Tutela degli assicurati in Lussemburgo: come funziona?

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Il regime legale del Lussemburgo offre un elevato livello di protezione patrimoniale per i sottoscrittori di polizze vita. Gli esperti di Baloise Vie Luxembourg S.A. ne illustrano il funzionamento

Il Lussemburgo offre una protezione e una sicurezza uniche in Europa per i sottoscrittori di un contratto di assicurazione vita. Tale sistema di tutela è noto sotto il nome di “triangolo della sicurezza”.

Il c.d. “triangolo della sicurezza” è rappresentato dall’impresa di assicurazione, dalla banca depositaria e dall’autorità di vigilanza – il “Commissariat aux Assurances” o “CAA”, i quali operano, nel rispetto del quadro legale e normativo, per garantire agli assicurati il massimo della sicurezza. Tale regime di protezione assicura la separazione legale e fisica tra il patrimonio dei sottoscrittori, da un lato, e le attività degli azionisti e altri creditori della compagnia di assicurazioni dall’altro. I tre pilastri che costituiscono i presidi di garanzia per gli assicurati sono:

  1. le riserve tecniche e il patrimonio rappresentativo;
  2. il deposito del patrimonio rappresentativo presso una banca depositaria autorizzata;
  3. e il c.d. “super privilegio” a favore dei contraenti.

1. Riserve tecniche, attivi rappresentativi e margini di solvibilità (sottoposti al controllo del Commissariat Aux Assurances e della società di revisione)

Riserve tecniche (o matematiche)

Per tutti i crediti derivanti dalle proprie polizze assicurative, ogni compagnia assicurativa lussemburghese deve costituire riserve tecniche (o matematiche), iscritte nel suo bilancio come passività. Tali riserve devono essere sufficienti a coprire in ogni momento, nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile, tutti gli impegni dell’impresa di assicurazione nei confronti dei propri contraenti, assicurati o beneficiari.

Attivi rappresentativi o asset “regolamentati”

Per garantire che tali riserve non costituiscano una mera posta contabile, la legge lussemburghese richiede che l’impresa di assicurazione possieda effettivamente attivi di importo equivalente (denominati “attivi rappresentativi”). Tali attivi rappresentativi devono essere gestiti secondo il principio della persona prudente e osservando i requisiti stabiliti dalla CAA (cfr. art. 114 della Legge del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo – “LSA” – e Regolamento del CAA n. 15/3). Tutti gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche devono essere iscritti in un inventario permanente (cfr. art. 118 LSA e Regolamento CAA n. 19/10), in tal modo l’inventario distingue nettamente il patrimonio rappresentativo da tutti gli altri beni appartenenti all’impresa (detti anche asset “disponibili” o “liberi”). L’iscrizione opera quindi una segregazione effettiva e totale di tali beni al fine di costituire, nell’ambito del patrimonio complessivo dell’impresa, un corpo distinto di beni (detti anche asset “regolamentati”). Gli attivi rappresentativi devono, infine, essere depositati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), tuttavia, è possibile richiedere una deroga alla CAA al fine di depositare i propri attivi al di fuori dello SEE.

Margini di solvibilità

Sulla base delle regole di cui sopra, le imprese di assicurazione dovrebbero normalmente, in ogni momento, essere in grado di garantire tutti i loro impegni. Tuttavia, anche le compagnie assicurative lussemburghesi, come tutte le altre imprese assicurative europee, devono sempre disporre di margini di solvibilità sufficienti per compensare eventuali carenze patrimoniali (cfr. artt. 107 e ss. LSA e Regolamento CAA n. 15/3).

Vigilanza

L’autorità di vigilanza deputa, il Commissariat aux Assurances, controlla e supervisiona costantemente il rispetto dei requisiti legali citati e dispone di poteri esecutivi e coercitivi nei confronti delle imprese inadempienti. Può, infatti, imporre sanzioni e/o adottare provvedimenti cautelari provvisori se un’impresa viola i requisiti legali. Le imprese di assicurazione devono, inoltre, far certificare i loro bilanci (e, quindi, le riserve tecniche, il patrimonio rappresentativo ed i margini di solvibilità) da una società di revisione indipendente. La relazione di quest’ultima deve essere trasmessa annualmente al CAA. Inoltre, la società di revisione ha l’obbligo di informare la CAA di tutte violazioni, eventualmente rilevate, che possono pregiudicare l’attività dell’impresa.

Vantaggi per il contraente
L’insieme delle regole e contrappesi sopra descritti ha la funzione di garantire che l’impresa di assicurazione disponga, in ogni momento, di risorse sufficienti, chiaramente identificabili e segregate rispetto agli altri beni della compagnia, per far fronte ai propri impegni. La segregazione degli attivi costituisce anche la base del “super” privilegio a favore dei contraenti/assicurati che verrà analizzato in seguito.

2. Deposito degli attivi presso una banca

Le imprese di assicurazione devono, non solo, possedere sufficienti riserve, rispettare stringenti limiti di investimento e garantire la segregazione dagli altri beni della compagnia, ma anche che tali beni siano custoditi presso una banca depositaria (e non detenuti direttamente dall’impresa stessa) (cfr. art. 115 LSA e Regolamento CAA n. 15/3).
L’attività di banca depositaria, per una compagnia assicurativa lussemburghese, può essere svolta esclusivamente dalle banche in possesso di particolari requisiti di legge e preventivamente autorizzate dal CAA. Tra l’impresa di assicurazione e la banca depositaria deve essere stipulata una specifica convenzione e tale convenzione deve essere preventivamente sottoposta ad approvazione del CAA (Regolamento CAA n. 16/9). Tale accordo intende, tra l’altro, assicurare che il patrimonio rappresentativo depositato resti segregato da altri attivi (in particolare, da eventuali debiti dell’impresa di assicurazione nei confronti della banca), così impedire ogni tipo di compensazione tra questi beni rappresentativi e altri impegni o debiti. Gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche sono mantenuti segregati una volta depositati presso la banca depositaria e la banca si impegna a non iscrivere o accettare alcun tipo di garanzia o privilegio su tali beni. Per le polizze assicurative collegate ad un fondo interno dedicato, viene aperto uno specifico conto corrente bancario presso una banca depositaria e solo gli attivi di tale fondo dedicato possono essere depositati su quel conto.

Vigilanza

Il CAA controlla quindi non solo le compagnie assicurative ma le banche depositarie per verificare il rispetto dei requisiti legali e dispone di speciali poteri di indagine nei loro confronti. Le banche depositarie, con l’accordo tripartito, devono impegnarsi a comunicare al CAA qualsiasi fatto che possa ledere i diritti degli assicurati. Il CAA ha facoltà di congelare, a vantaggio dei contraenti/assicurati, i beni depositati presso una banca depositaria qualora il CAA ritenga che la situazione finanziaria di un’impresa di assicurazione sia diventata critica o i suoi margini di solvibilità siano divenuti insufficienti.

Vantaggi per il contraente

Il deposito dei beni rappresentativi delle riserve tecniche presso un terzo, sotto il controllo del CAA, favorisce l’individuazione di tali beni, nonché la loro segregazione da altri beni dell’impresa di assicurazione e consente al CAA di congelare facilmente, in caso di difficoltà della compagnia di assicurazione, tali beni, lasciandoli nelle mani di un istituto di credito terzo.

3. Privilegio a favore di contraenti, assicurati e beneficiari

Il «super» privilegio sulle riserve matematiche

I contraenti, gli assicurati e i beneficiari beneficiano di un privilegio di primo grado sugli attivi rappresentativi dell’impresa di assicurazione al fine di garantire tutti i loro crediti assicurativi (ovvero tutti gli importi dovuti dalla compagnia di assicurazione ai contraenti, assicurati o beneficiari, sia quale adempimento delle polizze assicurative che come rimborso dei premi) (art. 118 LSA). Tale privilegio sorge automaticamente a partire dalla data di iscrizione dei beni nell’inventario permanente della compagnia. Tale privilegio è superiore a qualsiasi altro privilegio o garanzia (compresi quelli dello Stato, dei dipendenti, ecc.), il che assicura, in caso di fallimento, che nessun altro soggetto, oltre ai contraenti, agli assicurati o ai beneficiari, possa vantare alcun diritto a soddisfarsi in via preferenziale su tali beni. Proprio per sottolineare l’efficacia di tale privilegio, la normativa vieta l’iscrizione di qualsiasi altro privilegio, pegno o garanzia sui beni rappresentativi delle riserve tecniche.

Garanzia di secondo grado sugli altri beni disponibili (liberi) della compagnia

Nel caso in cui il “super” privilegio risultasse comunque insufficiente a coprire tutti i crediti assicurativi, i contraenti, gli assicurati e i beneficiari godono, per le somme non coperte, anche di un privilegio di secondo grado sugli altri beni liberi dell’impresa.
Tale privilegio è tuttavia postergato rispetto ai crediti derivanti da (i) spese giudiziarie, (ii) rapporti di lavoro, (iii) responsabilità civile e ai crediti dello Stato, dei comuni e degli enti previdenziali (art. 119 LSA).

Vantaggi per il contraente

Con la segregazione degli attivi necessari ad onorare tutti gli impegni dell’impresa di assicurazione e l’esistenza di un privilegio di primo grado su tali beni, i contraenti, gli assicurati e i beneficiari hanno la certezza che, in caso di scioglimento/fallimento/liquidazione coatta amministrativa, tutti i beni rappresentativi (che di norma saranno sufficienti) vengano utilizzati per soddisfare i loro crediti assicurativi. In caso di scioglimento, fallimento o liquidazione coatta amministrativa di un’impresa di assicurazione, i crediti assicurativi basati su contratti di assicurazione sulla vita sono calcolati come segue (art. 253-1 LSA):

  • per le assicurazioni sulla vita unit-linked, il credito è pari al numero di quote detenute negli attivi sottostanti alla data di apertura della liquidazione;
  • per le altre polizze vita, il credito è pari al valore delle corrispondenti riserve tecniche calcolato alla data di apertura della procedura di liquidazione;
  • i crediti assicurativi corrispondenti alle riserve tecniche per rischi di cui al ramo danni sono pari agli importi delle riserve accantonate nei libri dell’impresa assicuratrice.

Una volta calcolati i crediti per il ramo vita, il “super privilegio” si esercita come segue (cfr. art. 253-5 LSA):

  • per le assicurazioni sulla vita unit-linked, ai contraenti e ai beneficiari è concesso un privilegio di primo grado sui proventi derivanti dal realizzo degli attivi in questione. Nel caso in cui il numero complessivo di tali attivi detenuti dall’impresa di assicurazione fosse inferiore ai diritti dei predetti contraenti/beneficiari, il privilegio di primo grado sarà ridotto proporzionalmente;
  • per gli altri crediti derivanti da un’assicurazione sulla vita, ai contraenti e ai beneficiari è concesso un privilegio di primo grado sui proventi del realizzo di tutte le riserve tecniche dedicate a tali crediti. Nel caso in cui tale ammontare sia inferiore ai diritti di credito dei contraenti e dei beneficiari, il privilegio di primo grado è ridotto proporzionalmente.

I contraenti/beneficiari saranno soddisfatti dei loro crediti tramite liquidazione in contanti e non a mezzo di cessione degli attivi sottostanti, con l’eccezione delle polizze vita unit-linked (se il contratto lo prevede oppure vi sia il consenso del contraente/beneficiario).

4. La protezione in caso di fallimento della banca depositaria

In caso di difficoltà finanziarie della banca depositaria, la compagnia di assicurazioni può mantenere la disponibilità degli attivi ricevuti in deposito e di recuperarli o trasferirli.
Per quanto concerne i depositi dei titoli, la banca depositaria deve contabilizzare i titoli ricevuti in deposito o giacenti nel proprio conto separatamente dal proprio patrimonio. Di conseguenza, il depositante recupera i titoli che ha depositato presso la banca in caso di fallimento. Nel caso si verificasse una insufficiente solvibilità per garantire l’intera restituzione, i titoli verranno distribuiti proporzionalmente tra i depositanti.
Per quanto riguarda liquidità presente nei depositi, la compagnia di assicurazioni (e di conseguenza dei contraenti, assicurati e beneficiari) non ha alcun privilegio nei confronti degli altri clienti e creditori della banca in caso di difficoltà finanziarie. Quindi, le disponibilità liquide non beneficiano di una protezione specifica. Pertanto, è più vantaggioso investire in fondi monetari che beneficiano della stessa protezione dei titoli.
Alla luce di quanto precede, l’investimento in una polizza vita lussemburghese offre – oltre ai noti vantaggi in termini di pianificazione fiscale e successoria – un regime di tutela degli attivi investiti che riduce al minimo il rischio di controparte e non ha pari nel resto dell’Europa.

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