Pegno sulle polizze vita: una partita tutta da giocare

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Il pegno sulla polizza vita rientra tra le cosiddette garanzie reali e, anche se la sua costituzione ha luogo convenzionalmente tra contraente-debitore e finanziatore-creditore, il vincolo prodotto assurge a livello di privilegio. Cosa implica ciò?

La possibilità di costituire un pegno sui diritti derivanti dalla polizza vita, in particolare sui prodotti c.d. IBIPs (Insurance-Based Investment Products, prodotti d’investimento assicurativi), rappresenta uno dei tanti vantaggi (oltre a quelli tipicamente tradizionali quali l’impignorabilità e l’insequestrabilità) di cui ne beneficia chi fa ricorso a questo strumento duttile e flessibile quale appunto è il contratto di assicurazione sulla vita.

In particolare, il pegno sulla polizza vita rientra tra le c.d. garanzie reali e, anche se la sua costituzione ha luogo convenzionalmente tra contraente-debitore e finanziatore-creditore, il vincolo prodotto assurge a livello di privilegio: quindi maggior tutela per la banca creditrice derivante dal diritto di seguito in caso di cessione della polizza e alla preferenza di natura reale, e non contrattuale, in caso di concorrenza tra più creditori. Il pegno si costituisce, infatti, sul bene credito derivante dalla polizza, ossia sul valore di riscatto vantato dal contraente e/o dal beneficiario di polizza al verificarsi dell’evento assicurato previsto nel contratto; credito questo rappresentato solitamente dalla liquidazione del capitale maturato (c.d. valore di riscatto) sino alla data di realizzo del contratto stesso.

Quando si fa ricorso al pegno sulla polizza vita? Il ruolo della compagnia di assicurazione

Il pegno sulla polizza vita è utilizzato molto più spesso di quanto si possa pensare nell’immaginario collettivo bancario-assicurativo. Chi fa ricorso a tale garanzia reale è generalmente il contraente (persona fisica o giuridica) stesso della polizza (oppure un terzo soggetto collegato a quest’ultimo) il quale, magari ha necessità di ottenere dalla banca un prestito che gli consenta di immettere liquidità da investire nella sua azienda di famiglia, oppure nella sua start up. Oppure si costituisce un pegno sulla polizza, più semplicemente, per garantire una linea di credito che la banca rilascia a favore del contraente-debitore stesso per tutte le sue obbligazioni presenti e future.

Quale che sia la motivazione del contraente-debitore sottesa al ricorso di tale garanzia, occorre considerare non solo il ruolo svolto dalla banca, intenta ad analizzare la richiesta di finanziamento da parte del contraente-debitore, ma anche quello, altrettanto importante, della compagnia di assicurazione che, prima di fornire il proprio placet, dovrà procedere ad un’attenta due diligence sull’operazione nel suo complesso cercando di indagare, nei limiti di quanto le è consentito, le motivazioni che spingono il contraente-debitore a far ricorso a questo tipo di garanzia sul contratto assicurativo vita, tenendo conto soprattutto, che in caso d’inadempimento del contraente-debitore alle obbligazioni del finanziamento, oggetto dell’atto di pegno, la compagnia di assicurazione è obbligata a pagare “a semplice richiesta” senza sollevare eccezioni, se non quelle che gli spetterebbero contro il proprio contraente-creditore.

La garanzia quindi si perfeziona a seguito della notifica da parte dell’istituto di credito alla compagnia di assicurazione dell’atto di pegno che viene sottoscritto fra quest’ultimo ed il soggetto finanziato (che generalmente coincide con il contraente di polizza ma come si è visto, potrebbe anche essere un terzo soggetto) cui la compagnia di assicurazione non è parte contrattuale.

Successivamente alla notifica dell’atto di costituzione del vincolo pignoratizio, la compagnia di assicurazione consegna alla banca un’appendice alla polizza, avente data certa, dalla quale risulta l’apposizione del vincolo a favore di quest’ultima. E proprio attraverso l’appendice di polizza che la compagnia di assicurazione svolge quel ruolo importante a cui si accennava poc’anzi, poiché tale documento disciplina il rapporto contrattuale direttamente con la banca, precisando, ad esempio, che in caso di escussione della garanzia quest’ultima sarà tenuta al versamento di una somma pari al valore di riscatto della polizza e che la polizza non è gravata da ulteriori vincoli. Mentre è la data certa apposta sull’appendice stessa che, permette di fornire alla banca quella tranquillità in caso di eventuali pretese che altri creditori successivi a questa possano vantare sulla medesima polizza.

Una volta che il pegno sulla polizza vita è costituito, qualsiasi operazione che ha un impatto significativo su di essa (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il riscatto parziale o totale, un versamento di premio complementare, oppure lo switch) potrà essere effettuata dal contraente-debitore solamente previa autorizzazione della banca creditrice pignoratizia. Ciò significa pertanto che la compagnia di assicurazione, durante la vita del pegno stesso, si dovrà dotare di presidi organizzativi interni che siano in grado di monitorare il pegno stesso in relazione alla polizza e fino quando quest’ultima verrà svincolata dalla banca stessa, vuoi perché il contraente ha adempiuto all’atto di finanziamento oggetto dell’atto di pegno, vuoi perché invece la compagnia di assicurazione ha liquidato la prestazione assicurativa all’istituto di credito a seguito proprio dell’escussione della garanzia.

Il ruolo svolto dalle banche in caso di pegno sulle polizze vita: quali novità?

Il 31 marzo 2021 costituisce un momento particolarmente importante per gli istituti di credito che proprio, a partire da tale data, in cui sono entrati in vigore le modifiche apportate ai Regolamenti rispettivamente IVASS n. 40/2018 e quello Consob degli Intermediari, potranno rivestire, anche se al realizzarsi di determinate condizioni, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e di distributore della relativa polizza vita o IBIPs. Mentre continua a sussistere il divieto per i distributori “tradizionali” (agenti e broker), nonché, per le Compagnie che continueranno ad essere soggette alla summenzionata disciplina IVASS.

Si tratta di una novità rilevante per le banche che in passato sono state penalizzate proprio da tale divieto generalizzato e astratto che colpiva tutti i distributori indistintamente (siano essi broker, agenti o banche). Il suddetto divieto, che era stato originariamente concepito per gestire conflitti d’interessi derivanti dalle polizze Ppi (Payment protection insurance) e Cpi (Credit protection insurance) connesse a finanziamenti di tipo retail, finiva per colpire non solo tutti gli altri tipi di polizze quali quelle di tipo unit-linked, ma anche pratiche operative che erano prive del conflitto di interessi ed anzi spesso ispirate al perseguimento dell’interesse del cliente stesso.

Il novellato Regolamento Intermediari della Consob dunque nel disciplinare il conflitto di interessi nella distribuzione degli IBIPs da parte di banche e sim, potrà consentire alla banca di rilasciare la linea di credito in favore del cliente con conseguente messa a pegno della polizza, purché ciò non incida negativamente sull’interesse del cliente (così allineandosi ai principi dettati dalla MIFID2), valutando in particolare la contestualità dell’operazione contrattuale e la situazione finanziaria di quest’ultimo.

La novità normativa, che s’ispira sicuramente ai principi dettati dalla Direttiva IDD, abilita finalmente gli intermediari finanziari ad adottare tutta una serie di condotte che non solo non devono andare a detrimento del cliente stesso, ma che al contrario finiscono per perseguire i suoi interessi, purché si verifichi il rispetto dei summenzionati criteri. Si pensi al caso molto comune del cliente che ha sottoscritto uno o più IBIPs attraverso l’intermediazione della banca e che avendo bisogno di liquidità non vuole procedere al disinvestimento del prodotto, vuoi per gli aggravi commissionali in cui potrebbe incorrere, vuoi perché non conveniente per via di minusvalenze che in quel momento potrebbero gravare sul prodotto.

Qualche riflessione conclusiva

In questo rinnovato contesto, a quattro mesi dall’entrata in vigore della novellata regolamentazione, le banche hanno ed avranno finalmente la possibilità di riscattarsi rispetto al passato, adottando tutti presidi necessari per una corretta identificazione e mappatura dei possibili casi di conflitto di interessi, quando si troveranno di fronte alla possibilità di concedere al contraente-debitore finanziamenti, pur rivestendo nel contempo la qualifica di distributori di polizze vita. Questo comporterà una valutazione da parte degli istituti bancari caso per caso sotto diversi profili, pur nel rispetto della summenzionata normativa.

Nel contempo le banche proprio grazie a questa novità normativa, avranno la possibilità di operare come distributori a 360° senza dover necessariamente ricorrere alla collaborazione di altri intermediari tradizionali (quali ad esempio i broker) utilizzati spesso in passato per sopperire al citato divieto ed operare in conformità alla vecchia normativa, laddove il broker di tipo B era l’intermediario della polizza e la banca il creditore pignoratizio che rilasciava al cliente il finanziamento.

Ancora una volta le compagnie di assicurazione saranno chiamate a fare la loro parte, laddove si troveranno a dover accettare la messa a pegno di polizze vita che sono state intermediate da banche le quali al tempo stesso sono anche creditori pignoratizi, esigendo da queste ultime la “prova” che l’operazione non arrechi nocumento al cliente stesso, ma soprattutto che soddisfi i sopracitati criteri ovvero: i) che non vi sia contestualità logica-finalistica fra l’emissione della polizza e la concessione del finanziamento/credito; ii) e che si valuti la situazione finanziaria del cliente nel suo complesso. Prova questa che non sempre è facile ottenere, se a priori le banche non si doteranno dei famosi presidi di cui si accennava poc’anzi, con il rischio che le compagnie di assicurazione stesse finiranno per fidarsi di quello che gli verrà proposto dalle banche quale prova che l’operazione di finanziamento non arreca nocumento al cliente stesso, affinché queste ultime possano accettare il pegno.

 

Manuela Martellino, Deputy head of Legal Department Life International – Bâloise Vie Luxembourg

 

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