempo) che quella di Damien Hirst (opera concettuale, magari in futuro anche esclusivamente nativa digitale, di artista contemporaneo vivente) possono essere falsificate.

Certo, un NFT è unico e non replicabile, ma modificando anche un singolo, minimo dato del codice hash si potrà ottenere un risultato molto prossimo alla contraffazione, ossia un’opera digitale che differisca da un’altra solo per un elemento, il quale, per di più, una volta trasformato in breve stringa alfanumerica potrebbe non risultare percepibile all’occhio del collezionista, nemmeno del collezionista ipertecnologico!

In definitiva, l’apporto di nuovi strumenti e idee nel settore dell’arte (dalla fase di creazione dell’opera a quella di pubblicazione e scambio della stessa) è certamente benvenuto, soprattutto ove consenta trasparenza, nonché sia foriero di iniziative volte a sostenere gli artisti emergenti, a democratizzare l’arte e a renderla più fruibile per tutti.

Non vanno tuttavia tralasciati gli aspetti critici, non solo in termini di rischi per l’ecosistema (sono note le problematiche relative all’enorme impatto e costo ambientale che l’uso della tecnologia, in particolare delle blockchains e delle criptovalute, comporta) e per il mercato, che certo non ha bisogno di altri selvaggi speculatori, ma anche sotto l’aspetto delle problematiche giuridiche, che rimangono irrisolte.

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